CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 11890/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 3990/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] costruzioni s.r.l.,difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 2375/2017 del 13/12/2017 Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ottiene dal Tribunale di Palermo (Bagheria) nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un decreto ingiuntivo del pagamento di circa € 34.714, corrispettivo di lavori di rifinitura di dodici unità immobiliari. In sede di opposizione, l’ingiunta nega di avere conferito l'incarico al l’in- giungente ed afferma che i lavori sono stati commissionati da [OSCURATO:PERSONA], al qualelei ha affidato talune opere oggetto del contratto di appalto da lei a sua volta stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ottiene lachiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. In primo 2di 4 – 3990/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. grado, il Tribunale condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento di circa € 34.714(e revoca il decreto in- giuntivo), rigetta la domanda proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte di appello conferma. Ricorrono in cassazione i debitori [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi, illustrati da memoria.Rimane intimato il credi- tore [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 30 ss.) denuncia l’inammissibilità della sostitu- zione della domanda proposta originariamente con il ricorso per decreto ingiuntivo con domande nuove, ivi non contenute. Si deduce: violazione delle disposizioni in materia di giudicato (art. 2909 c.c.), del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,degli artt. 112 e 183 c.p.c. Il secondo motivo (p. 36 s.) denuncia che è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi da parte dell’opposto, censurando che cosìsi introducono domande nuove inammissibili, senza che ciò sia giustificato da alcuna do- manda od eccezione dell’opponente.Si deduce: violazione degli artt. 106 e 183 c.p.c. Il terzo motivo (p. 36) denuncia che la Corte di appello ha rigettato il terzo, quarto, quinto e sesto motivo di appello, ritenendo non indispensabili e inammissibili i documenti nuovi prodotti in secondo grado e ponendo a base del proprio convincimento dichiarazioni di testi equelle rese in sede di interrogatorio formale.Si deduce: violazione degli artt. 115, 232, 345 c.p.c. Il quarto motivo (p. 39) fa valereche le spese del giudizio sono da porre a carico dell’ingiungente, poiché il decreto ingiuntivoè stato comunque re- vocato per il motivo fatto valere da lla controparte . Si deduce violazione dell’art. 91 c.p.c. 2. – I primi due motivi sono da esaminare congiuntamente per connes- sione. Essi non sono fondati. 3di 4 – 3990/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente nel giudizio di opposizione, il creditore ingiungente può proporre una do- manda nuova, cioè diversa da quella contenuta nel ricorso per decreto in- giuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione di merito, ma si sia limitato a proporre mere difese(dirette ad ottenere semplicemente la revoca del decreto ingiuntivo), come conte- stazioni dei fatti posti dall’ingiungente a fondamento del creditoazionat o . La proposizione di una tale domanda nuova è ammissibilese si riferisce alla medesima vicenda sostanziale , attiene allo stesso « bene della vita » ( per impiegare i termini chiovendiani)ed è connessa per incompatibilità a quella propostaoriginariamente. Inoltre, il creditore ingiungente , quale attore in senso sostanziale, puòmodificare la domanda alla stessa stregua di quanto è consentitoall'attore ( formale e sostanziale ) nel rito ordinario. In questo modo è data continuità all’indirizzo espresso da Cass. 9633/2022, identica- mente ravvisandosene nell’economia dei giudizi e nella ragionevole durata dei processile ragioni giustificatrici. Da disattendere è pertanto il rinvio compiuto dall’opponente all’indirizzo restrittivo e ormai superato, secondo il quale in sede di opposizione al de- creto ingiuntivo il creditore opposto non potrebbe avanzare domande di- verse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, se non quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente,egli si venga a trovare in po- sizione di convenuto con diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte(cfr., tra le altre, Cass. 22754/2013). I primi due motivi sono rigettati. 3. –Il terzo motivo è inammissibile . Esso sovrappone l’apprezzamento di parte del compendio probatorio a quello che il giudice del merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di legittimità.Dinanzi a censure di questo tipo , il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Ciò è 4di 4 – 3990/2019 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. accaduto nel caso di specie. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una mo- tivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). In obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata –il giudice di merito non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. L’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito. 4. –Il quarto motivo è infondato. Il giudice di merito ha rispettato il contenuto dell’art. 91 c.p.c. Infatti, nella statuizione sulle spese egli ha applicato il criterio della soccombenza in modo adeguato al caso di specie. 5. -Il ricorso è rigettato. La controparte è rimasta intimata e quindi non vi è da provvedere sulle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di u