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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 novembre 1977

Cassazione n. 05438/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il 13/11/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1993 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 1:1:ERI:M:In=c1=152rmiz) l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAOLA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 16 febbraio 2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Paola del 21 giugno 2017, ha condannato Russo alla pena di anni quattro, mesi uno di reclusione e Campagna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati: - capo 1) Russo: violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Grisolia per la durata di anni due, come da provvedimento del Tribunale di Cosenza, notificatogli il 29 novembre 2011, aveva violato le prescrizioni impostegli; in particolare, il 18 febbraio 2013 si era allontanato dal proprio domicilio, per recarsi nel Comune di Diamante al fine commettere il reato di cui al capo 2, e il 24 febbraio 2013 si era recato nel Comune di Maierà, senza dare preavviso all'Autorità di [OSCURATO:PERSONA], al fine di commettere i reati di cui ai capi 3 e 4; - capo 2) Russo: minaccia grave, ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen., perché il 17 febbraio 2013 in Diamante, aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA] con l'utilizzo di una pistola, poiché quest'ultimo si era allontanato dal locale dove si trovavano insieme senza consumare quanto ordinato in precedenza; - capo 3) Russo: minaccia grave e danneggiamento, ai sensi degli artt. 612, secondo comma, e 635, secondo comma, cod. pen., perché il 24 febbraio 2013 avevano minacciato [OSCURATO:PERSONA], sparando dei colpi d'arma da fuoco con la pistola di cui al capo 4, che avevano lesionato il vetro dell'abitazione della vittima, sita in Maierà; - capo 4) Russo, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di eseguire il reato di cui al capo 3), avevano detenuto e portato in luogo pubblico un'arma comune da sparo. [OSCURATO:PERSONA], altresì, il concorso nel delitto di porto di arma comune da sparo contestato al capo 4), nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capo 3).

2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 612, 635 cod. pen., 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967, 192 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe ritenuto la responsabilità penale dell'imputato in maniera apodittica, senza fornire alcuna valida motivazione agganciata a elementi di prova presenti nel fascicolo.

In particolare, con riferimento al reato di cui al capo 2, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di minaccia grave, posto che la stessa parte offesa [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso sul serio le frasi proferite (come risulta a pag. 9 rigo 15 della trascrizione del verbale di udienza del 22.2.2017 dove ha dichiarato "ma io non ci credevo") e che l'imputato si trovava in uno stato di ubriachezza, che aveva limitato la sua capacità di intendere e volere.

Con riferimento ai reati di cui ai capi 3 e 4, il giudice di merito, contrariamente a quanto dichiarato dai testi Carugno, Laino e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe affermato in maniera errata che l'imputato il 24 febbraio 2013 si trovava con certezza dinanzi alla casa della parte offesa quando furono sparati i colpi di pistola.

Per giungere a tale conclusione, inoltre, il giudice di merito avrebbe forzato le risultanze della relazione tecnica, con la quale i militari dei Carabinieri del R.I.S. si erano limitati ad evidenziare la presenza di una particella non individuata.

Per tale ragione, il giudice di merito non avrebbe potuto affermare in maniera apodittica che "più particelle" peculiari, derivanti da colpi d'arma da fuoco, furono rinvenute sui rilievi effettuati all'imputato.

Secondo il ricorrente, quindi, anche considerando le specifiche tecniche della pistola, marca Beretta 34, calibro 9 (che è dotata di espulsione del bossolo sulla parte superiore della canna) e le eventuali dinamiche della condotta, non vi erano agli atti elementi dai quali poter affermare con certezza che l'imputato avesse utilizzato tale arma, anche perché vi sarebbe una contraddizione la testimonianza del Ten. [OSCURATO:PERSONA] che aveva detto che non avendo trovato bossoli aveva ritenuto che le esplosioni dei colpi fosse avvenuta all'interno dell'autovettura e la mancanza dei residui significativi dei colpi di arma da fuoco sugli abiti e nell'autovettura .

