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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 22588/2023

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R E T O Sul ricorso n. 13599/2022proposto dal: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 200, giusta delega in atti; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 887/2/2021, depositata il 17 novembre 2021.

Visto l’atto depositato in cancelleria il 25 gennaio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,25 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R E T O Sul ricorso n. 13599/2022proposto dal: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 200, giusta delega in atti; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 887/2/2021, depositata il 17 novembre 2021. Visto l’atto depositato in cancelleria il 25 gennaio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 lugli
Decreto Cassazione n. 22588/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris