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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 42715/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 9 novembre 2020, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca della sentenza di condanna n. 9433 in data 18 settembre 2019, emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine di concessione dei benefici di legge e di sospensione condizionale della pena.

Con tale decisione Supino era stato condannato, in assenza, alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 1000 di multa per il reato di cui all'art. 646, 61 n. 11, cod. pen., commesso in Napoli fino al 14/10/2015 Con l'istanza era stata dedotta la mancata conoscenza da parte del Supino della citata sentenza, lamentando che le notificazioni del decreto di citazione a giudizio non erano sufficienti a garantire l'effettiva conoscenza dell'imputato del procedimento a suo carico.

Ed infatti, dopo che la notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio indicato in sede di verbale di elezione di domicilio non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento del Supino, la notifica veniva dapprima eseguita infruttuosamente presso il luogo di residenza di quest'ultimo, successivamente mediante deposito in cancelleria ex art. 154 co. proc. pen. e, infine, rinnovata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore.

Il giudice dell'esecuzione riteneva non accoglibile la richiesta avanzata in sede di incidente di esecuzione, osservando che nessuna lesione del diritto difensivo si era verificata nel giudizio conclusosi con la indicata sentenza di condanna, in quanto il processo si era celebrato in rituale dichiarazione di assenza del Supino, «regolarmente citato», in virtù della procedura prevista dall'art. 161 cod. proc. pen., applicabile per effetto della originaria elezione della elezione di domicilio effettuata presso il [OSCURATO:PERSONA] is.

F\10, piano 1, int. 4.

2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, lett. c) e e) cod. proc. pen., la violazione di legge, e, in particolare, degli artt. 157, 159, 171, lett. a), f), h) e 179 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, La difesa assume che le notificazioni eseguite inizialmente presso il domicilio eletto, successivamente presso il luogo di residenza anagrafica (indicando, peraltro, per errore materiale una via inesistente nel comune di Melito di Napoli) stante il trasferimento dal suddetto domicilio; ancora, mediante deposito in cancelleria ex art. 154 cod. proc. pen., e, infine, dopo che il giudice aveva rilevato la non corretta notifica, presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non avessero assicurato la effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

La difesa si duole che il giudice non abbia debitamente tenuto conto che il difensore nominato d'ufficio è sempre rimasto assente, venendo sostituito, di volta in volta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., per cui pacificamente non ha mai contattato il Supino per informarlo della pendenza del processo a suo carico e, non provvedendo ad impugnare la sentenza di primo grado, ha lasciato che divenisse irrevocabile e, quindi, esecutiva.

La soluzione accolta dal giudice dell'esecuzione, ad avviso del ricorrente, si pone in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la sola conoscenza legale non può dirsi sufficiente a garantire una conoscenza effettiva quando si tratta di atto che contiene la vocatio in iudicium.

Per quest'ultimo, infatti, considerata la sua funzione ai fini dell'esercizio del potere giurisdizionale e punitivo dello Stato nei confronti del cittadino, una notificazione quantunque formalmente regolare ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per sopravvenuta impossibilità di notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato, non può dirsi satisfattiva dell'ineludibile certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato (tra le altre, Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680).

Anche secondo l'insegnamento delle Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420: «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.(Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).».

Nel caso di specie, peraltro, il Supino non ha mai eletto domicilio presso il difensore, non ha mai avuto effettiva conoscenza del processo, né gli è mai stato notificato provvedimento di vocatio in ludicium.

La richiesta del ricorrente è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio del procedimento avanti ad altra sezione del Tribunale di Napoli.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha richiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso, osservando che il mezzo utilizzabile per far valere la nullità della sentenza per mancata conoscenza del processo da parte del Supino non era l'incidente di esecuzione, bensì quello previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., ne era possibile fare applicazione del principio del favor impugnationis, riqualificando il ricorso come istanza di rescissione del giudicato (peraltro tardivo), atteso che tale strumento può essere azionato soltanto dal condannato personalmente o da un suo procuratore speciale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Sul punto è fondamentale il richiamo a Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01 e -02, che, intervenute per risolvere il contrasto interpretativo sul tema dei rimedi esperibili per far valere, dopo la formazione del giudicato, la nullità della vocatio in iudicium hanno affermato che «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.» E, inoltre, che: «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi.».

