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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 11799/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 3 luglio 2025 il Tribunale della Libertà di L'Aquila ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, confermato l'ordinanza con cui il 20 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L'Aquila aveva applicato all'odierno ricorrente -indagato, insieme con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 74, comm1 1, 2, 3, d.P.R. 309/90, contestato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo e in provincia di Cremona, sino al mese di novembre 2024, quale partecipe, responsabile principalmente dell'attività di coltivazione illecita di marijuana e autista (capo 1), del reato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., e 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal mese di novembre 2023 al 29 febbraio 2024, (capo 2, in ordine al quale già il primo giudice aveva escluso la gravità indiziarla), del reato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di cui all'art. 81 cpv, 110 cod.pen., 349 cod,pen., in [OSCURATO:PERSONA] il 9 marzo 2024, (capo 3)- la misura della custodia cautelare in carcere .

2. Shahaj ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso con cui, ricostruite sinteticamente le risultanze procedimentali, invoca l'annullamento dell'ordinanza, affidato a quattro motivi.

2.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge penale - in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90- e vizio della motivazione, asseritamente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, con riferimento alla ritenuta sua appartenenza alla contestata associazione.

La ricostruzione fattuale (di quanto censito nelle giornate del 9 febbraio e del 5 marzo 2024) sulla cui base il Tribunale della libertà ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari sarebbe insufficiente, intrinsecamente contraddittoria ed illogica.

Avrebbe, in particolare, da un lato disconosciuto la rilevanza della assenza di contatti coi coindagati, di intercettazioni telefoniche ed ambientali dirette a suffragare la partecipazione del ricorrente al programma associativo, non risultando, in sostanza, indiziariamente suffragato il ruolo partecipativo attribuitogli in contestazione.

Sarebbe, comunque, entrato in contraddizione ove, negata consistenza indiziaria al capo 2), di concorso nella coltivazione, ha, invece, affermato la partecipazione organica e stabile alla associazione, la cui finalità primaria era, proprio, la coltivazione; e, ancora, ove ha affermato il ruolo, stabile, di autista di riferimento, in forza di un solo episodio di tal fatta effettivamente censito, valendo le risultanze, 2al più, a consustanziare un addebito di concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2.2. Col secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed alla scelta della misura.

Il Tribunale ha reso al proposito una valutazione apparente ed astratta, non individualizzata e slegata dalla realtà fattuale, sulla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione; nulla ha dedotto in punto di gradualità.

2.3. Col terzo motivo deduce vizio di motivazione per l'utilizzo di una motivazione seriale e per relationem sia in tema di valutazione del contesto associativo sia sulle esigenze cautelari.

2.4. Col quarto motivo deduce vizio di motivazione per l'utilizzo di argomentazioni stereotipate e cumulative per tutti gli indagati sulla ritenuta inadeguatezza di misure gradate rispetto a quella custodiale massima, violando l'obbligo di valutare la pericolosità e la proporzionalità delle misure in relazione allo specifico ruolo contestato, alla personalità di ciascun indagato, al suo concreto contributo causale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Giova premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; conformi, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e), e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).

Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova.

Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

1.1. Ancora, ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso -che attengono, anche, alla denunciata violazione di legge -con riferimento agli artt. 273, 274 e 275 cod.proc.pen., nonché 74 d.P.R. 309/90- non si può prescindere, intanto, dalla distinzione tra l'accertamento della responsabilità e quello, rilevante in questa sede, della gravità indiziaria.

Invero, la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Con un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo collegio, intende dare continuità, si è da tempo sostenuto come il termine "indizi", adoperato dall'art. 273, comma 1, cod. proc. ten., abbia una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. non è in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che è richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale deve, quindi, parlarsi 4non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo deve essere ancorato (Sez. 6, n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme, ex multis Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930).

Va quindi ribadito che la pronuncia cautelare è fondata su indizi di reità, e tende all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, non della responsabilità (Sez.

U., n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002).

1.2. Infine la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice.

Questa Corte ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante, cfr. ex plurimis, Sez. 3 - , Sentenza n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 - 01 Nè è richiesta, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione, la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (In motivazione, la Corte - Sez. 5 - , Sentenza n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025 ) Rv. 287482 - 01-ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).

Nè, ancora, rileva, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (in termini Sez. 6 - , Sentenza n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021 ) Rv. 282122 - 01). 74

2. Il tribunale della libertà ha confutato la tesi difensiva della insussistenza indiziaria in ordine alla partecipazione del prevenuto alla associazione contestata al capo 1) -unico motivo fatto valere innanzi al Tribunale del Riesame-valorizzando: 5-l'utilizzo, il 5 marzo 2024, da parte di [OSCURATO:PERSONA], diretto collaboratore del capo [OSCURATO:PERSONA], e direttamente impegnato nelle attività di coltivazione dello stupefacente, dell'auto Mercedes tg. [OSCURATO:TARGA] dello Shehay, per recarsi -dopo l'avvenuta perquisizione e sequestro del capannone- presso ditta di autonoleggi in [OSCURATO:PERSONA] ove noleggiare un furgone; -la notizia, riferita dal titolare dello stesso autonoleggio agli investigatori, di un precedente noleggio concordato il precedente 23 febbraio 2024 con ritiro del mezzo il 24 febbraio 2024 da parte del coindagato [OSCURATO:PERSONA] - che veniva ripreso dalle telecamere comunali di [OSCURATO:PERSONA] sì da attestare la presenza sul messo oltre al [OSCURATO:PERSONA] anche di [OSCURATO:PERSONA]- e le risultanze del tracciato GPS del furgone, che ne certificavano la sosta per circa 35 minuti presso il capannone di [OSCURATO:PERSONA], e, successivamente, per circa 12 ore a partire dalle 19,30, a pochi metri dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; -la condotta censita il 9 marzo 2024 quando [OSCURATO:PERSONA], dopo aver noleggiato il precedente 8 marzo un furgone presso un autonoleggio di [OSCURATO:PERSONA], ritiratolo, grazie al posizionamento sul mezzo di un dispositivo GPS, si muoveva seguito da un'auto Mercedes a bordo della quale, con altre due persone, era giunto sul posto del ritiro, e parcheggiava il mezzo nel comune di Rescalda, nuovamente allontanandosene a bordo della citata Mercedese; il furgone preso a noleggio veniva recuperato nel pomeriggio dello stesso giorno da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo postosene alla guida; sempre il ricorrente, nelle ore successive, si occupava di recuperare i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arrivare al capannone di Piazzena, ivi sostare per circa un'ora, scendere, entrare nel capannone, risalire sul mezzo, per poi, a seguito di controllo degli operanti, essere, tutti, trovati in possesso di borsoni contenenti indumenti sporchi di terra ed emananti forte odore di marijuana, nonché di semi della stessa pianta.

3. Si osserva che la valutazione sulla gravità indiziaria (come si vedrà per quella in tema di esigenze di cautela), operata dai giudici cautelari non presenta profili di illogicità o di incoerenza argomentativa rilevabili in questa sede.

Il tribunale del riesame, dal ricorrente contestato solo quanto alla ritenuta sua partecipazione alla associazione, non altrimenti posta in dubbio nella sua ontologica esistenza e consistenza, ha ricostruito la vicenda relativa all'ipotesi delittuosa mediante una argomentata e contestualizzata analisi delle emergenze investigative, esaminando poi in modo specifico gli elementi indiziari nei confronti del ricorrente che ripetutamente aveva messo a disposizione degli altri sodali non solo la propria autovettura nelle loro trasferte dall'Abruzzo (pagg 2-3 ordinanza) e per lunghe percorrenze, trattandosi di raggiungere -per come allegato in atti-autonoleggi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma, anche, la propria persona; asservite entrambe alle esigenze di trasferimento dei coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 6Emanuel, diretto collaboratore del capo e dirigente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma, anche, concretamente, risultate funzionali alle attività svolte in relazione alla coltivazione dello stupefacente, core business dell'associazione, ove si consideri che proprio il controllo effettuato il 9 marzo 2024 ha attestato il possesso in capo a tutti gli occupanti del mezzo, e, dunque, anche al ricorrente, alla guida del mezzo ove trasportava gli altri, di borsoni contenenti indumenti sporchi di terra ed emananti forte odore di marijuana, nonché di semi della stessa pianta.

Se, dunque, da un lato risulta sconfessata, in fatto, la tesi difensiva dell'assenza di collegamento del ricorrente coi coindagati, risultando, invece, per tabulas lo svolgimento di attività in concorso con i soggetti sopra indicati, correttamente nessun rilievo è stato attribuito alla mancata attestazione di gravità indiziaria relativamente al capo 2) di contestazione, ove si consideri che il ruolo partecipativo ab origine allo stesso attribuito al proposito, non era quello di collaboratore per la coltivazione, ma di autista e factotum per gli spostamenti dei sodali per raggiungere l'immobile di [OSCURATO:PERSONA].

I rammentati limiti del controllo di logicità, che deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali. delle vicende indagate, inducono a ritenere infondate le censure svolte in tema indiziario, in assenza di un potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende di che trattasi, ivi compreso lo spessore degli indizi, comunque seri e cogenti sì come indicati e dedotti.

4. Considerazioni analoghe vanno svolte con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, in tema di esigenze cautelari, che, anzi, sono tutti manifestamente infondati e, ancor prima, inammissibili per genericità, intrinseca ed estrinseca, poiché in difetto di allegazioni concrete a sostegno della tesi difensiva, neppure si confrontano con la motivazione resa dal Tribunale, sinteticamente ma efficacemente.

La doglianza omette di confrontarsi con il fatto che il delitto in parola è incluso nel catalogo di cui all'articolo 275 cod. proc. pen., relativo ai «criteri di scelta delle misure», il cui comma 3 stabilisce che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis , tra cui i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 [190 bis, 295, 371 bis, 406 c.p.p.], è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». 7La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un'inversione dell'onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l'idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, Rinaldi, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, Mamone, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare)».

Elementi che non possono consistere nella mera incensuratezza dell'imputato o in una generica prognosi favorevole di astensione dal compimento di delitti della stessa specie, disancorata da precisi elementi di fatto (Sez. 1, n. 2860 del 10/05/1995, Massaro, Rv. 201746 - 01); ed infatti, la prova contraria della insussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo (Sez. 1, n. 5015 del 14/10/1998, Ambrosino, Rv. 212381 - 01).

5. Nessun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato (cumulativamente valutate solo dal giudice dell'ordinanza genetica, ove ha ritenuto che «MI pedissequo rispetto dei propri compiti e del ruolo specifico assegnato, da parte di ciascun indagato (anche quelli senza precedenti specifici), costituisce in ogni caso un allarmante indice di pericolosità in quanto sintomatico dell'adesione convinta a forme organizzative destinate ad operare stabilmente nel corso del tempo d in modo seriale.

LA.

Non risulta che nessuno degli indagati svolga attività lavorativa lecita ed appare evidente che gli stessi traggono i mezzi per la loro sussistenza dalle attività illecite esaminate», ma non dal Tribunale, che si è pronunciato, con l'ordinanza impugnata, nei soli confronti del ricorrente) può in questa sede essere svolto, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame, ed in difetto, ancora oggi innanzi a questa Corte, di allegazioni specifiche atte a superare la doppia presunzione in discussionè, sicchè, non predicabile, per le motivazioni già spese, alcun vizio di motivazione, neppure è ravvisabile la denunciata violazione di legge.

6. Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 811799-26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE s [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] -Presidente - Sent. n./13-79 sez. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, e, [OSCURATO:DATA_NASCITA] - R.G.N. 28736/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 3 luglio 2025 il Tribunale della Libertà di L'Aquila ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, confermato l'ordinanza con cui il 20 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L'Aquila aveva applicato all'odierno ricorrente -indagato, insieme con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 74, comm1 1, 2, 3, d.P.R. 309/90, contestato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo e in provincia di Cremona, sino al mese di novembre 2024, quale partecipe, responsabile principalmente dell'attività di coltivazione illecita di marijuana e autista (capo 1), del reato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., e 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal mese di novembre 2023 al 29 febbraio 2024, (capo 2, in ordine al quale già il primo giudice aveva escluso la gravità indiziarla), del reato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di cui all'art. 81 cpv, 110 cod.pen., 349 cod,pen., in [OSCURATO:PERSONA] il 9 marzo 2024, (capo 3)- la misura della custodia cautelare in carcere .

2. Shahaj ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso con cui, ricostruite sinteticamente le risultanze procedimentali, invoca l'annullamento dell'ordinanza, affidato a quattro motivi.

2.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge penale - in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90- e vizio della motivazione, asseritamente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, con riferimento alla ritenuta sua appartenenza alla contestata associazione.

La ricostruzione fattuale (di quanto censito nelle giornate del 9 febbraio e del 5 marzo 2024) sulla cui base il Tribunale della libertà ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari sarebbe insufficiente, intrinsecamente contraddittoria ed illogica.

Avrebbe, in particolare, da un lato disconosciuto la rilevanza della assenza di contatti coi coindagati, di intercettazioni telefoniche ed ambientali dirette a suffragare la partecipazione del ricorrente al programma associativo, non risultando, in sostanza, indiziariamente suffragato il ruolo partecipativo attribuitogli in contestazione.

Sarebbe, comunque, entrato in contraddizione ove, negata consistenza indiziaria al capo 2), di concorso nella coltivazione, ha, invece, affermato la partecipazione organica e stabile alla associazione, la cui finalità primaria era, proprio, la coltivazione; e, ancora, ove ha affermato il ruolo, stabile, di autista di riferimento, in forza di un solo episodio di tal fatta effettivamente censito, valendo le risultanze, 2al più, a consustanziare un addebito di concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2.2. Col secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed alla scelta della misura.

Il Tribunale ha reso al proposito una valutazione apparente ed astratta, non individualizzata e slegata dalla realtà fattuale, sulla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione; nulla ha dedotto in punto di gradualità.

2.3. Col terzo motivo deduce vizio di motivazione per l'utilizzo di una motivazione seriale e per relationem sia in tema di valutazione del contesto associativo sia sulle esigenze cautelari.

2.4. Col quarto motivo deduce vizio di motivazione per l'utilizzo di argomentazioni stereotipate e cumulative per tutti gli indagati sulla ritenuta inadeguatezza di misure gradate rispetto a quella custodiale massima, violando l'obbligo di valutare la pericolosità e la proporzionalità delle misure in relazione allo specifico ruolo contestato, alla personalità di ciascun indagato, al suo concreto contributo causale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Giova premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; conformi, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e), e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).

Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova.

Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

1.1. Ancora, ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso -che attengono, anche, alla denunciata violazione di legge -con riferimento agli artt. 273, 274 e 275 cod.proc.pen., nonché 74 d.P.R. 309/90- non si può prescindere, intanto, dalla distinzione tra l'accertamento della responsabilità e quello, rilevante in questa sede, della gravità indiziaria.

Invero, la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Con un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo collegio, intende dare continuità, si è da tempo sostenuto come il termine "indizi", adoperato dall'art. 273, comma 1, cod. proc. ten., abbia una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. non è in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che è richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale deve, quindi, parlarsi 4non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo deve essere ancorato (Sez. 6, n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme, ex multis Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930).

Va quindi ribadito che la pronuncia cautelare è fondata su indizi di reità, e tende all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, non della responsabilità (Sez.

U., n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002).

1.2. Infine la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice.

Questa Corte ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante, cfr. ex plurimis, Sez. 3 - , Sentenza n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 - 01 Nè è richiesta, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione, la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (In motivazione, la Corte - Sez. 5 - , Sentenza n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025 ) Rv. 287482 - 01-ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).

Nè, ancora, rileva, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (in termini Sez. 6 - , Sentenza n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021 ) Rv. 282122 - 01). 74

2. Il tribunale della libertà ha confutato la tesi difensiva della insussistenza indiziaria in ordine alla partecipazione del prevenuto alla associazione contestata al capo 1) -unico motivo fatto valere innanzi al Tribunale del Riesame-valorizzando: 5-l'utilizzo, il 5 marzo 2024, da parte di [OSCURATO:PERSONA], diretto collaboratore del capo [OSCURATO:PERSONA], e direttamente impegnato nelle attività di coltivazione dello stupefacente, dell'auto Mercedes tg. [OSCURATO:TARGA] dello Shehay, per recarsi -dopo l'avvenuta perquisizione e sequestro del capannone- presso ditta di autonoleggi in [OSCURATO:PERSONA] ove noleggiare un furgone; -la notizia, riferita dal titolare dello stesso autonoleggio agli investigatori, di un precedente noleggio concordato il precedente 23 febbraio 2024 con ritiro del mezzo il 24 febbraio 2024 da parte del coindagato [OSCURATO:PERSONA] - che veniva ripreso dalle telecamere comunali di [OSCURATO:PERSONA] sì da attestare la presenza sul messo oltre al [OSCURATO:PERSONA] anche di [OSCURATO:PERSONA]- e le risultanze del tracciato GPS del furgone, che ne certificavano la sosta per circa 35 minuti presso il capannone di [OSCURATO:PERSONA], e, successivamente, per circa 12 ore a partire dalle 19,30, a pochi metri dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; -la condotta censita il 9 marzo 2024 quando [OSCURATO:PERSONA], dopo aver noleggiato il precedente 8 marzo un furgone presso un autonoleggio di [OSCURATO:PERSONA], ritiratolo, grazie al posizionamento sul mezzo di un dispositivo GPS, si muoveva seguito da un'auto Mercedes a bordo della quale, con altre due persone, era giunto sul posto del ritiro, e parcheggiava il mezzo nel comune di Rescalda, nuovamente allontanandosene a bordo della citata Mercedese; il furgone preso a noleggio veniva recuperato nel pomeriggio dello stesso giorno da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo postosene alla guida; sempre il ricorrente, nelle ore successive, si occupava di recuperare i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arrivare al capannone di Piazzena, ivi sostare per circa un'ora, scendere, entrare nel capannone, risalire sul mezzo, per poi, a seguito di controllo degli operanti, essere, tutti, trovati in possesso di borsoni contenenti indumenti sporchi di terra ed emananti forte odore di marijuana, nonché di semi della stessa pianta.

