CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermz:ito la condanna per i reati di atti persecutori (capo A), lesioni personali gravi (capo B) e minaccia a pubblico ufficiale (capo C); Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo corsolidato della g urisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i