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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32575/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 28/10/2025 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sua responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.

C e comma 2 bis Codice della Strada per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale, il 24/11/2019; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale in data 27/1/2025 , calcolata la sospensione COVID, in epoca anteriore alla sentenza di appello, è manifestamente infondato poiché in tema di prescrizione, trova applicazione la disciplina di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), relativamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ivi compresa quella afferente ai periodi di sospensione ex art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 11, lett. b), legge cit. (Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 - 01), sicchè il termine non è ancora maturato; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura il diniego dell' istituto di cui all'art. 131 bis codice penale, perché si sarebbe basato esclusivamente sulla gravità della condotta desunta dal tasso alcolemico e sulla sussistenza dell'incidente, senza valutare globalmente la natura occasionale della vicenda, è manifestamente infondato poiché la Corte ha motivatamente escluso, in relazione alle modalità della condotta, che l'offesa fosse di particolare tenuità, considerata sia l'elevato tasso alcolemico, sia l'elevata velocità tenuta dall'imputato, che ha cagionato un incidente con lesioni ai passeggeri di altro veicolo, già di per sé significative di un'apprezzabile gravità della condotta e del danno, a prescindere dalla specifica entità delle lesioni stesse; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] U9o, D E ? T [OSCURATO:PERSONA] ì\1 CiLJ Sezione VII PerA,01 SE 2026 L' ASSISTENT I C DIZIARIO Dott.ssa IC• i le ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 28/10/2025 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sua responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. C e comma 2 bis Codice della Strada per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale, il 24/11/2019; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale in data 27/1/2025 , calcolata la sospensione COVID, in epoca anteriore alla sentenza di appello, è manifestamente infondato poiché in tema di prescrizione, trova applicazione la disciplina di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), relativamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ivi compresa quella afferente ai periodi di sospensione ex art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 11, lett. b), legge cit. (Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 - 01), sicchè il termine non è ancora maturato; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura il diniego dell' istituto di cui all'art. 131 bis codice penale, perché si sarebbe basato esclusivamente sulla gravità della condotta desunta dal tasso alcolemico e sulla sussistenza dell'incidente, senza valutare globalmente la natura occasionale della vicenda, è manifestamente infondato poiché la Corte ha motivatamente escluso, in relazione alle modalità della condotta, che l'offesa fosse di particolare tenuità, considerata sia l'elevato tasso alcolemico, sia l'elevata velocità tenuta dall'imputato, che ha cagionato un incidente con lesioni ai passeggeri di altro veicolo, già di per sé significative di un'apprezzabile gravità della condotta e del danno, a prescindere dalla specifica entità delle lesioni stesse; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] U9o, D E ? T [OSCURATO:PERSONA] ì\1 CiLJ Sezione VII PerA,01 SE 2026 L' ASSISTENT I C DIZIARIO Dott.ssa IC• i le ente
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