CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19801/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] e condomicilio eletto presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente -per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 5436/16/2020,depositata il 16/10/2020 e non notificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 11512/2021Numero sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19801/2026Data pubblicazione 15/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito della notifica dell’avviso di accertamento IVA n.RJF010200618/2007, relativo al periodo d’imposta 2002, l’Agenzia delleEntrate di Messina contestava a [OSCURATO:PERSONA] l’indebitaapplicazione del regime del margine in relazione all’acquistointracomunitario di autovetture usate. L’accertamento traeva origine daun processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, notificatoal contribuente, dal quale risultava che i veicoli acquistati provenivanoda operatori economici che avevano già detratto l’IVA, circostanzaincompatibile con l’applicazione del regime del margine.Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Messina, deducendo vizi di notifica, difetto di motivazionee l’infondatezza della pretesa, sostenendo inoltre di essersi avvalso delladefinizione agevolata del processo verbale ai sensi dell’art. 15 dellalegge n. 289 del 2002. L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo lalegittimità dell’accertamento.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che l’IVAaccertata dovesse essere ridotta dell’imposta versata in sede didefinizione e riducendo conseguentemente sanzioni e interessi.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate,sostenendo che la definizione agevolata aveva riguardatoesclusivamente un diverso processo verbale relativo alle imposte direttee non quello concernente l’IVA, con conseguente insussistenza diqualsiasi duplicazione d’imposta. Il contribuente proponeva appelloincidentale, lamentando la motivazione apparente della sentenza diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 11512/2021Numero sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19801/2026Data pubblicazione 15/06/2026primo grado e insistendo per l’annullamento integrale dell’avviso diaccertamento.[OSCURATO:PERSONA], riuniti i giudizi, accoglieval’appello dell’Agenzia delle Entrate e rigettava l’appello incidentale delcontribuente.La CTR riteneva che il regime del margine fosse derogatorio rispettoal regime IVA ordinario e presupponeva che il cedente non avessedetratto l’imposta; quando invece risultasse, come nel caso di specie,che il cedente avesse esercitato il diritto alla detrazione, l’acquistodoveva essere assoggettato a IVA ordinaria come acquistointracomunitario. La mancata consapevolezza del contribuente circa ladetrazione operata dal cedente non incideva sull’obbligazione tributaria,potendo rilevare solo sotto il profilo sanzionatorio. Le violazionicontestate erano state qualificate come sostanziali e non formali, poichéidonee a incidere sul corretto funzionamento del meccanismo dell’IVA.Ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi dicensura, illustrati con memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Si deduce che laCommissione tributaria regionale non avrebbe considerato il fattostorico risultante dal processo verbale di constatazione dal quale hatratto origine l’avviso di accertamento, nel quale era espressamenterecupero di imposta. Tale circostanza, pacificamente documentata edibattuta nel giudizio di merito, sarebbe incompatibile con l’affermazioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 11512/2021Numero sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19801/2026Data pubblicazione 15/06/2026della CTR circa l’esistenza di un’ulteriore IVA dovuta sugli acquistiintracomunitari e avrebbe condotto, se esaminata, a una diversadecisione in ordine alla legittimità dell’avviso e all’applicabilità dellesanzioni.Il motivo è infondato.Invero, il PVC al quale si fa riferimento nel motivo è atto altro rispettoa quello dal quale scaturisce la pretesa oggetto del presente giudizio; sitratta dell’atto conclusivo redatto al termine di una verifica avente peroggetto altri e autonomi profili rispetto a quelli sulla base del qualel’Ufficio ha redatto l’avviso di accertamento qui impugnato.Va ricordato, sul punto, che la pretesa tributaria viene manifestataall’atto dell’emissione dell’avviso di accertamento, al quale deveunicamente farsi riferimento per determinare l’oggetto del contendere,ben potendo redigersi autonomi PVC e altrettanto autonomi avvisi diaccertamento, o diversi PVC e un unico – articolato – avviso diaccertamento.Peraltro, dalla sentenza impugnata si evince come l’avviso diaccertamento oggetto del presente giudizio sia quello n.RJF01022006618 e non quello n. RJF0102006617 al quale ci si riferiscein più punti nel ricorso per cassazione oltre che in memoria nel sostenereil travisamento posto a base della censura.Tale avviso di accertamento n. RJF01022006618 – come si evincedall’atto introduttivo del giudizio prodotto in questa sede di Legittimità– è proprio quello impugnato dal contribuente nel primo grado, al qualeil ricorrente presso la CTP fa riferimento a pag. 1 del proprio ricorso difronte a quel giudice depositato (ricorso di merito anch’esso prodotto aquesta Corte).Né peraltro questa Corte è messa in grado – non essendo statoprodotto l’avviso di accertamento n. RJF0102006617 – di rilevare ilCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 11512/2021Numero sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19801/2026Data pubblicazione 15/06/2026contento di tale ulteriore atto né di confrontarlo con quello oggetto delgiudizio al fine di verificare eventuali sovrapposizioni delle pretese.Inoltre e comunque, dal contenuto del ridetto avviso di accertamenton. RJF01022006618 – quest’ultimo riprodotto a questa Corte – si rilevache in esso l’Ufficio finanziario contesta due rilievi: la violazionedell’obbligo di registrazione e la violazione dell’obbligo di dichiarazionein quanto, per questo secondo rilievo, la dichiarazione iva “è statapresentata con l’indicazione di importi imponibili inferiori a quelli dovuti”.Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, quindi, il giudizio verteproprio su recuperi sostanziali d’imposta e non concerne mere violazioniformali; può quindi escludersi l’invocato travisamento denunciato con ilmotivo di ricorso in argomento sotto il profilo della natura delle violazionicontestate.Diversamente, infatti, da quanto invocato dal ricorrente, l’indicazioneda parte dei verificatori in ordine alla natura solo formale dei rilievi nonriguarda l’esito del controllo che ha portato all’emissione dell’avviso diaccertamento del quale qui si discute. È pacifico che siano stati redattidue PVC entrambi datati del 25 marzo 2003 – prodotti a questa Corte -i quali descrivono analiticamente le operazioni e i controlli compiutiaventi per oggetto, per quanto qui interessa, anche i rilievi in tema diviolazione della disciplina iva c.d. del “margine”, che hanno formatooggetto della verifica prima e dell’avviso di accertamento qui impugnatopoi.Peraltro, lo stesso ricorrente in memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.precisa che «all’interno del Ricorso proposto in primo grado dalcontribuente, ed in particolare a pag. 11, si legge che il ricorrente “hapreferito avvalersi, della definizione agevolativa subentrata dopo lachiusura della verifica, e in data 22/04/2004 ha presentato “Prospettodi calcolo per la definizione dei processi verbali di constatazione”(Condono - all. n. 12) ai sensi dell’art. 15, comma 5, legge n. 289 delCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 11512/2021Numero sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19801/2026Data pubblicazione 15/06/202627/12/2002 relativamente al [OSCURATO:PERSONA] di Constatazionecomposto da due atti ed emesso dal [OSCURATO:PERSONA] diPolizia Tributaria di Messina in data 25/03/2003 sia ai fini IVA che delleImposte Dirette, per omessa fatturazione delle operazioni imponibilisulle vendite ed omesso versamento IVA sulle liquidazioni periodiche eomessa registrazione di acquisti intracomunitari. Quindi l’IVA omessasulle vendite richiesta nel [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione per €90.875,00 + € 5.166,67 + € 6.183,33, è stata definita per Condono eregolarmente pagata all’Erario». Nessun riferimento è operato conriguardo alla definizione dei rilievi oggetto del presente giudizio, checonsistono in acquisti intracomunitari disciplinati dagli artt. 38 eseguenti del d.L. n. 331 del 1993, che danno luogo a una autonomaobbligazione IVA, disciplinata da specifici obblighi di integrazione,registrazione e dichiarazione e che sono stati oggetto di altro PVCsempre in data 25 marzo 2003.Invero, la sentenza impugnata correttamente ha ritenuto che «…ilcontribuente aveva definito il p.v.c. relativo alle cessioni delle auto conil regime del margine ma non aveva definito ex cit. art. 15 gli acquistierroneamente ritenuti con il regime del margine mentre trattavasi diacquisti intracomunitari».Dalla documentazione prodotta nei gradi di merito e riprodotta aquesta Corte si evince infatti che il prospetto di calcolo ex art. 15 c. 5della L. n. 289 del 2002 ha visto l’indicazione di iva – poi effettivamenteoggetto di definizione – evasa per euro 96.041,67 e versata in talcontesto “condonistico” per euro 51.112,51. Si tratta della pretesa di cuial rilievo esposto nel PVC ad esso dedicato riguardante l’iva sulle cessionidi auto oggetto di recupero poiché operazione attiva da ritenersiimponibile, non applicandosi “a monte”, sui relativi acquisti, il regimecd. “del margine”.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 11512/2021Numero sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19801/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il rilievo oggetto del giudizio, invece, concerne una diversa iva, deltutto autonoma dall’iva sugli acquisti di auto alle quali l’Ufficio – semprein forza di altro PVC – ha ritenuto non applicabile il regime agevolato inargomento, rideterminando un imponibile iva di euro 583.318 e untributo di eur0 116.633,78, non oggetto di alcuna definizione e quindiche resta giustamente dovuto.Va quindi escluso il fraintendimento denunciato con il motivo.Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 del d.L. n. 331 del1993, dell’art. 5, comma 4, del d. Lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 15della legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. Si censura la ricostruzione operata dal giudice di merito,secondo cui il corretto adempimento degli obblighi di registrazione degliacquisti intracomunitari avrebbe generato un debito IVA sugli acquisti,ulteriore rispetto a quello gravante sulle cessioni. Secondo il ricorrente,tale interpretazione contrasta con la disciplina unionale e nazionale,poiché la doppia registrazione prevista dagli artt. 46 e 47 citati avrebbeeffetto meramente neutro sull’imposta.Il motivo è inammissibile.Va intanto ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte,ciò che rileva, ai fini della detrazione IVA, non è tanto la natura degliobblighi violati ma gli effetti che la violazione è capace di produrre, nelsenso che anche violazioni di ordine formale, come individuate dallaCorte di Giustizia, possono determinare la perdita del diritto alladetrazione quando, in estrema sintesi, «1) la violazione ha l'effetto diimpedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisitisostanziali; 2) l'inosservanza degli obblighi formali sia finalizzata ad unaevasione dell'imposta» (così Cass. n. 143 del 2022). Lo stesso giudiceunionale avverte che anche la violazione di obblighi formali puòdeterminare la perdita del diritto alla detrazione IVA, quando laCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 11512/2021Numero sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19801/2026Data pubblicazione 15/06/2026«violazione ha come effetto d'impedire che sia fornita la prova certa delrispetto dei requisiti sostanziali» (Corte di Giustizia 28 luglio 2016, in C-332/15, Astone, p. 46; 12 luglio 2012, EMS-[OSCURATO:PERSONA], C-284/11, p. 71; 11 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], C-590/13,p. 39 e la giurisprudenza ivi citata).La doppia registrazione degli acquisti intracomunitari è quindiessenziale ai fini della detrazione dell’iva, poiché indica l’esercizioconcreto del diritto di detrazione, che costituisce elemento sostanzialedel tributo incidendo sull’iva a dovuta.Qui, in primo luogo, la sentenza di merito ha poi accertato in fattoche “…con la definizione del p.v.c. relativo alle imposte dirette ilcontribuente aveva definito il p.v.c. relativo alle cessioni delle auto conil regime del margine ma non aveva definito ex cit. art. 15 gli acquistierroneamente ritenuti con il regime del margine mentre trattavasi diacquisti intracomunitari”; pertanto, il rilievo in argomento non eraprecluso da alcuna definizione. Secondariamente, non è vero che – comesostiene la parte ricorrente – vi sarebbe un debito iva (rectius: una ivaa credito) da computarsi sugli acquisti intracomunitari, “debito IVA cheil Giudice di merito ha ritenuto essere aggiuntivo rispetto al debito IVAda computarsi sulle cessioni dei beni oggetto di acquistointracomunitario”.preclusa la detrazione dell’iva sugli acquisti – oggetto del recupero –poiché la sentenza impugnata, in realtà, ha accertato l’insussistenza deirequisiti per l’applicazione – appunto all’iva sugli acquisti – del regimec.d. “del margine” restando del tutto autonomo il profilo riguardante lecessioni e non gli acquisti.Il motivo, allora, è del tutto fuori bersaglio rispetto alla decisione dellaCTR, secondo la quale “…il contribuente aveva effettuato acquistiintracomunitari di autoveicoli usati e che i libretti di circolazione eranoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 11512/2021Numero sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19801/2026Data pubblicazione 15/06/2026intestati ad operatori economici che al momento dell’acquisto avevanodetratto l’imposta sicché le operazioni non potevano rientrare nel regimedel margine ma erano da considerare acquisti intracomunitari daannotare nei previsti registri e sottoposti ad IVA.”; che “… dai libretti dicircolazione era risultato che gli autoveicoli usati erano intestati adoperatori economici che avevano al momento dell’acquisto già detrattol’imposta.”; concludendo poi che “nel caso considerato in cui, comerisulta dai libretti di circolazione delle autovetture usate acquistate, icedenti, al momento dell’acquisto avevano detratto l’IVA, il regime delmargine non è applicabile ai successivi acquisti effettuati dalcontribuente.”Pertanto, la censura in argomento va rigettata.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 6, commi 9-bis e 9-bis.3, del d. Lgs. n. 471 del1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si sostiene chela CTR abbia confermato le sanzioni applicate dall’Ufficio senza tenerconto della disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta,applicabile anche alle violazioni commesse anteriormente, in forza delprincipio del favor rei. L’omessa applicazione del regime sanzionatoriopiù mite avrebbe determinato un’ulteriore illegittimità della sentenzaimpugnata, imponendone la cassazione con rinvio.Il motivo è inammissibile.Invero, dalla lettura della sentenza impugnata non si evince che laquestione sia stata proposta nei gradi di merito; viene, così, in rilievouna questione nuova, in quanto tale inammissibile nel giudizio dicassazione che ha, per sua natura, la funzione di controllare laconformità della decisione del giudice di merito alle norme e ai principidi diritto, così che sono precluse non soltanto le domande nuove, maanche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini eaccertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 11512/2021Numero sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19801/2026Data pubblicazione 15/06/2026esorbitano dal giudizio di legittimità (v., ex plurimis, Cass. n.2038/2019; Cass. n. 15196/2018; Cass. n. 14477/2018; Cass. n.25319/2017; Cass. n. 2140/2006; Cass. n. 10902/2011).In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese processuali sono liquidate in dispositivo secondo lasoccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro5.900,00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10