3. Si osserva che la valutazione sulla gravità indiziaria (come si vedrà per quella in tema di esigenze di cautela), operata dai giudici cautelari non presenta profili di illogicità o di incoerenza argomentativa rilevabili in questa sede.

Il tribunale del riesame, dal ricorrente contestato solo quanto alla ritenuta sua partecipazione alla associazione, non altrimenti posta in dubbio nella sua ontologica esistenza e consistenza, ha ricostruito la vicenda relativa all'ipotesi delittuosa mediante una argomentata e contestualizzata analisi delle emergenze investigative, esaminando poi in modo specifico gli elementi indiziari nei confronti del ricorrente che ripetutamente aveva messo a disposizione degli altri sodali non solo la propria autovettura nelle loro trasferte dall'Abruzzo (pagg 2-3 ordinanza) e per lunghe percorrenze, trattandosi di raggiungere -per come allegato in atti-autonoleggi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma, anche, la propria persona; asservite entrambe alle esigenze di trasferimento dei coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 6Emanuel, diretto collaboratore del capo e dirigente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma, anche, concretamente, risultate funzionali alle attività svolte in relazione alla coltivazione dello stupefacente, core business dell'associazione, ove si consideri che proprio il controllo effettuato il 9 marzo 2024 ha attestato il possesso in capo a tutti gli occupanti del mezzo, e, dunque, anche al ricorrente, alla guida del mezzo ove trasportava gli altri, di borsoni contenenti indumenti sporchi di terra ed emananti forte odore di marijuana, nonché di semi della stessa pianta.

Se, dunque, da un lato risulta sconfessata, in fatto, la tesi difensiva dell'assenza di collegamento del ricorrente coi coindagati, risultando, invece, per tabulas lo svolgimento di attività in concorso con i soggetti sopra indicati, correttamente nessun rilievo è stato attribuito alla mancata attestazione di gravità indiziaria relativamente al capo 2) di contestazione, ove si consideri che il ruolo partecipativo ab origine allo stesso attribuito al proposito, non era quello di collaboratore per la coltivazione, ma di autista e factotum per gli spostamenti dei sodali per raggiungere l'immobile di [OSCURATO:PERSONA].

I rammentati limiti del controllo di logicità, che deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali. delle vicende indagate, inducono a ritenere infondate le censure svolte in tema indiziario, in assenza di un potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende di che trattasi, ivi compreso lo spessore degli indizi, comunque seri e cogenti sì come indicati e dedotti.

4. Considerazioni analoghe vanno svolte con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, in tema di esigenze cautelari, che, anzi, sono tutti manifestamente infondati e, ancor prima, inammissibili per genericità, intrinseca ed estrinseca, poiché in difetto di allegazioni concrete a sostegno della tesi difensiva, neppure si confrontano con la motivazione resa dal Tribunale, sinteticamente ma efficacemente.

La doglianza omette di confrontarsi con il fatto che il delitto in parola è incluso nel catalogo di cui all'articolo 275 cod. proc. pen., relativo ai «criteri di scelta delle misure», il cui comma 3 stabilisce che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis , tra cui i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 [190 bis, 295, 371 bis, 406 c.p.p.], è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». 7La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un'inversione dell'onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l'idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, Rinaldi, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, Mamone, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare)».

Elementi che non possono consistere nella mera incensuratezza dell'imputato o in una generica prognosi favorevole di astensione dal compimento di delitti della stessa specie, disancorata da precisi elementi di fatto (Sez. 1, n. 2860 del 10/05/1995, Massaro, Rv. 201746 - 01); ed infatti, la prova contraria della insussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo (Sez. 1, n. 5015 del 14/10/1998, Ambrosino, Rv. 212381 - 01).

5. Nessun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato (cumulativamente valutate solo dal giudice dell'ordinanza genetica, ove ha ritenuto che «MI pedissequo rispetto dei propri compiti e del ruolo specifico assegnato, da parte di ciascun indagato (anche quelli senza precedenti specifici), costituisce in ogni caso un allarmante indice di pericolosità in quanto sintomatico dell'adesione convinta a forme organizzative destinate ad operare stabilmente nel corso del tempo d in modo seriale.

LA.

Non risulta che nessuno degli indagati svolga attività lavorativa lecita ed appare evidente che gli stessi traggono i mezzi per la loro sussistenza dalle attività illecite esaminate», ma non dal Tribunale, che si è pronunciato, con l'ordinanza impugnata, nei soli confronti del ricorrente) può in questa sede essere svolto, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame, ed in difetto, ancora oggi innanzi a questa Corte, di allegazioni specifiche atte a superare la doppia presunzione in discussionè, sicchè, non predicabile, per le motivazioni già spese, alcun vizio di motivazione, neppure è ravvisabile la denunciata violazione di legge.

6. Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 8 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Dott.ss lisabet rrabito 9P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Dott.ss lisabet rrabito 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
       SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 luglio 2025 il Tribunale della Libertà di L'Aquila ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, confermato l'ordinanza con cui il 20 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L'Aquila aveva applicato all'odierno ricorrente -indagato, insieme con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 74, comm1 1, 2, 3, d.P.R. 309/90, contestato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo e in provincia di Cremona, sino al mese di novembre 2024, quale partecipe, responsabile principalmente dell'attività di coltivazione illecita di marijuana e autista (capo 1), del reato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., e 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal mese di novembre 2023 al 29 febbraio 2024, (capo 2, in ordine al quale già il primo giudice aveva escluso la gravità indiziarla), del reato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di cui all'art. 81 cpv, 110 cod.pen., 349 cod,pen., in [OSCURATO:PERSONA] il 9 marzo 2024, (capo 3)- la misura della custodia cautelare in carcere . 2. Shahaj ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso con cui, ricostruite sinteticamente le risultanze procedimentali, invoca l'annullamento dell'ordinanza, affidato a quattro motivi. 2.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge penale - in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90- e vizio della motivazione, asseritamente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, con riferimento alla ritenuta sua appartenenza alla contestata associazione. La ricostruzione fattuale (di quanto censito nelle giornate del 9 febbraio e del 5 marzo 2024) sulla cui base il Tribunale della libertà ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari sarebbe insufficiente, intrinsecamente contraddittoria ed illogica. Avrebbe, in particolare, da un lato disconosciuto la rilevanza della assenza di contatti coi coindagati, di intercettazioni telefoniche ed ambientali dirette a suffragare la partecipazione del ricorrente al programma associativo, non risultando, in sostanza, indiziariamente suffragato il ruolo partecipativo attribuitogli in contestazione. Sarebbe, comunque, entrato in contraddizione ove, negata consistenza indiziaria al capo 2), di concorso nella coltivazione, ha, invece, affermato la partecipazione organica e stabile alla associazione, la cui finalità primaria era, proprio, la coltivazione; e, ancora, ove ha affermato il ruolo, stabile, di autista di riferimento, in forza di un solo episodio di tal fatta effettivamente censito, valendo le risultanze, 2al più, a consustanziare un addebito di concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2.2. Col secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed alla scelta della misura. Il Tribunale ha reso al proposito una valutazione apparente ed astratta, non individualizzata e slegata dalla realtà fattuale, sulla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione; nulla ha dedotto in punto di gradualità. 2.3. Col terzo motivo deduce vizio di motivazione per l'utilizzo di una motivazione seriale e per relationem sia in tema di valutazione del contesto associativo sia sulle esigenze cautelari. 2.4. Col quarto motivo deduce vizio di motivazione per l'utilizzo di argomentazioni stereotipate e cumulative per tutti gli indagati sulla ritenuta inadeguatezza di misure gradate rispetto a quella custodiale massima, violando l'obbligo di valutare la pericolosità e la proporzionalità delle misure in relazione allo specifico ruolo contestato, alla personalità di ciascun indagato, al suo concreto contributo causale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Giova premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; conformi, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).       3Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e), e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai  soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova. Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 1.1. Ancora, ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso -che attengono, anche, alla denunciata violazione di legge -con riferimento agli artt. 273, 274 e 275 cod.proc.pen., nonché 74 d.P.R. 309/90- non si può prescindere, intanto, dalla distinzione tra l'accertamento della responsabilità e quello, rilevante in questa sede, della gravità indiziaria. Invero, la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio". Con un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo collegio, intende dare continuità, si è da tempo sostenuto come il termine "indizi", adoperato dall'art. 273, comma 1, cod. proc. ten., abbia una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. non è in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che è richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale deve, quindi, parlarsi 4non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo deve essere ancorato (Sez. 6, n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme, ex multis Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930). Va quindi ribadito che la pronuncia cautelare è fondata su indizi di reità, e tende all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, non della responsabilità (Sez. U., n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002). 1.2. Infine la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice. Questa Corte ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante, cfr.  ex plurimis,  Sez. 3 - , Sentenza n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 - 01 Nè è richiesta, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione, la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (In motivazione, la Corte - Sez. 5 - , Sentenza n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025 ) Rv. 287482 - 01-ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). Nè, ancora, rileva, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (in termini Sez. 6 - , Sentenza n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021 ) Rv. 282122 - 01). 