CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 dicembre 2022
Cassazione n. 01779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso 27959-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2023 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 507/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/08/2022 R.G.N. 614/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. A Proc.civ. n. R.G.27959/2022 Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze pubblicata in data 16/8/2022; il giudizio è stato incardinato presso questa Corte con il numero di R.G. 27959/2022. Con separata istanza depositata in data 9/12/2022, la società ricorrente ha chiesto la nomina di un curatore speciale alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rimasta contumace nel giudizio di appello. A tal fine ha esposto di aver provveduto a notificare il ricorso mediante l'invio di messaggio di posta elettronica a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di aver tentato nella stessa data la notifica nei confronti della società Lacerenza servizi S.r.l., ma tale notifica non era andata a buon fine; aveva quindi provveduto a rinnovare la notificazione mediante l'invio di plico postale a mezzo dell'Unep della Corte d'appello di Potenza alla sede legale della Lacerenza servizi S.r.l., ma anche questa seconda notificazione non aveva avuto esito positivo; deduceva altresì che la legale rappresentante della società convenuta era morta in data 17/4/2019 e non risultava essere stata sostituita (v. visura camerate storica). Fissata per la trattazione dell'istanza l'adunanza camerate del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordinanza n. 37723/2022 depositata il 21 dicembre 2022, il Collegio ha disposto la notificazione dell'istanza e del decreto di fissazione dell'adunanza alla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha depositato memoria in cui si rimette alla decisione di questa Corte. Il procuratore Generale non ha ritenuto di prendere specifiche conclusioni. Considerato che: in via preliminare, deve ritenersi sussistente la competenza di questo Collegio a provvedere sulla istanza di nomina del curatore speciale, in considerazione della pendenza del giudizio di cassazione e della sua assegnazione alla Sezione Lavoro. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte nella sentenza n. 7362 2015, secondo cui, quando l'esigenza supposta dall'art. 78 c.p.c., con riguardo ad entrambe alle due ipotesi ch'esso prevede - mancanza della persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e conflitto di interessi con il rappresentante - insorga durante la pendenza del giudizio, la nomina è possibile pur in mancanza di una espressa previsione ed è di competenza del giudice della causa di merito, senza che sia necessario attivare un apposito e separato procedimento di volontaria giurisdizione (Cass., 7362/2015; v. pure Cass.38883/2021). Nel merito, l'istanza è fondata in quanto, dalla documentazione prodotta in giudizio, e in particolare dalla visura camerate storica, risulta che il legale rappresentante della società Lacerenza servizi S.r.l. è la signora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 settembre 1956, deceduta in data 17/4/2019. Dalla stessa visura non risulta che sia stata sostituita. La documentazione versata in atti rende superfluo assumere ulteriori informazioni. La mancanza di una persona cui spetti il potere di rappresentare l'ente in giudizio impone la nomina di un curatore speciale al fine di costituire il contraddittorio nei confronti dell'ente medesimo ai sensi dell'art. 78 cod.proc.civ., fino a che subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza. PQM letti gli artt. 78 e seguenti cod.proc.civ. nomina curatore speciale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede in Potenza, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (messina. [OSCURATO:EMAIL].), affinché la rappresenti ai fini della notificazione del ricorso per cassazione promosso dalla [OSCURATO:PERSONA]. ed avente ad oggetto la sentenza della Corte d'appello di Firenze depositata in data 16/8/2022, nonché del compimento di ogni altra attività ritenuta opportuna nel relativo giudizio. Così deciso in Roma,