CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 15385/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 30819/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 38. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore; MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore. - intimati - avverso il “decreto” del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA depositato in data 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con “decreto” del 23/30 ottobre 2020 il Giudice di pace di Roma ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino ghanese [OSCURATO:PERSONA] avverso il F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 30819/2020 Numero sezionale 1892/2022 Numero di raccolta generale 15385/2022 decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Roma il 15 Data pubblicazione 13/05/2022 luglio 2020 e notificato in pari data. 2. Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, notificato al «Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, ed alla Prefettura della Provincia di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura dello Generale dello Stato» presso cui è stata eseguita la notificazione il 25 novembre 2020, svolgendo tre motivi. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Errore in procedendo. Omessa pronuncia», lamentandosi l’omessa pronuncia dell’adito Giudice di Pace su uno dei motivi di ricorso proposti innanzi a lui; II) «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Nullità della sentenza per omessa motivazione (ipotesi di motivazione solo apparente)», non rinvenendosi, nella decisione impugnata, «traccia di motivazione alcuna circa la richiesta formulata in via principale, ovvero l’annullamento del provvedimento stante la stabilità ed effettività dei vincoli familiari che il ricorrente ha stretto sul territorio nazionale»; III) «Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - Omesso esame delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente. Omessa cooperazione istruttoria. Omessa valutazione delle prove», nulla avendo il Giudice di Pace riferito quanto allo stabile legame affettivo rappresentato dall’odierno ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], titolare di valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dalla quale, il 12 agosto 2019, aveva avuto una figlia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche in fase di legittimità spetta al Prefetto, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., ex aliis, Cass. n. 22694 del 2021; Cass. n. 13642 del 2021; Cass.n. 9815 del 2020; Cass. n. 16178 del 2015 ). 1.1. Nel caso in esame, non risulta provata la regolare notificazione del ricorso, atteso che, dalla documentazione allegata in atti, esso risulta notificato al Prefetto di Roma, tramite posta elettronica certificata, l'Avvocatura Generale dello Stato, in F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 30819/2020 Numero sezionale 1892/2022 Numero di raccolta generale 15385/2022 data 25 novembre 2020, laddove tale adempimento andava eseguito Data pubblicazione 13/05/2022 esclusivamente nei confronti del Prefetto di Roma, presso il suo Ufficio. 1.1.1. La notifica predetta, pertanto, deve considerarsi nulla (cfr. Cass. n. 12665 del 2019), dovendosene, quindi, disporre la rinnovazione, da effettuarsi al Prefetto di Roma presso il suo ufficio, assegnandosi al ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il relativo adempimento, e rinviandosi la causa a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara nulla la notificazione del ricorso introduttivo e ne ordina la rinnovazione, da eseguirsi nei confronti del Prefetto di Roma presso il proprio Ufficio, assegnando al ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A