CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 25946/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato‘a ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]2ANBA ''TONA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico articolato motivo formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si denuncia erronea applicazione dell'art. 47-ter ord. pen. e vizio di motivazione, ma in realtà si deducono inammissibili censure di merito, basati su argomenti di mero dissenso a fronte di un compiuto esame degli elementi valutati secondo un percorso logico immune da fratture; che il Giudice a quo ha valutato la gravità dei fatti commessi e di quelli per i quali la condannata è sottoposta a procedimenti penali, la sua personalità, l'inclinazione alla ricaduta nel reato e l'assenza di proposte risocializzanti; in relazione a queste esigenze preventive e rieducative ha verificato, attraverso l'esame di elementi obiettivi, l'inidoneità del Campo nomadi di [OSCURATO:PERSONA] come luogo idoneo per l'esecuzione di una misura alternativa, pur tenendo conto del fatto che in passato era stato disposto presso di esso una detenzione domiciliare e attestando che alle condizioni attuali una analoga decisione non poteva essere adottata; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M