CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06625/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Paolo ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del di Foggia dì condanna del predetto per più condotte ai sensi dell'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (in Cerignola, il 21/9/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, atteso che la doglianza costituisce mera riproposizione di motivo di gravame, esaminato dal giudice d'appello attraverso una motivazione con la quale sono state congruamente esposte le ragioni della ritenuta congruità della pena e della impossibilità di attestarla al minimo edittale (rinviando alle modalità della condotta, avendo l'imputato impiantato una vera e propria attività non rudimentale, né di ridotte dimensioni, di coltivazione e produzione di marijuana, da destinare a un non ristretto mercato di consumatori), ma anche di ridurre gli aumenti per la continuazione interna, trattandosi di episodi non irrilevanti, cosicché risulta normativamente coerente il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena; rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01), nella specie, avendo i giudici giustificato le proprie determinazioni in maniera del tutto congrua, logica e non contraddittoria, essendosi la difesa limitata a dissentire da essa, proponendone una propria che ritiene più corretta; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ITATA Gabriella C