CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40150/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito, per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva dichiarato l'imputato colpevole della ricettazione di un'autovettura, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (mancherebbe la prova della commissione del reato presupposto oltre che della sua consapevolezza da parte dell'imputato). [OSCURATO:PERSONA] Il rìcorso è fondato. 1. Secondo il capo d'imputazione elevato in danno dell'imputato, egli avrebbe ricettato un'autovettura proveniente da una truffa perpetrata da un terzo in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., operante nel settore dei finanziamenti. 1.1. Nel confutare l'assunto dell'appellante (secondo il quale mancherebbe la prova della commissione del reato presupposto, e nulla dimostrerebbe, comunque, che l'odierno imputato ne avesse consapevolezza) la Corte di appello ricostruisce le condotte poste in essere dal presunto autore del reato presupposto [OSCURATO:PERSONA]) e quelle ascrivibili all'odierno imputato in termini tali da evocare la concreta possibilità che i due avessero agito di concerto, il che, nell'implicare l'evenienza del concorso dell'odierno imputato nell'enucleato reato presupposto, renderebbe il Valori non punibile per la contestata ricettazione. 1.1.1. Come emergente dalle sentenze di primo e secondo grado, ottenuto truffaldinamente il finanzìamento per l'acquisto dell'autovettura (per euro 10.300), perfezionato il 23/12/2015, il [OSCURATO:PERSONA] la rìvendeva all'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per 6.000 euro, e l'imputato la rivendeva ulteriormente il giorno successivo, sempre per 6.000 euro. 1.1.2. Il Tribunale accantona l l'evenienza del concorso dell'odierno imputato nel reato presupposto osservando assertivamente che "la documentazione in atti, unitamente alle prove orali, mostrano come l'imputato, se non ha concorso alla truffa ordita ai danni della FCA Bank, ha comunque acquistato il veicolo, consapevole della provenienza delittuosa". 1.1.3. La Corte di appello osserva, sul punto, che "E' dato certo ed incontestato che il Valori, acquistata la vettura dopo pochi giorni dall'acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA] ad un prezzo inferiore a quello pagato, con modalità truffaldine, dal predetto Micioni (...), la rivendeva allo stesso, ìdentico, prezzo il giorno successivo, ad una distanza temporale così ristretta che è da escludere un qualsivoglia ripensamento, inquadrandosi la vendita così repentina in un programma criminoso già prima concepito". Ma il riferimento espresso ad un "programma criminoso già prima concepito" avvalora ulteriormente, piuttosto che smentire, l'ipotesi del concorso dell'odierno imputato nel reato presupposto, che renderebbe il Valori non punibile per la contestata ricettazione, integrando all'evidenza un profilo di contraddittorietà su un punto decisivo (l'estraneità dell'imputato all'enucleato reato presupposto) della motivazione posta a fondamento dell'impugnata affermazione di responsabilità. 2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, che emenderà l'evidenziato vizio motivazionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di