CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00726/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 114 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e generiche (si vedano, in particolare, pag. 2-3 della sentenza impugnata, dove ha escluso con argomenti puntuali e giuridicamente corretti la qualificazione del fatto nella ipotesi lieve, considerato in ogni caso il numero elevato di dosi ricavabili dal quantitativo detenuto di marijuana — oltre 800 -, che unitamente al materiale per la pesatura e al danaro contante non consentiva di delineare la destinazione della stessa ad / un'attività di "piccolo" spaccio; pag. 3 della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche, correttamente motivato sull'assenza di dati di segno positivo, conclusione che il ricorrente contesta in termini del tutto generici); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il