In particolare, si ribadisce che la formulazione testuale dell'art. 670 cod. proc. pen., la sua collocazione sistematica nell'ambito del libro X del codice di procedura penale vigente, dopo il corpo di disposizioni che disciplinano le impugnazioni, nonché le esigenze di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni giuridiche sottese alla nozione di giudicato, concorrono a circoscrivere l'oggetto della giurisdizione esecutiva (attivabile mediante proposizione dell'incidente di esecuzione), che riguarda la mancanza del titolo o la sua non esecutività.

A contrariis è, pertanto, da escludere che in sede esecutiva possano essere dedotte questioni attinenti alla fondatezza del giudizio di responsabilità sul fatto di reato, la misura della pena irrogata o vizi procedurali verificatisi prima del passaggio in giudicato del provvedimento cui dare attuazione.

Ciò in quanto l'incidente di esecuzione non appartiene alla categoria delle impugnazioni, perché presuppone l'irrevocabilità del provvedimento costituente il titolo da porre in esecuzione.

Esso risponde alla «finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione» (Corte cost., n. 45 del 1997).

Ne consegue, che l'indagine consentita dall'art. 670 cod. proc. pen. è focalizzata sulla mancanza del titolo esecutivo, intesa in senso materiale o giuridico, e sulla sua non esecutività.

Il massimo consesso, inoltre, ha puntualizzato la differenza concettuale, finalistica e regolamentativa dei due istituti dell'incidente di esecuzione (art. 670 cod. proc. pen.) della rescissione del giudicato (art. 629-bis cod. proc. pen.), chiarendo che seppur accomunati dall'essere rimedi giuridici proponibili dopo la definizione del processo di cognizione contro pronunce giudiziali irrevocabili, presentano caratteri distintivi, producono effetti autonomi e sono collocati in contesti sistematici differenti nell'ambito delle norme del codice di procedura penale.

Il primo si pone quale istanza volta a sollecitare il controllo giurisdizionale sull'esecuzione, non è soggetto al rispetto di termini e di forme rigide di proposizione, a vincoli particolari di legittimazione e di contenuto, né impone oneri probatori all'istante ed è rimedio idoneo a paralizzare il corso del rapporto esecutivo, che può essere sospeso.Il secondo costituisce un'impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoria specifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche e tassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell'imputato di partecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente e con l'effetto che, se accolto, la relativa decisione rimuove il giudicato e fa ripartire il processo dal primo grado, consentendo di formulare richiesta di ammissione di prove a discarico, di rinnovata acquisizione di prove già assunte e di accesso ai riti alternativi.

La loro coesistenza è caratterizzata progressiva sempre maggiore limitazione dell'ambito applicativo dell'art. 670 cod. proc. pen., specie se si voglia far valere nullità incidenti sulla corretta instaurazione del rapporto processuale.

Ed invero, la tutela apprestata dal sistema in tutti i casi in cui la mancata comparizione in giudizio dell'imputato non sia frutto di una scelta volontaria, conseguente alla rituale conoscenza del provvedimento di vocatio in iudicium ha quali punti di forza i rimedi previsti dagli artt. 420-bis, 604 e 629-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, in motivazione; Sez. 5, n. 31201 del 15/08/2020, Ramadze, Rv. 280137).

E', quindi, da escludere che tramite le contestazioni sul titolo esecutivo, secondo la previsione dell'art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato o del suo difensore, stante l'irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento.

La struttura testuale della disposizione e la sua funzione non consentivano in precedenza e non consentono tuttora, dopo l'introduzione della regolamentazione della disciplina del processo in assenza in luogo di quello contumaciale, di pervenire ad un diverso risultato ermeneutico.

Insuperabile, pertanto è l'erroneità del rimedio esperito dal ricorrente, pacificamente non rimediabile, in quanto non può trovare applicazione il criterio conservativo dettato dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., riqualificando l'incidente di esecuzione come richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen, considerata la sopraindicata differenza in radice per petitum ed effetti tra i due istituti (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931- 02).

2. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9 novembre 2020, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca della sentenza di condanna n. 9433 in data 18 settembre 2019, emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine di concessione dei benefici di legge e di sospensione condizionale della pena. Con tale decisione Supino era stato condannato, in assenza, alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 1000 di multa per il reato di cui all'art. 646, 61 n. 11, cod. pen., commesso in Napoli fino al 14/10/2015 Con l'istanza era stata dedotta la mancata conoscenza da parte del Supino della citata sentenza, lamentando che le notificazioni del decreto di citazione a giudizio non erano sufficienti a garantire l'effettiva conoscenza dell'imputato del procedimento a suo carico. Ed infatti, dopo che la notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio indicato in sede di verbale di elezione di domicilio non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento del Supino, la notifica veniva dapprima eseguita infruttuosamente presso il luogo di residenza di quest'ultimo, successivamente mediante deposito in cancelleria ex art. 154 co. proc. pen. e, infine, rinnovata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore. Il giudice dell'esecuzione riteneva non accoglibile la richiesta avanzata in sede di incidente di esecuzione, osservando che nessuna lesione del diritto difensivo si era verificata nel giudizio conclusosi con la indicata sentenza di condanna, in quanto il processo si era celebrato in rituale dichiarazione di assenza del Supino, «regolarmente citato», in virtù della procedura prevista dall'art. 161 cod. proc. pen., applicabile per effetto della originaria elezione della elezione di domicilio effettuata presso il [OSCURATO:PERSONA] is. F\10, piano 1, int. 4. 2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, lett. c) e e) cod. proc. pen., la violazione di legge, e, in particolare, degli artt. 157, 159, 171, lett. a), f), h) e 179 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, La difesa assume che le notificazioni eseguite inizialmente presso il domicilio eletto, successivamente presso il luogo di residenza anagrafica (indicando, peraltro, per errore materiale una via inesistente nel comune di Melito di Napoli) stante il trasferimento dal suddetto domicilio; ancora, mediante deposito in cancelleria ex art. 154 cod. proc. pen., e, infine, dopo che il giudice aveva rilevato la non corretta notifica, presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non avessero assicurato la effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. La difesa si duole che il giudice non abbia debitamente tenuto conto che il difensore nominato d'ufficio è sempre rimasto assente, venendo sostituito, di volta in volta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., per cui pacificamente non ha mai contattato il Supino per informarlo della pendenza del processo a suo carico e, non provvedendo ad impugnare la sentenza di primo grado, ha lasciato che divenisse irrevocabile e, quindi, esecutiva. La soluzione accolta dal giudice dell'esecuzione, ad avviso del ricorrente, si pone in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la sola conoscenza legale non può dirsi sufficiente a garantire una conoscenza effettiva quando si tratta di atto che contiene la vocatio in iudicium. Per quest'ultimo, infatti, considerata la sua funzione ai fini dell'esercizio del potere giurisdizionale e punitivo dello Stato nei confronti del cittadino, una notificazione quantunque formalmente regolare ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per sopravvenuta impossibilità di notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato, non può dirsi satisfattiva dell'ineludibile certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato (tra le altre, Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). Anche secondo l'insegnamento delle Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420: «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.(Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).». Nel caso di specie, peraltro, il Supino non ha mai eletto domicilio presso il difensore, non ha mai avuto effettiva conoscenza del processo, né gli è mai stato notificato provvedimento di vocatio in ludicium. La richiesta del ricorrente è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio del procedimento avanti ad altra sezione del Tribunale di Napoli. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha richiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso, osservando che il mezzo utilizzabile per far valere la nullità della sentenza per mancata conoscenza del processo da parte del Supino non era l'incidente di esecuzione, bensì quello previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., ne era possibile fare applicazione del principio del favor impugnationis, riqualificando il ricorso come istanza di rescissione del giudicato (peraltro tardivo), atteso che tale strumento può essere azionato soltanto dal condannato personalmente o da un suo procuratore speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Sul punto è fondamentale il richiamo a Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01 e -02, che, intervenute per risolvere il contrasto interpretativo sul tema dei rimedi esperibili per far valere, dopo la formazione del giudicato, la nullità della vocatio in iudicium hanno affermato che «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.» E, inoltre, che: «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi.». In particolare, si ribadisce che la formulazione testuale dell'art. 670 cod. proc. pen., la sua collocazione sistematica nell'ambito del libro X del codice di procedura penale vigente, dopo il corpo di disposizioni che disciplinano le impugnazioni, nonché le esigenze di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni giuridiche sottese alla nozione di giudicato, concorrono a circoscrivere l'oggetto della giurisdizione esecutiva (attivabile mediante proposizione dell'incidente di esecuzione), che riguarda la mancanza del titolo o la sua non esecutività. A contrariis è, pertanto, da escludere che in sede esecutiva possano essere dedotte questioni attinenti alla fondatezza del giudizio di responsabilità sul fatto di reato, la misura della pena irrogata o vizi procedurali verificatisi prima del passaggio in giudicato del provvedimento cui dare attuazione. Ciò in quanto l'incidente di esecuzione non appartiene alla categoria delle impugnazioni, perché presuppone l'irrevocabilità del provvedimento costituente il titolo da porre in esecuzione. Esso risponde alla «finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione» (Corte cost., n. 45 del 1997). Ne consegue, che l'indagine consentita dall'art. 670 cod. proc. pen. è focalizzata sulla mancanza del titolo esecutivo, intesa in senso materiale o giuridico, e sulla sua non esecutività. Il massimo consesso, inoltre, ha puntualizzato la differenza concettuale, finalistica e regolamentativa dei due istituti dell'incidente di esecuzione (art. 670 cod. proc. pen.) della rescissione del giudicato (art. 629-bis cod. proc. pen.), chiarendo che seppur accomunati dall'essere rimedi giuridici proponibili dopo la definizione del processo di cognizione contro pronunce giudiziali irrevocabili, presentano caratteri distintivi, producono effetti autonomi e sono collocati in contesti sistematici differenti nell'ambito delle norme del codice di procedura penale. Il primo si pone quale istanza volta a sollecitare il controllo giurisdizionale sull'esecuzione, non è soggetto al rispetto di termini e di forme rigide di proposizione, a vincoli particolari di legittimazione e di contenuto, né impone oneri probatori all'istante ed è rimedio idoneo a paralizzare il corso del rapporto esecutivo, che può essere sospeso.Il secondo costituisce un'impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoria specifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche e tassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell'imputato di partecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente e con l'effetto che, se accolto, la relativa decisione rimuove il giudicato e fa ripartire il processo dal primo grado, consentendo di formulare richiesta di ammissione di prove a discarico, di rinnovata acquisizione di prove già assunte e di accesso ai riti alternativi. La loro coesistenza è caratterizzata progressiva sempre maggiore limitazione dell'ambito applicativo dell'art. 670 cod. proc. pen., specie se si voglia far valere nullità incidenti sulla corretta instaurazione del rapporto processuale. Ed invero, la tutela apprestata dal sistema in tutti i casi in cui la mancata comparizione in giudizio dell'imputato non sia frutto di una scelta volontaria, conseguente alla rituale conoscenza del provvedimento di vocatio in iudicium ha quali punti di forza i rimedi previsti dagli artt. 420-bis, 604 e 629-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, in motivazione; Sez. 5, n. 31201 del 15/08/2020, Ramadze, Rv. 280137). E', quindi, da escludere che tramite le contestazioni sul titolo esecutivo, secondo la previsione dell'art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato o del suo difensore, stante l'irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento. La struttura testuale della disposizione e la sua funzione non consentivano in precedenza e non consentono tuttora, dopo l'introduzione della regolamentazione della disciplina del processo in assenza in luogo di quello contumaciale, di pervenire ad un diverso risultato ermeneutico. Insuperabile, pertanto è l'erroneità del rimedio esperito dal ricorrente, pacificamente non rimediabile, in quanto non può trovare applicazione il criterio conservativo dettato dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., riqualificando l'incidente di esecuzione come richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen, considerata la sopraindicata differenza in radice per petitum ed effetti tra i due istituti (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931- 02). 2. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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