In particolare, vi sarebbe una contraddizione nella testimonianza del Ten. [OSCURATO:PERSONA] che aveva diretto le indagini nell'immediatezza dell'esplosione dei colpi di pistola, perché l'ufficiale aveva ritenuto che l'esplosione dei colpi fosse avvenuta dall'interno dell'auto ispezionata, nella quale però non erano stati rinvenuti residui significativi di particelle derivanti da esplosione di arma da fuoco, così come sugli abiti degli imputati.

Infine, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe risposto al motivo di appello circa il fatto che il R.I.S. di Messina non avesse indicato la composizione della particella trovata nelle narici e nelle orecchie del Russo e una particella sui suoi indumenti.3. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 4, 7 legge n. 895 del 1967, 110 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, contrariamente a quanto affermato dai testi Laino, Caputo e Carugno, avrebbe affermato che Campagna si trovava nell'autovettura guidata dal coimputato Russo, quando furono sparati i colpi di pistola ai danni dell'abitazione della parte offesa.

Secondo il ricorrente, inoltre, dalla lettura della relazione tecnica dei RIS dei Carabinieri, non era possibile affermare con certezza che gli imputati avevano effettuato degli spari.

Dai prelievi sugli indumenti, infatti, era stata evidenziata la presenza di una singola particella non individuata che poteva essere classificabile come derivante da colpi di arma da fuoco.

Tale circostanza, pertanto, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato (che, travisando l'elemento di prova, fa riferimento a più particelle), costituirebbe prova del fatto che gli imputati non avevano sparato, posto che non è credibile che i vestiti e il corpo degli occupanti dell'autovettura non siano stati investiti dalle innumerevoli particelle sprigionate dall'eventuale sparo.

Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il giudice di merito avrebbe in maniera contraddittoria accertato che l'imputato era inconsapevole delle intenzioni di Russo, ma che era perfettamente consapevole della presenza dell'arma, solo perché si trovava all'interno dell'autovettura.

Dagli atti di causa, invece, era stato evidenziato che l'imputato si era limitato ad essere presente in una maniera totalmente passiva, tanto da non poter essere qualificato come concorrente nel reato, poiché lo stesso non aveva partecipato, neanche moralmente, alle eventuali condotte poste in essere da Russo.

3.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 114 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l'imputato, essendosi limitato ad essere presente in maniera passiva all'evento, aveva determinato un contributo causale del tutto minimo, tanto da giustificare l'applicazione della circostanza attenuante ex art.114 cod. pen.

La Corte territoriale, inoltre, avrebbe applicato una pena finale del tutto sproporzionata rispetto alla reale condotta meramente passiva tenuta dall'imputato.

3.3. Con l'ultimo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 4 163 cod. pen. e 597, comma 5, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, rideterminata la pena finale a seguito della riqualificazione di alcuni dei reati accertati, avrebbe omesso di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di Russo deve essere accolto limitatamente a quanto di seguito precisato, evidenziandosi innanzitutto che, in ordine al reato di cui all'art. 75 d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 contestato al capo 1), non vi è uno specifico motivo di ricorso, con la conseguenza che deve ritenersi passata in giudicato la parte della sentenza di merito nella quale viene affermata la penale responsabilità dell'imputato: ett.

Ket,

1.1. Il motivo di ricorso relativo alle prove sull'avvenuta minaccia di [OSCURATO:PERSONA] del 17.2.2013 contestata al capo 2) è manifestamente infondato, perché consiste in un'inammissibile rivalutazione di merito della consistenza della minaccia per le parole proferite dall'imputato nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sicché la motivazione della sentenza impugnata non è certo apparente, né manifestamente illogica e tantomeno può essere in questa sede ritenuta contraddittoria circa la prova del reato di minaccia ritenuto sussistente dai giudici di merito.

Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati dì una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

1.2. La seconda parte del ricorso relativa all'episodio avvenuto il 24.2.2013 consistente nella minaccia e nel danneggiamento avvenuti mediante l'esplosione di colpi di pistola diretti alla finestra dell'abitazione di Bellusci, è fondata.

Dalla pag. 8 della relazione del R.i.s. dei Carabinieri non risulta indicata la composizione della particella da sparo trovata sugli indumenti del Russo, né è stato aggiunto alcunché in merito dai testi sentiti in primo grado, sicché la difesa dell'imputato non è stata posta nelle condizioni di contraddire circa la provenienza di tale particella dall'esplosione di un'arma da fuoco, non essendosi v nft3_u__~o specificata la consistenza; né il giudicepti.X"'ermare tale provenienza soltanto sulla base dell'apodittica conclusione di tale relazione del R.i.s., che non spiegaVg- in alcuna parte il tipo di analisi effettuato e l'esito specifico in termini chimici.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che l'analisi spettroscopica sulle particelle acquisite mediante lo «stub» costituisce accertamento ripetibile (Sez. 1, n. 17645 del 20/03/2013, Tellay, Rv. 256237; Sez. 6, n. 48415 del 14/10/2008, Nirta, Rv. 242385; Sez. 1, n. 15679 del 14/03/2008, Innocenti, Rv. 239616); tuttavia spetta all'accusa pubblica di provare il fondamento della contestazione di reato ed il giudice non può ritenere provato un dato che assume valenza centrale nella vicenda dell'esplosione da parte dell'imputato (in concorso con Campagna) dei plurimi colpi di arma da fuoco in data 24 febbraio 2013, senza che venga precisato il motivo per il quale i tecnici del R.i.s. ritengono che la particella prelevata sulla persona del Russo provenga o possa provenire evn dall'esplosione di un'arma da fuoco.

L'evidente lacuna probatoria,W'traduce nel denunciato vizio della motivazione contenuta a pag. 13 della sentenza impugnata, che inficia la validità della condanna pronunciata dai giudici per i reati di cui ai capi 3) e 4), in ordine ai guaii è necessario)(n nuovo giudizio, nel -,Vefrr4f3Leta kda e I C9 NIk., quale vengai9amtato anche il complessivo trattamento sanzionatorio per i reati di cui ai capi 1) e 2), già considerati reati satellite di quello più grave individuato nel capo 4).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è manifestamente infondato, per quanto si è detto sopra, in ordine alla prova dell'effettiva esplosione da parte del concorrente Russo dei colpi di arma da fuoco.Va pertanto preso atto, in questa sede, con assorbimento degli altri motivi di ricorso, dell'intervenuta estinzione del reato di porto di pistola di cui al capo 3) contestato a [OSCURATO:PERSONA], per il decorso del termine di prescrizione in data 23.6.2021, dopo la sentenza della Corte di appello del 16/02/2021.

Considerate le cause di sospensione del decorso di tale termine (le uniche udienze celebrate nel giudizio di appello sono quelle del 21.4.2020, nella quale il procedimento è stato rinviato di ufficio per il d.l. sul covid, quella del 19.11.2020 in cui la Corte ha rinviato al 16.2.2021, per l'omessa notifica al difensore e all'imputato), il termine massimo in base all'art. 157 cod. pen. va calcolato nella misura di anni 6 e mesi 8, corrispondente al massimo della pena edittale per il porto di arma comune da sparo (10 anni per l'art. 4 della legge meno un terzo per l'art. 7 della stessa) con l'aumento fino ad un quarto, in considerazione che a [OSCURATO:PERSONA] è contestata alcuna recidiva (mentre a [OSCURATO:PERSONA] era eig 1-1 stata contestata`fia recidiva specifica infraquinquennale; sicché il medesimo reato non è ancora prescritto).