74 2. Il tribunale della libertà ha confutato la tesi difensiva della insussistenza indiziaria in ordine alla partecipazione del prevenuto alla associazione contestata al capo 1) -unico motivo fatto valere innanzi al Tribunale del Riesame-valorizzando:                        5-l'utilizzo, il 5 marzo 2024, da parte di [OSCURATO:PERSONA], diretto collaboratore del capo [OSCURATO:PERSONA], e direttamente impegnato nelle attività di coltivazione dello stupefacente, dell'auto Mercedes tg. [OSCURATO:TARGA] dello Shehay, per recarsi -dopo l'avvenuta perquisizione e sequestro del capannone- presso ditta di autonoleggi in [OSCURATO:PERSONA] ove noleggiare un furgone; -la notizia, riferita dal titolare dello stesso autonoleggio agli investigatori, di un precedente noleggio concordato il precedente 23 febbraio 2024 con ritiro del mezzo il 24 febbraio 2024 da parte del coindagato [OSCURATO:PERSONA] - che veniva ripreso dalle telecamere comunali di [OSCURATO:PERSONA] sì da attestare la presenza sul messo oltre al [OSCURATO:PERSONA] anche di [OSCURATO:PERSONA]- e le risultanze del tracciato GPS del furgone, che ne certificavano la sosta per circa 35 minuti presso il capannone di [OSCURATO:PERSONA], e, successivamente, per circa 12 ore a partire dalle 19,30, a pochi metri dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; -la condotta censita il 9 marzo 2024 quando [OSCURATO:PERSONA], dopo aver noleggiato il precedente 8 marzo un furgone presso un autonoleggio di [OSCURATO:PERSONA], ritiratolo, grazie al posizionamento sul mezzo di un dispositivo GPS, si muoveva seguito da un'auto Mercedes a bordo della quale, con altre due persone, era giunto sul posto del ritiro, e parcheggiava il mezzo nel comune di Rescalda, nuovamente allontanandosene a bordo della citata Mercedese; il furgone preso a noleggio veniva recuperato nel pomeriggio dello stesso giorno da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo postosene alla guida; sempre il ricorrente, nelle ore successive, si occupava di recuperare i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arrivare al capannone di Piazzena, ivi sostare per circa un'ora, scendere, entrare nel capannone, risalire sul mezzo, per poi, a seguito di controllo degli operanti, essere, tutti, trovati in possesso di borsoni contenenti indumenti sporchi di terra ed emananti forte odore di marijuana, nonché di semi della stessa pianta. 3. Si osserva che la valutazione sulla gravità indiziaria (come si vedrà per quella in tema di esigenze di cautela), operata dai giudici cautelari non presenta profili di illogicità o di incoerenza argomentativa rilevabili in questa sede. Il tribunale del riesame, dal ricorrente contestato solo quanto alla ritenuta sua partecipazione alla associazione, non altrimenti posta in dubbio nella sua ontologica esistenza e consistenza, ha ricostruito la vicenda relativa all'ipotesi delittuosa mediante una argomentata e contestualizzata analisi delle emergenze investigative, esaminando poi in modo specifico gli elementi indiziari nei confronti del ricorrente che ripetutamente aveva messo a disposizione degli altri sodali non solo la propria autovettura nelle loro trasferte dall'Abruzzo (pagg 2-3 ordinanza) e per lunghe percorrenze, trattandosi di raggiungere -per come allegato in atti-autonoleggi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma, anche, la propria persona; asservite entrambe alle esigenze di trasferimento dei coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 6Emanuel, diretto collaboratore del capo e dirigente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma, anche, concretamente, risultate funzionali alle attività svolte in relazione alla coltivazione dello stupefacente,  core business dell'associazione, ove si consideri che proprio il controllo effettuato il 9 marzo 2024 ha attestato il possesso in capo a tutti gli occupanti del mezzo, e, dunque, anche al ricorrente, alla guida del mezzo ove trasportava gli altri, di borsoni contenenti indumenti sporchi di terra ed emananti forte odore di marijuana, nonché di semi della stessa pianta. Se, dunque, da un lato risulta sconfessata, in fatto, la tesi difensiva dell'assenza di collegamento del ricorrente coi coindagati, risultando, invece,  per tabulas  lo svolgimento di attività in concorso con i soggetti sopra indicati, correttamente nessun rilievo è stato attribuito alla mancata attestazione di gravità indiziaria relativamente al capo 2) di contestazione, ove si consideri che il ruolo partecipativo ab origine allo stesso attribuito al proposito, non era quello di collaboratore per la coltivazione, ma di autista e  factotum  per gli spostamenti dei sodali per raggiungere l'immobile di [OSCURATO:PERSONA]. I rammentati limiti del controllo di logicità, che deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali.  delle vicende indagate, inducono a ritenere infondate le censure svolte in tema indiziario, in assenza di un potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende di che trattasi, ivi compreso lo spessore degli indizi, comunque seri e cogenti sì come indicati e dedotti. 4. Considerazioni analoghe vanno svolte con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, in tema di esigenze cautelari, che, anzi, sono tutti manifestamente infondati e, ancor prima, inammissibili per genericità, intrinseca ed estrinseca, poiché in difetto di allegazioni concrete a sostegno della tesi difensiva, neppure si confrontano con la motivazione resa dal Tribunale, sinteticamente ma efficacemente. La doglianza omette di confrontarsi con il fatto che il delitto in parola è incluso nel catalogo di cui all'articolo 275 cod. proc. pen., relativo ai «criteri di scelta delle misure», il cui comma 3 stabilisce che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis , tra cui i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 [190 bis, 295, 371 bis, 406 c.p.p.], è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».                           7La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un'inversione dell'onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l'idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, Rinaldi, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, Mamone, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare)». Elementi che non possono consistere nella mera incensuratezza dell'imputato o in una generica prognosi favorevole di astensione dal compimento di delitti della stessa specie, disancorata da precisi elementi di fatto (Sez. 1, n. 2860 del 10/05/1995, Massaro, Rv. 201746 - 01); ed infatti, la prova contraria della insussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai  fini della adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo (Sez. 1, n. 5015 del 14/10/1998, Ambrosino, Rv. 212381 - 01). 5.  Nessun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato (cumulativamente valutate solo dal giudice dell'ordinanza genetica, ove ha ritenuto che «MI pedissequo rispetto dei propri compiti e del ruolo specifico assegnato, da parte di ciascun indagato (anche quelli senza precedenti specifici), costituisce in ogni caso un allarmante indice di pericolosità in quanto sintomatico dell'adesione convinta a forme organizzative destinate ad operare stabilmente nel corso del tempo d in modo seriale. LA. Non risulta che nessuno degli indagati svolga attività lavorativa lecita ed appare evidente che gli stessi traggono i mezzi per la loro sussistenza dalle attività illecite esaminate», ma non dal Tribunale, che si è pronunciato, con l'ordinanza impugnata, nei soli confronti del ricorrente) può in questa sede essere svolto, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame, ed in difetto, ancora oggi innanzi a questa Corte, di allegazioni specifiche atte a superare la doppia presunzione in discussionè, sicchè, non predicabile, per le motivazioni già spese, alcun vizio di motivazione, neppure è ravvisabile la denunciata violazione di legge. 6.  Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 811799-26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE       s [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]               -Presidente -               Sent. n./13-79  sez. [OSCURATO:PERSONA]     -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]              e, e,     [OSCURATO:DATA_NASCITA] - R.G.N. 28736/2025 ha pronunciato la seguente       SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 luglio 2025 il Tribunale della Libertà di L'Aquila ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, confermato l'ordinanza con cui il 20 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L'Aquila aveva applicato all'odierno ricorrente -indagato, insieme con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 74, comm1 1, 2, 3, d.P.R. 309/90, contestato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo e in provincia di Cremona, sino al mese di novembre 2024, quale partecipe, responsabile principalmente dell'attività di coltivazione illecita di marijuana e autista (capo 1), del reato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., e 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal mese di novembre 2023 al 29 febbraio 2024, (capo 2, in ordine al quale già il primo giudice aveva escluso la gravità indiziarla), del reato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di cui all'art. 81 cpv, 110 cod.pen., 349 cod,pen., in [OSCURATO:PERSONA] il 9 marzo 2024, (capo 3)- la misura della custodia cautelare in carcere . 2. Shahaj ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso con cui, ricostruite sinteticamente le risultanze procedimentali, invoca l'annullamento dell'ordinanza, affidato a quattro motivi. 2.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge penale - in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90- e vizio della motivazione, asseritamente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, con riferimento alla ritenuta sua appartenenza alla contestata associazione. La ricostruzione fattuale (di quanto censito nelle giornate del 9 febbraio e del 5 marzo 2024) sulla cui base il Tribunale della libertà ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari sarebbe insufficiente, intrinsecamente contraddittoria ed illogica. Avrebbe, in particolare, da un lato disconosciuto la rilevanza della assenza di contatti coi coindagati, di intercettazioni telefoniche ed ambientali dirette a suffragare la partecipazione del ricorrente al programma associativo, non risultando, in sostanza, indiziariamente suffragato il ruolo partecipativo attribuitogli in contestazione. Sarebbe, comunque, entrato in contraddizione ove, negata consistenza indiziaria al capo 2), di concorso nella coltivazione, ha, invece, affermato la partecipazione organica e stabile alla associazione, la cui finalità primaria era, proprio, la coltivazione; e, ancora, ove ha affermato il ruolo, stabile, di autista di riferimento, in forza di un solo episodio di tal fatta effettivamente censito, valendo le risultanze, 2al più, a consustanziare un addebito di concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2.2. Col secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed alla scelta della misura. Il Tribunale ha reso al proposito una valutazione apparente ed astratta, non individualizzata e slegata dalla realtà fattuale, sulla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione; nulla ha dedotto in punto di gradualità. 2.3. Col terzo motivo deduce vizio di motivazione per l'utilizzo di una motivazione seriale e per relationem sia in tema di valutazione del contesto associativo sia sulle esigenze cautelari. 2.4. Col quarto motivo deduce vizio di motivazione per l'utilizzo di argomentazioni stereotipate e cumulative per tutti gli indagati sulla ritenuta inadeguatezza di misure gradate rispetto a quella custodiale massima, violando l'obbligo di valutare la pericolosità e la proporzionalità delle misure in relazione allo specifico ruolo contestato, alla personalità di ciascun indagato, al suo concreto contributo causale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Giova premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; conformi, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).       3Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e), e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai  soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova. Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 1.1. Ancora, ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso -che attengono, anche, alla denunciata violazione di legge -con riferimento agli artt. 273, 274 e 275 cod.proc.pen., nonché 74 d.P.R. 309/90- non si può prescindere, intanto, dalla distinzione tra l'accertamento della responsabilità e quello, rilevante in questa sede, della gravità indiziaria. Invero, la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio". Con un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo collegio, intende dare continuità, si è da tempo sostenuto come il termine "indizi", adoperato dall'art. 273, comma 1, cod. proc. ten., abbia una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. non è in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che è richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale deve, quindi, parlarsi 4non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo deve essere ancorato (Sez. 6, n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme, ex multis Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930). Va quindi ribadito che la pronuncia cautelare è fondata su indizi di reità, e tende all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, non della responsabilità (Sez. U., n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002). 1.2. Infine la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice. Questa Corte ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante, cfr.  ex plurimis,  Sez. 3 - , Sentenza n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 - 01 Nè è richiesta, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione, la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (In motivazione, la Corte - Sez. 5 - , Sentenza n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025 ) Rv. 287482 - 01-ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). Nè, ancora, rileva, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (in termini Sez. 6 - , Sentenza n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021 ) Rv. 282122 - 01). 