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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03460/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 23/06/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di CROTONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Crotone ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di iniziativa della p.g. di un coltello da cucina con lama di 12 cm., adottato dal Pubblico Ministero in data 05/05/2022, in relazione al delitto di cui all'art. 612 co. e cod. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un unico motivo, dolendosi della carenza di motivazione del decreto di convalida emesso dal Pubblico Ministero.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, il provvedimento del Pubblico Ministero, infatti, contiene un mero richiamo al solo decreto della polizia giudiziaria (non anche alla informativa di reato), che a sua volta contiene solo l'indicazione del bene appreso, mentre non vi è alcuna indicazione del vincolo di pertinenzialità con il fatto né della finalità del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.E' vero, come dedotto dal ricorrente, che il provvedimento del Pubblico Ministero contiene, oltre alla indicazione del tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, solo un succinto riferimento alla natura della res, attraverso un richiamo per relationem al provvedimento ablativo della polizia giudiziaria, ma è altrettanto innegabile, - sia per la sua evidenza, sia per il riferimento espresso al pericolo di alterazione o dispersione delle tracce del reato contenuto nel provvedimento della p.g., richiamato in quello del P.M., - la relazione tra la res e la concreta fattispecie delittuosa ipotizzata, e, dunque, la altrettanto evidente finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo sul corpo del reato.

Invero, l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare. (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018,Rv. 274781 -01). 2.Dal provvedimento del Pubblico Ministero si evincevano, dunque, il tipo di reato e i presupposti del vincolo, essendo evidentemente ricollegato il coltello da cucina alle modalità minacciose della denunciata aggressione.

Tali elementi - che portano a escludere la prospettata assenza di motivazione del provvedimento del P.M. in punto di finalità del sequestro - rendono legittimo l'operato del Tribunale del riesame, che ha potuto superare la genericità del provvedimento del P.M., integrando la motivazione del provvedimento di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, con la specificazione delle esigenze probatorie - lo si ripete, del tutto evidenti - esse emergendo all'evidenza nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016,Rv. 267329).

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 23/06/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di CROTONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Crotone ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di iniziativa della p.g. di un coltello da cucina con lama di 12 cm., adottato dal Pubblico Ministero in data 05/05/2022, in relazione al delitto di cui all'art. 612 co. e cod. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un unico motivo, dolendosi della carenza di motivazione del decreto di convalida emesso dal Pubblico Ministero. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, il provvedimento del Pubblico Ministero, infatti, contiene un mero richiamo al solo decreto della polizia giudiziaria (non anche alla informativa di reato), che a sua volta contiene solo l'indicazione del bene appreso, mentre non vi è alcuna indicazione del vincolo di pertinenzialità con il fatto né della finalità del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.E' vero, come dedotto dal ricorrente, che il provvedimento del Pubblico Ministero contiene, oltre alla indicazione del tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, solo un succinto riferimento alla natura della res, attraverso un richiamo per relationem al provvedimento ablativo della polizia giudiziaria, ma è altrettanto innegabile, - sia per la sua evidenza, sia per il riferimento espresso al pericolo di alterazione o dispersione delle tracce del reato contenuto nel provvedimento della p.g., richiamato in quello del P.M., - la relazione tra la res e la concreta fattispecie delittuosa ipotizzata, e, dunque, la altrettanto evidente finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo sul corpo del reato. Invero, l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare. (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018,Rv. 274781 -01). 2.Dal provvedimento del Pubblico Ministero si evincevano, dunque, il tipo di reato e i presupposti del vincolo, essendo evidentemente ricollegato il coltello da cucina alle modalità minacciose della denunciata aggressione. Tali elementi - che portano a escludere la prospettata assenza di motivazione del provvedimento del P.M. in punto di finalità del sequestro - rendono legittimo l'operato del Tribunale del riesame, che ha potuto superare la genericità del provvedimento del P.M., integrando la motivazione del provvedimento di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, con la specificazione delle esigenze probatorie - lo si ripete, del tutto evidenti - esse emergendo all'evidenza nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016,Rv. 267329). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 n
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