CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16083/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. di tre anni e otto mesi di reclusione e di euro 14.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e agli artt. 2 e 4 legge n. 895 del 1967, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla congruità della pena concordata; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., siccome riferite alla congruità della pena concordata ed applicata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M P.Q.M