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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 1981

Cassazione n. 08150/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1981 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36251/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso — concernente la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. — è manifestamente infondato giacché la Corte di Appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag 5), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ebbene, la Corte di Appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento alla non occasionalità della condotta posta in essere dall'imputata e alla gravità dell'offesa, tali da ostare alla applicazione della disciplina di cui art. 131 bis cod. pen.

Nello specifico, appare di rilievo l'argomentazione secondo la quale le conseguenze derivate dalla condotta dell'imputata lungi dell'essere tenui, hanno determinato un rallentamento dell'azione processuale, rendendo necessari ulteriori due tentativi per la notificazione degli atti giudiziari.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali /1 / era_Lersfrrn'osì enQdella — somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. gennaio Il consig e estensore Il Presidente orrelli [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1981 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36251/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso — concernente la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. — è manifestamente infondato giacché la Corte di Appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag 5), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di Appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento alla non occasionalità della condotta posta in essere dall'imputata e alla gravità dell'offesa, tali da ostare alla applicazione della disciplina di cui art. 131 bis cod. pen. Nello specifico, appare di rilievo l'argomentazione secondo la quale le conseguenze derivate dalla condotta dell'imputata lungi dell'essere tenui, hanno determinato un rallentamento dell'azione processuale, rendendo necessari ulteriori due tentativi per la notificazione degli atti giudiziari. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali /1 / era_Lersfrrn'osì enQdella — somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. gennaio Il consig e estensore Il Presidente orrelli [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA
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