3. In forza dei principi gtortspratérzrati, sopra evidenziati, la Corte ritiene che: a) debba essere dichiarata l'estinzione del reato di porto di arma da fuoco per [OSCURATO:PERSONA], mediante annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; b) debba essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi 3) e 4) e per la rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio relativo ai capi 1) e 2); c) debba essere dichiarata l'inammissibilità della restante parte del ricorso di Russo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA], perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi 3) e 4), con rinvio per nuovo giudizio sui suddetti capi e sul trattam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il 13/11/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1993 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 1:1:ERI:M:In=c1=152rmiz) l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAOLA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 16 febbraio 2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Paola del 21 giugno 2017, ha condannato Russo alla pena di anni quattro, mesi uno di reclusione e Campagna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati: - capo 1) Russo: violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Grisolia per la durata di anni due, come da provvedimento del Tribunale di Cosenza, notificatogli il 29 novembre 2011, aveva violato le prescrizioni impostegli; in particolare, il 18 febbraio 2013 si era allontanato dal proprio domicilio, per recarsi nel Comune di Diamante al fine commettere il reato di cui al capo 2, e il 24 febbraio 2013 si era recato nel Comune di Maierà, senza dare preavviso all'Autorità di [OSCURATO:PERSONA], al fine di commettere i reati di cui ai capi 3 e 4; - capo 2) Russo: minaccia grave, ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen., perché il 17 febbraio 2013 in Diamante, aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA] con l'utilizzo di una pistola, poiché quest'ultimo si era allontanato dal locale dove si trovavano insieme senza consumare quanto ordinato in precedenza; - capo 3) Russo: minaccia grave e danneggiamento, ai sensi degli artt. 612, secondo comma, e 635, secondo comma, cod. pen., perché il 24 febbraio 2013 avevano minacciato [OSCURATO:PERSONA], sparando dei colpi d'arma da fuoco con la pistola di cui al capo 4, che avevano lesionato il vetro dell'abitazione della vittima, sita in Maierà; - capo 4) Russo, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di eseguire il reato di cui al capo 3), avevano detenuto e portato in luogo pubblico un'arma comune da sparo. [OSCURATO:PERSONA], altresì, il concorso nel delitto di porto di arma comune da sparo contestato al capo 4), nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capo 3). 2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 612, 635 cod. pen., 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967, 192 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe ritenuto la responsabilità penale dell'imputato in maniera apodittica, senza fornire alcuna valida motivazione agganciata a elementi di prova presenti nel fascicolo. In particolare, con riferimento al reato di cui al capo 2, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di minaccia grave, posto che la stessa parte offesa [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso sul serio le frasi proferite (come risulta a pag. 9 rigo 15 della trascrizione del verbale di udienza del 22.2.2017 dove ha dichiarato "ma io non ci credevo") e che l'imputato si trovava in uno stato di ubriachezza, che aveva limitato la sua capacità di intendere e volere. Con riferimento ai reati di cui ai capi 3 e 4, il giudice di merito, contrariamente a quanto dichiarato dai testi Carugno, Laino e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe affermato in maniera errata che l'imputato il 24 febbraio 2013 si trovava con certezza dinanzi alla casa della parte offesa quando furono sparati i colpi di pistola. Per giungere a tale conclusione, inoltre, il giudice di merito avrebbe forzato le risultanze della relazione tecnica, con la quale i militari dei Carabinieri del R.I.S. si erano limitati ad evidenziare la presenza di una particella non individuata. Per tale ragione, il giudice di merito non avrebbe potuto affermare in maniera apodittica che "più particelle" peculiari, derivanti da colpi d'arma da fuoco, furono rinvenute sui rilievi effettuati all'imputato. Secondo il ricorrente, quindi, anche considerando le specifiche tecniche della pistola, marca Beretta 34, calibro 9 (che è dotata di espulsione del bossolo sulla parte superiore