CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46368/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il GUP del capoluogo etneo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, entrambi, del delitto di riciclaggio e, il Mirabella, anche del reato di cui all'art. 116 comma 13 D. Lg.vo 285/92 per cui, ritenute per entrambi le circostanze attenuanti generiche, stimate per il Mirabella equivalenti alla contestata recidiva e, per costui, la continuazione tra le diverse violazioni di legge, aveva condannato il Mirabella alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed Euro 4.200 di multa e la Giordano alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 3.000 di multa con il beneficio, per quest'ultima, della sospensione condizionale; 2. ricorrono per cassazione il Mirabella e la Giordano con separati ricorsi a firma del medesimo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 il Mirabella: 2.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648bos cod. pen. e 192 cod. proc. pen.: richiamato un passo della motivazione della sentenza impugnata, rileva che questa risulta carente in merito all'elemento soggettivo della consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo oggetto del contestato riciclaggio e che non può ritenersi presunta ovvero fondata sulla mancanza di prova contraria incombente in capo all'imputato ovvero sulla avvenuta contraffazione del veicolo su cui per ragioni più varie possano essere state apposte targhe appartenenti ed abbinate ad un automezzo diverso; 2.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648b1s cod. pen. e 192 cod. proc. pen.: rileva che, nella motivazione della sentenza impugnata, l'unico elemento a carico del Mirabella si risolve, invero, nella circostanza che costui fosse convivente con la Giordano, ovvero con la proprietaria del veicolo abbinato alle targhe apposte su quello sul quale entrambi viaggiavano e di provenienza delittuosa; osserva che il dato della convivenza può al più giustificare la disponibilità del veicolo ma non già la condotta di riciclaggio contestata e rappresentata dalla puntuale ed "istantanea" operazione di sostituzione delle targhe; 2.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648bis comma 3 cod. pen.: rileva che la Corte di Appello ha escluso che il delitto presupposto potesse risolversi in un furto "semplice" fondando questo apprezzamento sulla lettura della denuncia sporta dalla persona offesa dando contemporaneamente e contraddittoriamente atto che a questa non era seguito da alcun accertamento; 2.2 [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen.: rileva come la motivazione del provvedimento impugnato risulti carente in merito all'elemento soggettivo della consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo oggetto del contestato riciclaggio e che non può ritenersi presunta ovvero fondata sulla mancanza di prova contraria incombente in capo all'imputata ovvero sulla avvenuta contraffazione del veicolo; 2.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648bis comma 3 cod. pen.: rileva che la Corte di Appello ha escluso che il delitto presupposto potesse risolversi in un furto "semplice" fondando questo apprezzamento sulla lettura della denuncia sporta dalla persona offesa dando contemporaneamente e contraddittoriamente atto che a questa non era seguito da alcun accertamento. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1 II primo motivo di entrambi i ricorsi ed il secondo motivo del ricorso del Mirabella replica invero la omologa doglianza articolata con l'atto di appello su cui la Corte ha fornito una risposta insuscettibile di essere censurata in questa sede. I giudici di secondo grado, infatti, hanno in primo luogo dato conto della circostanza, pacifica e di fatto incontroversa, della disponibilità, da parte di entrambi gli imputati, conviventi, e colti l'uno alla guida e l'altra a bordo della vettura Fiat 600 provento di furto in danno di tale [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, della contraffazione del numero identificativo del telaio della vettura cui erano state inoltre applicate le targhe appartenenti ad altra vettura, dello stesso tipo, di proprietà della Giordano. Hanno sottolineato come gli elementi fattuali sopra riassunti fossero tali da rendere insostenibile che costoro fossero ignari della intervenuta contraffazione tenuto anche conto delle caratteristiche delle due auto e del diverso anno di rispettiva loro immatricolazione. Nessun dubbio, in via di principio, che la manomissione ovvero la sostituzione di elementi identificativi di un veicolo quali la targa il numero di telaio come anche i numeri di identificazione di parti meccaniche sia condotta idonea ad integrare il delitto di riciclaggio, in quanto tale da ostacolare l'accertamento della provenienza del bene (cfr., Cass. Pen., 2, 12.2.2013 n. 25.940, Bonnici; cfr., anche, Sez. 2, Sentenza n. 44305 del 25/10/2005, Rv. 232770, Alaimo; Sez. 2, Sentenza n. 30842 del 03/04/2013, Rv. 257059, Giordano). Nel caso di specie, inoltre, la prova della diretta responsabilità degli odierni ricorrenti quantomeno nella apposizione di una targa differente da quella abbinata al veicolo di provenienza delittuosa, è stata desunta dai giudici di merito, con argomentazione induttiva ma del tutto lineare sul piano inferenziale, dal fatto che le targhe appartenevano ad un veicolo — dello stesso tipo - di proprietà della Giordano, convivente del Mirabella e che, privo di targhe, non avrebbe certamente potuto circolare. Per altro verso, si è condivisibilmente affermato che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27867 del 17/06/2019, Rv. 276666, Poliziani, resa in un fattispecie in tema di riciclaggio di un trattore con semirimorchio di provenienza furtiva attuato mediante sostituzione delle targhe; conf. tra le non massimate, Cass. Pen., 7, 6.4.2013 n. 32334, Ballato; Cass. Pen., 7, 23.11.2012 n. 11687, [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza impugnata si è perciò attenuta ai principi appena richiamati con cui la difesa non si confronta limitandosi a proporre delle censure "di merito" concernenti la soggettiva riconducibilità delle condotte di alterazione in capo al ricorrente. 3.2 Quanto alla pure comune censura relativa al diniego della sollecitata attenuante di cui al comma 3 dell'art. 648bis cod. pen., la Corte ha spiegato che dalla lettura della denunzia presentata da [OSCURATO:PERSONA] si poteva evincere chiaramente che il furto della sua autovettura era connotato da plurime aggravanti in quanto eseguito su bene esposto per necessità a pubblica fede e con violenza sulle cose. Tanto era certamente sufficiente a giustificare l'esclusione della invocata attenuante tenuto conto del consolidato orientamento di questa Corte e, in particolare, di questa Sezione, secondo cui per ritenere il delitto di ricettazione come di quello di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr., Cass. Pen., 2, 4.2.2015 n. 20.188, Charanek, resa in una fattispecie in cui gli indagati trasportavano nei rispettivi trolley l'ingente somma contante di 500.000,00 euro, della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione; conf., Cass. Pen., 2, 7.1.2011 n. 546, PG in proc. Berruti, in cui la Corte ha precisato che l'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamento dell'esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e, in particolare, la precisa identificazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione; cfr., ancora, Cass. Pen., 5, 21.5.2008 n. 36.940, Magnera; Cass. Pen., 2, 21.11.2014 n. 10.746, Bassini; cfr., più recentemente, Cass. Pen., 2, 19.6.2019 n. 42.052, [OSCURATO:PERSONA]; conf., ancora, Cass. Pen., 2, 19.11.2013 n. 7.795, Gualtieri, secondo cui in tema di riciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto non colposo presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; con la conseguenza che, in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste). 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in