74 2. Il tribunale della libertà ha confutato la tesi difensiva della insussistenza indiziaria in ordine alla partecipazione del prevenuto alla associazione contestata al capo 1) -unico motivo fatto valere innanzi al Tribunale del Riesame-valorizzando:                        5-l'utilizzo, il 5 marzo 2024, da parte di [OSCURATO:PERSONA], diretto collaboratore del capo [OSCURATO:PERSONA], e direttamente impegnato nelle attività di coltivazione dello stupefacente, dell'auto Mercedes tg. [OSCURATO:TARGA] dello Shehay, per recarsi -dopo l'avvenuta perquisizione e sequestro del capannone- presso ditta di autonoleggi in [OSCURATO:PERSONA] ove noleggiare un furgone; -la notizia, riferita dal titolare dello stesso autonoleggio agli investigatori, di un precedente noleggio concordato il precedente 23 febbraio 2024 con ritiro del mezzo il 24 febbraio 2024 da parte del coindagato [OSCURATO:PERSONA] - che veniva ripreso dalle telecamere comunali di [OSCURATO:PERSONA] sì da attestare la presenza sul messo oltre al [OSCURATO:PERSONA] anche di [OSCURATO:PERSONA]- e le risultanze del tracciato GPS del furgone, che ne certificavano la sosta per circa 35 minuti presso il capannone di [OSCURATO:PERSONA], e, successivamente, per circa 12 ore a partire dalle 19,30, a pochi metri dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; -la condotta censita il 9 marzo 2024 quando [OSCURATO:PERSONA], dopo aver noleggiato il precedente 8 marzo un furgone presso un autonoleggio di [OSCURATO:PERSONA], ritiratolo, grazie al posizionamento sul mezzo di un dispositivo GPS, si muoveva seguito da un'auto Mercedes a bordo della quale, con altre due persone, era giunto sul posto del ritiro, e parcheggiava il mezzo nel comune di Rescalda, nuovamente allontanandosene a bordo della citata Mercedese; il furgone preso a noleggio veniva recuperato nel pomeriggio dello stesso giorno da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo postosene alla guida; sempre il ricorrente, nelle ore successive, si occupava di recuperare i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arrivare al capannone di Piazzena, ivi sostare per circa un'ora, scendere, entrare nel capannone, risalire sul mezzo, per poi, a seguito di controllo degli operanti, essere, tutti, trovati in possesso di borsoni contenenti indumenti sporchi di terra ed emananti forte odore di marijuana, nonché di semi della stessa pianta. 3. Si osserva che la valutazione sulla gravità indiziaria (come si vedrà per quella in tema di esigenze di cautela), operata dai giudici cautelari non presenta profili di illogicità o di incoerenza argomentativa rilevabili in questa sede. Il tribunale del riesame, dal ricorrente contestato solo quanto alla ritenuta sua partecipazione alla associazione, non altrimenti posta in dubbio nella sua ontologica esistenza e consistenza, ha ricostruito la vicenda relativa all'ipotesi delittuosa mediante una argomentata e contestualizzata analisi delle emergenze investigative, esaminando poi in modo specifico gli elementi indiziari nei confronti del ricorrente che ripetutamente aveva messo a disposizione degli altri sodali non solo la propria autovettura nelle loro trasferte dall'Abruzzo (pagg 2-3 ordinanza) e per lunghe percorrenze, trattandosi di raggiungere -per come allegato in atti-autonoleggi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma, anche, la propria persona; asservite entrambe alle esigenze di trasferimento dei coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 6Emanuel, diretto collaboratore del capo e dirigente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma, anche, concretamente, risultate funzionali alle attività svolte in relazione alla coltivazione dello stupefacente,  core business dell'associazione, ove si consideri che proprio il controllo effettuato il 9 marzo 2024 ha attestato il possesso in capo a tutti gli occupanti del mezzo, e, dunque, anche al ricorrente, alla guida del mezzo ove trasportava gli altri, di borsoni contenenti indumenti sporchi di terra ed emananti forte odore di marijuana, nonché di semi della stessa pianta. Se, dunque, da un lato risulta sconfessata, in fatto, la tesi difensiva dell'assenza di collegamento del ricorrente coi coindagati, risultando, invece,  per tabulas  lo svolgimento di attività in concorso con i soggetti sopra indicati, correttamente nessun rilievo è stato attribuito alla mancata attestazione di gravità indiziaria relativamente al capo 2) di contestazione, ove si consideri che il ruolo partecipativo ab origine allo stesso attribuito al proposito, non era quello di collaboratore per la coltivazione, ma di autista e  factotum  per gli spostamenti dei sodali per raggiungere l'immobile di [OSCURATO:PERSONA]. I rammentati limiti del controllo di logicità, che deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali.  delle vicende indagate, inducono a ritenere infondate le censure svolte in tema indiziario, in assenza di un potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende di che trattasi, ivi compreso lo spessore degli indizi, comunque seri e cogenti sì come indicati e dedotti. 4. Considerazioni analoghe vanno svolte con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, in tema di esigenze cautelari, che, anzi, sono tutti manifestamente infondati e, ancor prima, inammissibili per genericità, intrinseca ed estrinseca, poiché in difetto di allegazioni concrete a sostegno della tesi difensiva, neppure si confrontano con la motivazione resa dal Tribunale, sinteticamente ma efficacemente. La doglianza omette di confrontarsi con il fatto che il delitto in parola è incluso nel catalogo di cui all'articolo 275 cod. proc. pen., relativo ai «criteri di scelta delle misure», il cui comma 3 stabilisce che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis , tra cui i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 [190 bis, 295, 371 bis, 406 c.p.p.], è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».                           7La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un'inversione dell'onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l'idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, Rinaldi, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, Mamone, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare)». Elementi che non possono consistere nella mera incensuratezza dell'imputato o in una generica prognosi favorevole di astensione dal compimento di delitti della stessa specie, disancorata da precisi elementi di fatto (Sez. 1, n. 2860 del 10/05/1995, Massaro, Rv. 201746 - 01); ed infatti, la prova contraria della insussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai  fini della adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo (Sez. 1, n. 5015 del 14/10/1998, Ambrosino, Rv. 212381 - 01). 5.  Nessun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato (cumulativamente valutate solo dal giudice dell'ordinanza genetica, ove ha ritenuto che «MI pedissequo rispetto dei propri compiti e del ruolo specifico assegnato, da parte di ciascun indagato (anche quelli senza precedenti specifici), costituisce in ogni caso un allarmante indice di pericolosità in quanto sintomatico dell'adesione convinta a forme organizzative destinate ad operare stabilmente nel corso del tempo d in modo seriale. LA. Non risulta che nessuno degli indagati svolga attività lavorativa lecita ed appare evidente che gli stessi traggono i mezzi per la loro sussistenza dalle attività illecite esaminate», ma non dal Tribunale, che si è pronunciato, con l'ordinanza impugnata, nei soli confronti del ricorrente) può in questa sede essere svolto, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame, ed in difetto, ancora oggi innanzi a questa Corte, di allegazioni specifiche atte a superare la doppia presunzione in discussionè, sicchè, non predicabile, per le motivazioni già spese, alcun vizio di motivazione, neppure è ravvisabile la denunciata violazione di legge. 6.  Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 8 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Dott.ss     lisabet     rrabito 9P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Dott.ss     lisabet     rrabito 9
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