della canna) e le eventuali dinamiche della condotta, non vi erano agli atti elementi dai quali poter affermare con certezza che l'imputato avesse utilizzato tale arma, anche perché vi sarebbe una contraddizione la testimonianza del Ten. [OSCURATO:PERSONA] che aveva detto che non avendo trovato bossoli aveva ritenuto che le esplosioni dei colpi fosse avvenuta all'interno dell'autovettura e la mancanza dei residui significativi dei colpi di arma da fuoco sugli abiti e nell'autovettura . In particolare, vi sarebbe una contraddizione nella testimonianza del Ten. [OSCURATO:PERSONA] che aveva diretto le indagini nell'immediatezza dell'esplosione dei colpi di pistola, perché l'ufficiale aveva ritenuto che l'esplosione dei colpi fosse avvenuta dall'interno dell'auto ispezionata, nella quale però non erano stati rinvenuti residui significativi di particelle derivanti da esplosione di arma da fuoco, così come sugli abiti degli imputati. Infine, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe risposto al motivo di appello circa il fatto che il R.I.S. di Messina non avesse indicato la composizione della particella trovata nelle narici e nelle orecchie del Russo e una particella sui suoi indumenti.3. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 4, 7 legge n. 895 del 1967, 110 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, contrariamente a quanto affermato dai testi Laino, Caputo e Carugno, avrebbe affermato che Campagna si trovava nell'autovettura guidata dal coimputato Russo, quando furono sparati i colpi di pistola ai danni dell'abitazione della parte offesa. Secondo il ricorrente, inoltre, dalla lettura della relazione tecnica dei RIS dei Carabinieri, non era possibile affermare con certezza che gli imputati avevano effettuato degli spari. Dai prelievi sugli indumenti, infatti, era stata evidenziata la presenza di una singola particella non individuata che poteva essere classificabile come derivante da colpi di arma da fuoco. Tale circostanza, pertanto, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato (che, travisando l'elemento di prova, fa riferimento a più particelle), costituirebbe prova del fatto che gli imputati non avevano sparato, posto che non è credibile che i vestiti e il corpo degli occupanti dell'autovettura non siano stati investiti dalle innumerevoli particelle sprigionate dall'eventuale sparo. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il giudice di merito avrebbe in maniera contraddittoria accertato che l'imputato era inconsapevole delle intenzioni di Russo, ma che era perfettamente consapevole della presenza dell'arma, solo perché si trovava all'interno dell'autovettura. Dagli atti di causa, invece, era stato evidenziato che l'imputato si era limitato ad essere presente in una maniera totalmente passiva, tanto da non poter essere qualificato come concorrente nel reato, poiché lo stesso non aveva partecipato, neanche moralmente, alle eventuali condotte poste in essere da Russo. 3.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 114 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l'imputato, essendosi limitato ad essere presente in maniera passiva all'evento, aveva determinato un contributo causale del tutto minimo, tanto da giustificare l'applicazione della circostanza attenuante ex art.114 cod. pen. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe applicato una pena finale del tutto sproporzionata rispetto alla reale condotta meramente passiva tenuta dall'imputato. 3.3. Con l'ultimo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 4 163 cod. pen. e 597, comma 5, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, rideterminata la pena finale a seguito della riqualificazione di alcuni dei reati accertati, avrebbe omesso di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di Russo deve essere accolto limitatamente a quanto di seguito precisato, evidenziandosi innanzitutto che, in ordine al reato di cui all'art. 75 d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 contestato al capo 1), non vi è uno specifico motivo di ricorso, con la conseguenza che deve ritenersi passata in giudicato la parte della sentenza di merito nella quale viene affermata la penale responsabilità dell'imputato: ett. Ket, 1.1. Il motivo di ricorso relativo alle prove sull'avvenuta minaccia di [OSCURATO:PERSONA] del 17.2.2013 contestata al capo 2) è manifestamente infondato, perché consiste in un'inammissibile rivalutazione di merito della consistenza della minaccia per le parole proferite dall'imputato nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sicché la motivazione della sentenza impugnata non è certo apparente, né manifestamente illogica e tantomeno può essere in questa sede ritenuta contraddittoria circa la prova del reato di minaccia ritenuto sussistente dai giudici di merito. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati dì una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 1.2. La seconda parte del ricorso relativa all'episodio avvenuto il 24.2.2013 consistente nella minaccia e nel danneggiamento avvenuti mediante l'esplosione di colpi di pistola diretti alla finestra dell'abitazione di Bellusci, è fondata. Dalla pag. 8 della relazione del R.i.s. dei Carabinieri non risulta indicata la composizione della particella da sparo trovata sugli indumenti del Russo, né è stato aggiunto alcunché in merito dai testi sentiti in primo grado, sicché la difesa dell'imputato non è stata posta nelle condizioni di contraddire circa la provenienza di tale particella dall'esplosione di un'arma da fuoco, non essendosi v nft3_u__~o specificata la consistenza; né il giudicepti.X"'ermare tale provenienza soltanto sulla base dell'apodittica conclusione di tale relazione del R.i.s., che non spiegaVg- in alcuna parte il tipo di analisi effettuato e l'esito specifico in termini chimici. La giurisprudenza di legittimità ritiene che l'analisi spettroscopica sulle particelle acquisite mediante lo «stub» costituisce accertamento ripetibile (Sez. 1, n. 17645 del 20/03/2013, Tellay, Rv. 256237; Sez. 6, n. 48415 del 14/10/2008, Nirta, Rv. 242385; Sez. 1, n. 15679 del 14/03/2008, Innocenti, Rv. 239616); tuttavia spetta all'accusa pubblica di provare il fondamento della contestazione di reato ed il giudice non può ritenere provato un dato che assume valenza centrale nella vicenda dell'esplosione da parte dell'imputato (in concorso con Campagna) dei plurimi colpi di arma da fuoco in data 24 febbraio 2013, senza che venga precisato il motivo per il quale i tecnici del R.i.s. ritengono che la particella prelevata sulla persona del Russo provenga o possa provenire evn dall'esplosione di un'arma da fuoco. L'evidente lacuna probatoria,W'traduce nel denunciato vizio della motivazione contenuta a pag. 13 della sentenza impugnata, che inficia la validità della condanna pronunciata dai giudici per i reati di cui ai capi 3) e 4), in ordine ai guaii è necessario)(n nuovo giudizio, nel -,Vefrr4f3Leta kda e I C9 NIk., quale vengai9amtato anche il complessivo trattamento sanzionatorio per i reati di cui ai capi 1) e 2), già considerati reati satellite di quello più grave individuato nel capo 4). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è manifestamente infondato, per quanto si è detto sopra, in ordine alla prova dell'effettiva esplosione da parte del concorrente Russo dei colpi di arma da fuoco.Va pertanto preso atto, in questa sede, con assorbimento degli altri motivi di ricorso, dell'intervenuta estinzione del reato di porto di pistola di cui al capo 3) contestato a [OSCURATO:PERSONA], per il decorso del termine di prescrizione in data 23.6.2021, dopo la sentenza della Corte di appello del 16/02/2021. Considerate le cause di sospensione del decorso di tale termine (le uniche udienze celebrate nel giudizio di appello sono quelle del 21.4.2020, nella quale il procedimento è stato rinviato di ufficio per il d.l. sul covid, quella del 19.11.2020 in cui la Corte ha rinviato al 16.2.2021, per l'omessa notifica al difensore e all'imputato), il termine massimo in base all'art. 157 cod. pen. va calcolato nella misura di anni 6 e mesi 8, corrispondente al massimo della pena edittale per il porto di arma comune da sparo (10 anni per l'art. 4 della legge meno un terzo per l'art. 7 della stessa) con l'aumento fino ad un quarto, in considerazione che a [OSCURATO:PERSONA] è contestata alcuna recidiva (mentre a [OSCURATO:PERSONA] era eig 1-1 stata contestata`fia recidiva specifica infraquinquennale; sicché il medesimo reato non è ancora prescritto). 3. In forza dei principi gtortspratérzrati, sopra evidenziati, la Corte ritiene che: a) debba essere dichiarata l'estinzione del reato di porto di arma da fuoco per [OSCURATO:PERSONA], mediante annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; b) debba essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi 3) e 4) e per la rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio relativo ai capi 1) e 2); c) debba essere dichiarata l'inammissibilità della restante parte del ricorso di Russo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA], perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi 3) e 4), con rinvio per nuovo giudizio sui suddetti capi e sul trattam
Sentenza Cassazione n. 05438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris