CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13937/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, laddove si limita a contestare la - non irragionevole - massima di esperienza applicata dai giudici di merito (cfr. p. 3, in tema di presunzione che, in assenza di attendibili elementi probatori di segno contrario, quali una denuncia di smarrimento o furto, il soggetto intestatario della carta Postepay coincida con l'utilizzatore della stessa), non è consentito nel giudizio di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385-01; Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Marturana, Rv. 261992-01); osservato che il secondo motivo, con cui si contesta il complessivo trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, recidiva, dosimetria), è manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione posta a base del diniego da parte dei giudici di appello (cfr. p. 6, ove si rileva che - per errore del primo giudice, non più emendabile - la pena finale è inferiore ai minimi di legge, sottolineando altresì l'inefficacia deterrente delle precedenti condanne e l'inesistenza di ulteirori elementi positivamente valutabili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7