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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42186/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 1966922 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui viene dedotta la violazione di legge in ordine in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati qui giudicati e quelli riportati in precedenti condanne, è inammissibile perché si tratta di censura sollevata nel giudizio di rinvio al di fuori dei casi di cui all'art. 609 comma 2 cod.proc.pen., in quanto al di fuori del perimetro dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigliew e nsore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 1966922 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui viene dedotta la violazione di legge in ordine in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati qui giudicati e quelli riportati in precedenti condanne, è inammissibile perché si tratta di censura sollevata nel giudizio di rinvio al di fuori dei casi di cui all'art. 609 comma 2 cod.proc.pen., in quanto al di fuori del perimetro dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigliew e nsore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 42186/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris