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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 1996

Cassazione n. 37637/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1996 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del TRIB.

LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 30.3.2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata in data 16.3.2020 da parte del PM della locale Procura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione aggravata dall'entità del danno arrecato alla persona offesa; fatti accertati in data 24.2.2020 .

1.1. Il PM presso la Procura di Foggia proponeva appello cautelare e il TDL di Bari, con ordinanza del 13.5.2021, in parziale accoglimento del gravame, disponeva nei confronti dello Scarano la misura degli arresti domiciliari, differendone l'esecuzione alla definitività del provvedimento applicativo.

2. Avverso tale ultima ordinanza ricorre per cassazione lo Scarano, tramite difensore, chiedendone l'annullamento.

A sostegno deduce:

2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 302 e 294 CPP, per essere stata disposta la misura predetta da parte del TDL in mancanza del previo esperimento dell'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta ad indagini. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi del tutto generici e comunque manifestamente infondati.

1. In relazione alla questione processuale proposta con il primo motivo, la stessa risulta manifestamente infondata.

Come noto, l'art. 294 cod.proc.pen. prevede la necessità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (salvo che vi si sia proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo) "... immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia...".

Nella specie, il ricorrente non risulta essere stato arrestato in flagranza né detenuto al momento del provvedimento del TDL; il ricorso, al riguardo, è del tutto aspecifico, ma dal provvedimento impugnato emerge che, rispetto alla condotta di ricettazione accertata in data 24.2.2020 (appunto, quella di specie), si sia proceduto nei confronti dello Scarano a piede libero.

E nessuna norma prevede che il c.d. interrogatorio di garanzia preceda l'esecuzione della misura cautelare personale, ma solo che la segua.

1.1. Peraltro, nella fattispecie, l'esigenza di un previo interrogatorio dell'indagato, qualora da quest'ultimo accettato, ben poteva essere assicurata tramite la partecipazione del prevenuto all'udienza dell'appello cautelare.

2. Alla luce della ricostruzione richiamata, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Casa delle ammende, in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec.

Cod.proc.pen. .

Così deciso in camera di consiglio il 3.9.2021 .

Il relato Il Presidente .

Sefa o F ippini Dr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1996 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30.3.2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata in data 16.3.2020 da parte del PM della locale Procura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione aggravata dall'entità del danno arrecato alla persona offesa; fatti accertati in data 24.2.2020 . 1.1. Il PM presso la Procura di Foggia proponeva appello cautelare e il TDL di Bari, con ordinanza del 13.5.2021, in parziale accoglimento del gravame, disponeva nei confronti dello Scarano la misura degli arresti domiciliari, differendone l'esecuzione alla definitività del provvedimento applicativo. 2. Avverso tale ultima ordinanza ricorre per cassazione lo Scarano, tramite difensore, chiedendone l'annullamento. A sostegno deduce: 2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 302 e 294 CPP, per essere stata disposta la misura predetta da parte del TDL in mancanza del previo esperimento dell'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta ad indagini. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi del tutto generici e comunque manifestamente infondati. 1. In relazione alla questione processuale proposta con il primo motivo, la stessa risulta manifestamente infondata. Come noto, l'art. 294 cod.proc.pen. prevede la necessità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (salvo che vi si sia proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo) "... immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia...". Nella specie, il ricorrente non risulta essere stato arrestato in flagranza né detenuto al momento del provvedimento del TDL; il ricorso, al riguardo, è del tutto aspecifico, ma dal provvedimento impugnato emerge che, rispetto alla condotta di ricettazione accertata in data 24.2.2020 (appunto, quella di specie), si sia proceduto nei confronti dello Scarano a piede libero. E nessuna norma prevede che il c.d. interrogatorio di garanzia preceda l'esecuzione della misura cautelare personale, ma solo che la segua. 1.1. Peraltro, nella fattispecie, l'esigenza di un previo interrogatorio dell'indagato, qualora da quest'ultimo accettato, ben poteva essere assicurata tramite la partecipazione del prevenuto all'udienza dell'appello cautelare. 2. Alla luce della ricostruzione richiamata, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Casa delle ammende, in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. Cod.proc.pen. . Così deciso in camera di consiglio il 3.9.2021 . Il relato Il Presidente . Sefa o F ippini Dr
Sentenza Cassazione n. 37637/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris