CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; imPò 1. Con ordinanza in data 10.6.2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata il 15.10.2020, di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la rideterminazione della pena dell'ergastolo - inflitta con sentenza in data 11.3.2002 dalla Corte di assise di appello di Napoli - nella pena di anni 30 di reclusione. Il giudice dell'esecuzione ha osservato, in relazione ai motivi dell'istanza della parte, che era stata ritenuta la legittimità costituzionale della pena dell'ergastolo, che al Cotena non erano applicabili i principi affermati in relazione al noto caso "Scoppola" e che non era ravvisabile alcuna ingiustificata disparità di trattamento tra ergastolani, rientranti o meno nella applicabilità dei principi del caso "Scoppola". 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando la illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo e della normativa che aveva consentito solo ai condannati alla pena dell'ergastolo cui erano applicabili il principi di cui al noto caso "Scoppola" la rideterminazione della pena dell'ergastolo nella pena di anni trenta di reclusione, e non a tutti i condannati alla pena perpetua, e la violazione di legge per non essere stati applicati anche al Cotena i principi della sentenza "Scoppola", avendo egli chiesto di procedere con rito abbreviato alla prima udienza del giudizio di appello. 3. Innanzitutto, si deve rilevare l'inammissibilità dell'istanza, e quindi, in parte qua, del ricorso, di applicazione dei principi della sentenza "Scoppola", atteso che la medesima istanza era già stata proposta e decisa negativamente con pronuncia del giudice dell'esecuzione, la cui impugnazione questa Corte, con sentenza n. 41196 in data 18.9.2015, ha dichiarato inammissibile. 4. Quanto poi alle censure di illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo, sono manifestamente infondate, in quanto già sottoposte, vanamente, al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 264 del 1974). 5. Manifestamente infondata è l'ulteriore questione che prospetta una ingiustificata disparità di trattamento tra condannati all'ergastolo, tra chi ha potuto e può ottenere la rideterminazione della pena sulla base dei principi della sentenza "Scoppola" e chi no. I principi della sentenza "Scoppola", infatti, riguardano una particolare vicenda processuale collegata alla normativa sulla ammissibilità del rito abbreviato per gli imputati di reati che prevedono la pena dell'ergastolo, e quindi si tratta di normativa specifica giustificata dal riferimento ad una particolare vicenda processuale ; 0,,nrrc vie l `-sh 0,3 hAat,cio Jj,ío-Lviit".3 itì i401 Z.zoi 0.1,11,k,IAro ouhr" 6. Va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la Z, colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente ichele i nchi [OSCURATO:PERSONA] 'QUA D