CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15769/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ghedini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 840/2025depositata il 28/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudiziodinanzi al Tribunale di Padova nei confronti delle figlie Monica e MartinaNumero registro generale 12531/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 15769/2026Data pubblicazione 22/05/2026Maschio, onde ottenere la relativa condanna alla restituzione dell’importodi euro 600.000,00 - che ha assunto di aver dato loro in mutuo in data 23luglio 2021 mediante due bonifici di euro 300.000,00 ciascuno - nonché lafissazione giudiziale di un termine per la restituzione stessa.Le convenute, costituendosi in giudizio, hanno chiesto il rigetto delladomanda di controparte, sostenendo che la consegna del denarocostituiva adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. e cheessa presentava i requisiti di proporzionalità e adeguatezza richiesti dallalegge.All’esito del primo grado, il Tribunale di Padova ha rigettato il ricorso e hacondannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diMonica e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n.840/2025 pubblicata il 28.03.2025, in riforma dell’ordinanza del Tribunale,ha condannato le convenute a restituire a [OSCURATO:PERSONA], entro 120giorni dalla pubblicazione della sentenza, euro 300.000,00 ciascuna,ponendo a loro carico le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che gli elementi acquisiti costituissero prova della sussistenza delrapporto di mutuo e consentissero di escludere che i versamenti fosseroavvenuti in adempimento di un’obbligazione naturale.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazioneavverso quest’ultima sentenza sulla scorta di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.A seguito di formulazione, da parte del Consigliere delegato, di proposta didefinizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., le ricorrenti hanno chiesto ladecisione e, fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 12531/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 15769/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Preliminarmente deve escludersi che versi in situazione diincompatibilità il [OSCURATO:PERSONA], visto che, nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmenteessere nominato relatore - del collegio investito della definizione delgiudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., attesoche tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllosulla proposta stessa (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 9611/2024).Può dunque passarsi all’esame dei motivi di impugnazione.2. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsaapplicazione nella sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c. I comma n. 3,degli artt. 1813 e 2697 c.c. per non avere la Corte d’appello di Veneziarespinto la domanda di pagamento a fronte del mancato assolvimentodell’onere della prova che le dazioni di denaro oggetto di causaintegrassero gli estremi di un mutuo con obbligo di restituzione.Il motivo è infondato.Deve premettersi, al riguardo, che il mutuo va annoverato tra i contrattireali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro odelle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la provadella materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore delmutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantatarestituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricadenecessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuoNumero registro generale 12531/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 15769/2026Data pubblicazione 22/05/2026chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova ladeduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicantel'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione insenso sostanziale (cfr.: Cass. n. 35959/2021; Cass. n. 24328/2017; Cass.n. 6295/2013; Cass. n. 3642/2004; Cass. n. 12119/2003).In particolare, la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - afondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e,anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaroessere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore inrestituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa etale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligodella restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera delconvenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, nonvale ad invertire l'onere della prova; ne deriva che l'attore che chieda larestituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementicostitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna dellasomma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione(cfr.: Cass. n. 20964/2025; Cass. n. 30944/2018).Deve, a questo punto, osservarsi che la violazione del precetto di cuiall'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che neera onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle proveproposte dalle parti (cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020). Inparticolare, non è configurabile la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. quando il giudice, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerataNumero registro generale 12531/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 15769/2026Data pubblicazione 22/05/2026avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità soloper il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr.: Cass. n. 17313/2020).Nella specie, ciò che viene censurato dalla parte è non già l’interpretazioneo l’applicazione delle norme citate in rubrica, bensì la valutazione di meritooperata dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze istruttorie (lasentenza, invero, sarebbe viziata laddove non rigetta la domanda permancato assolvimento dell’onere della prova da parte del ricorrente inprimo grado), il che è precluso in questa sede, salvo vizio di motivazione.3. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione nella sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c. I comma n. 3,degli artt. 112 e 345 c.p.c., 2727, 2729 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. peravere la Corte d’appello di Venezia accertato la sussistenza di un rapportodi mutuo tra le parti con un ragionamento inferenziale che, basandosianche su una nuova eccezione fatta valere per la prima volta in sede digravame, non consentiva di ritenere assolto l’onere della prova, atteso chele presunzioni non potevano essere poste a fondamento della decisione,non essendo gravi, precise e concordanti.Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsaapplicazione nella sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c. I comma n. 3,degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per aver escluso laCorte d’Appello di Venezia, sulla premessa che tra le parti vigeva unrapporto di mutuo, la sussistenza di una diversa qualificazione delledazioni di denaro sulla scorta di un ragionamento inferenziale fondato supresunzioni che non erano gravi, precise e concordanti e che, dunque, nonpotevano essere poste a fondamento della decisione.Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsaapplicazione nella sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c. I comma n. 3,degli artt. 132 II comma n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 VI commaCost. e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. perché laNumero registro generale 12531/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 15769/2026Data pubblicazione 22/05/2026Corte d’appello di Venezia non aveva dato conto delle ragioni di mancataammissione della prova per interpello e testi richiesta dalle convenute e,al contrario, aveva tratto dalla formulazione di un capitolo di provaelementi presuntivi che, non essendo gravi, precisi e concordanti, nonpotevano essere posti a fondamento della decisione.I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente visto che riguardanol’assolvimento dell’onere probatorio, sono infondati.Quanto al secondo motivo, premesso che la “nuova eccezione” indicatadalle ricorrenti sarebbe costituita dal silenzio dalle stesse serbato circaun’eventuale causale alternativa della dazione di denaro dopo la richiestastragiudiziale di restituzione avanzata dal padre, deve escludersi chesussista nella specie una violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., visto chein primo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che la richiestastragiudiziale di restituzione non aveva «ricevuto riscontro» (cfr.:controricorso, a pag. 12, e ricorso, a pag. 15), il che equivaleall’espressione «non rispondevano», utilizzata in grado di appello (cfr.:ricorso, a pag. 16).Per il resto, non sussiste violazione dell’art. 115 c.p.c., per la cuiconfigurabilità occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr.:Cass. Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021), né dell'art. 116c.p.c., la cui denuncia è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,Numero registro generale 12531/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 15769/2026Data pubblicazione 22/05/2026qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20867/2020).Non sussiste, infine, la pretesa violazione dell’art. 2729 c.c., visto che, intema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi,la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva puòessere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non giàper il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in unmodo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga algiudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando ilcorretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che siapplichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi ilgrado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione;si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare laconcordanza (cfr.: Cass. n. 21762/2025). Infatti, la valutazione dellaricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiestidall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di talicaratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit",i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr.: Cass. n.27266/2023); pertanto, per restare nell'ambito della violazione di legge,la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti dellapresunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentrenon può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità(criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che nonrisultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti diammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr.: Cass. n. 18611/2021);neppure è possibile che la critica si concreti nella diversa ricostruzionedelle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenzaprobabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito oNumero registro generale 12531/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 15769/2026Data pubblicazione 22/05/2026senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr.:Cass. n. 9054/2022; Cass. n. 22544/2025).Ora, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la Corted’appello ha valutato, ai fini della prova presuntiva, non soltanto lacausale “prestito infruttifero” riportata nelle contabili di pagamento e lamancata contestazione di essa all’atto del ricevimento delle somme e dellarichiesta stragiudiziale di pagamento, ma anche le ulteriori circostanzerelative al contesto in cui la dazione di denaro è avvenuta (rapporti tesitra le parti, richiesta delle figlie di nomina di un amministratore disostegno in favore del padre, denuncia presentata dalle figlie nei confrontidella compagna del padre per il reato di cui all’art. 643 c.p., temporaneovenir meno delle tensioni familiari poco prima delle dazioni, come dalettera di scuse e dichiarazione di impegno, e successiva loro ripresa aseguito di una nuova denuncia inoltrata dalle figlie).Quanto ai primi elementi innanzi citati, il ragionamento del giudice delmerito è conforme all’orientamento interpretativo di legittimità secondocui la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da uncontratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso laproduzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementipresuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancataallegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali allerichieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la sommaricevuta (cfr.: Cass. n. 8829/2023; Cass. n. 27372/2021; in sensoanalogo, si veda anche: Cass. n. 20052/2024).Quanto alle ulteriori circostanze, le ricorrenti criticano il ragionamentodella Corte d’appello, sostenendo che «potevano essere presunzioni gravi,precise e concordanti solo quelle che necessariamente presupponevanouna valutazione e valorizzazione del rapporto tra le parti sapendo che untrasferimento di denaro da un padre ad un figlio, nella normalità,costituisce adempimento di un’obbligazione naturale e cioè l’esecuzione diNumero registro generale 12531/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 15769/2026Data pubblicazione 22/05/2026un dovere morale e sociale legato a sentimenti di affetto e tantolegittimava Monica e [OSCURATO:PERSONA] a trattenere le somme ricevutesenza sorpresa di chicchessia» (cfr.: ricorso, a pag. 20), ma detteconsiderazioni si risolvono, in sostanza, in argomentazioni dirette adinfirmare la plausibilità del ragionamento inferenziale contenuto nellasentenza impugnata, il che, lungi dal riguardare la dedotta violazione dilegge, pertiene al merito e sfugge, dunque, al sindacato di legittimità.Deve ulteriormente escludersi che sussista difetto di motivazione omotivazione apparente circa la mancata ammissione delle prove perinterrogatorio formale e per testi su un capitolo riportato nella sentenzaimpugnata («vero che il 13.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] a casa sua a Vigonza,presenti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riferiva a Monica eMartina che una volta sposato, il suo rapporto con loro sarebbe rimastoinalterato e mai avrebbe richiesto la restituzione della somma di600.000,00 euro che aveva corrisposto a luglio 2021 precisando che erasua questione di padre»).Invero, mentre il vizio in questione si verifica laddove la motivazione nonrenda percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico egiuridico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento(cfr.: Cass. n. 1986/2025), nella specie è vero il contrario, avendo laCorte di merito analizzato il contenuto della prova offerta e non ammessa,sia pure con ragionamento non condiviso dalle odierne ricorrenti.Inoltre, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione involge apprezzamenti di fattoriservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza esseretenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori nonaccolti, anche se allegati dalle parti (cfr.: Cass. n. 42/2009).Numero registro generale 12531/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 15769/2026Data pubblicazione 22/05/2026Per il resto, sul punto, si osserva che le considerazioni della Corted’appello in ordine al fatto oggetto del capitolo di prova di cui innanzicostituiscono solo una parte, e neppure quella più pregnante (trattasi,invero, di fatto successivo al sorgere del rapporto oggetto di causa), delragionamento inferenziale utilizzato ai fini della decisione, e che, nonessendo stata assunta la prova dichiarativa offerta, non vi è alcunarisultanza istruttoria contrapposta alla prova presuntiva utilizzata dalgiudice del merito ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, sicché, sottotale profilo, non è configurabile la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna delle ricorrenti alpagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez. Un., n.27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, arifondere al controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 12.500,00 perNumero registro generale 12531/2025Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 15769/2026Data pubblicazione 22/05/2026compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori dilegge, se ed in quanto dovuti.Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento della somma dieuro 12.500,00 in favore di parte controricorrente, ex art. 96, terzocomma, c.p.c., e dell’ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore dellacassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci