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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 51569/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

E&[OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 maggio 2023, il tribunale di Salerno, sezione per il riesame, rigettava l'istanza di riesame proposta dalla SOC.

E&C [OSCURATO:PERSONA], in persona della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], confermando il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2023 e finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato e, in via subordinata, in caso di incapienza, anche parziale, finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei singoli reati in contestazione, nell'ambito del procedi- mento penale che, per quanto qui di interesse, vede indagata la predetta Mauri unitamente ad altri soggetti, in questa sede non ricorrenti, per il delitto di cui al capo 459 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti), ravvisando il fumus dei reati di cui al capo 173 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti e falso in autocertificazione), in relazione a fatti contestati come com- messi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel pre- detto capo di imputazione.

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il difensore, munito di procura speciale, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione legge in relazione agli artt. 309, comma 9, 324, 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 e 483, cod. pen., e per inos- servanza dell'obbligo di motivazione del provvedimento e correlato vizio di moti- vazione dell'ordinanza impugnata.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione agli artt. 309, comma 9, 324, 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., anche sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo di motivazione del provvedimento e correlato vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 23 ottobre 2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, attesa la rinuncia all'impugnazione pervenuta telematicamente, unitamente agli allegati, in data 22 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche e integrazioni, è inammissibile per rinuncia.

2. Risulta, infatti, dai documenti trasmessi dalla difesa, che con provvedi- mento del 28 luglio 2023, il Pubblico Ministero procedente presso il Tribunale di Vallo della Lucania disponeva il dissequestro e la contestuale restituzione di quanto in giudiziale sequestro.

Pertanto, avendo la società E&[OSCURATO:SOCIETA]. ottenuto il disseque- stro della cifra pari a C 62.627,00 oggetto di apprensione in forza dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo emessa in data 14 marzo 2023, l'odierna ricorrente non ha più alcun interesse a coltivare l'impugna- zione proposta in questa sede.

3. Trova, peraltro, applicazione il principio secondo cui in tema di impugna- zioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di in- teresse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al ver- samento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il soprag- giunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soc- combenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. E&[OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 maggio 2023, il tribunale di Salerno, sezione per il riesame, rigettava l'istanza di riesame proposta dalla SOC. E&C [OSCURATO:PERSONA], in persona della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], confermando il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2023 e finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato e, in via subordinata, in caso di incapienza, anche parziale, finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei singoli reati in contestazione, nell'ambito del procedi- mento penale che, per quanto qui di interesse, vede indagata la predetta Mauri unitamente ad altri soggetti, in questa sede non ricorrenti, per il delitto di cui al capo 459 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti), ravvisando il fumus dei reati di cui al capo 173 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti e falso in autocertificazione), in relazione a fatti contestati come com- messi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel pre- detto capo di imputazione. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il difensore, munito di procura speciale, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione legge in relazione agli artt. 309, comma 9, 324, 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 e 483, cod. pen., e per inos- servanza dell'obbligo di motivazione del provvedimento e correlato vizio di moti- vazione dell'ordinanza impugnata. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione agli artt. 309, comma 9, 324, 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., anche sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo di motivazione del provvedimento e correlato vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 23 ottobre 2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, attesa la rinuncia all'impugnazione pervenuta telematicamente, unitamente agli allegati, in data 22 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche e integrazioni, è inammissibile per rinuncia. 2. Risulta, infatti, dai documenti trasmessi dalla difesa, che con provvedi- mento del 28 luglio 2023, il Pubblico Ministero procedente presso il Tribunale di Vallo della Lucania disponeva il dissequestro e la contestuale restituzione di quanto in giudiziale sequestro. Pertanto, avendo la società E&[OSCURATO:SOCIETA]. ottenuto il disseque- stro della cifra pari a C 62.627,00 oggetto di apprensione in forza dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo emessa in data 14 marzo 2023, l'odierna ricorrente non ha più alcun interesse a coltivare l'impugna- zione proposta in questa sede. 3. Trova, peraltro, applicazione il principio secondo cui in tema di impugna- zioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di in- teresse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al ver- samento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il soprag- giunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soc- combenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il
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