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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2020

Cassazione n. 22760/2026

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[OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Gamberini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 giugno 2025 la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa 1'8 aprile 2024 dal Tribunale della medesima città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. e agli artt. 582 e 585 cod. pen.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, detenuto all'estero, e alla conseguente sospensione del corso della prescrizione.

Assume il ricorrente che il videocollegamento con l'Albania non fosse stato disposto, in quanto l'imputato non aveva mai manifestato il proprio consenso, come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado.

Da ciò fa discendere che il processo avrebbe dovuto proseguire in assenza dell'imputato, da ritenersi rinunciante alla partecipazione.

Sostiene, inoltre, che l'imputato detenuto all'estero debba essere posto in condizione di scegliere se partecipare o meno al processo mediante videoconferenza e che, pertanto, tale stato non possa integrare legittimo impedimento a comparire allorché sia possibile la partecipazione all'udienza da remoto e l'imputato non vi abbia prestato consenso ovvero abbia rifiutato di assistervi, come, ad avviso della difesa, sarebbe avvenuto nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il motivo dedotto si appalesa infondato.

2. Deve, invero, ribadirsi che la detenzione all'estero, anche per reato diverso da quello oggetto del giudizio, integra legittimo impedimento a comparire in dibattimento, purché risulti dagli atti, come nella specie (ex plurimis, Sez. 6, n. 14788 del 23/01/2020, Traina, Rv. 278760 - 01).

Né può trovare applicazione, nel caso di specie, il diverso principio, pure richiamato dal ricorrente, secondo cui non costituisce impedimento a comparire lo stato di detenzione all'estero dell'imputato qualora sia assicurata la possibilità di partecipare all'udienza dinanzi all'autorità giudiziaria italiana mediante collegamento in videoconferenza e l'interessato, anche con modalità informali, non vi abbia prestato consenso o abbia rifiutato di assistervi, non dovendo, in tal caso, disporsi la sospensione o il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 205-ter, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi, Rv. 283451 - 01).

Tale principio presuppone, tuttavia, che il collegamento da remoto sia stato concretamente predisposto; evenienza che, per stessa deduzione difensiva, non risulta verificatasi nella fattispecie in esame.

In difetto di tale presupposto, non è configurabile alcuna rinuncia dell'imputato alla partecipazione, né può escludersi la sussistenza del legittimo impedimento. 2Ne discende che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la detenzione all'estero dell'imputato integrasse legittimo impedimento a comparire, con conseguente sospensione del corso della prescrizione.

2.1. Va, peraltro, precisato che il reato di cui all'art. 337 cod. pen., contestato all'imputato, non rientrava tra quelli per i quali il videocollegamento era imposto e che il ricorrente non ha neppure dedotto la sussistenza di una causa tale da rendere obbligatorio il videocollegamento.

L'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, ne consentiva inizialmente il ricorso soltanto per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, comma 3, cod. proc. pen., nonché in presenza di gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di particolari esigenze di celerità connesse alla complessità del dibattimento, oltre che per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.

Le successive modifiche legislative ne hanno progressivamente ampliato l'ambito applicativo: dapprima ai procedimenti in camera di consiglio e, successivamente, in via generalizzata, ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, per i quali la partecipazione a distanza è divenuta obbligatoria a prescindere dal titolo di reato.

Un ulteriore ampliamento è stato introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reso il videocollegamento la regola per gli imputati dei reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, e nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4, cod. proc. pen., nonché per i soggetti ammessi a programmi o misure di protezione, ferma restando la facoltà del giudice di disporlo, con decreto motivato, anche in presenza di esigenze di sicurezza o di particolare complessità del dibattimento.

Quanto al sistema delineato dal combinato disposto degli artt. 729-quater cod. proc. pen. e 205-ter disp. att. cod. proc. pen., va rimarcato come la sua utilizzazione costituisca una possibilità, sussistendone i presupposti, fermo restando che solo l'effettiva attivazione e l'eventuale mancata adesione dell'imputato consentono di proseguire oltre nel processo nonostante la detenzione all'estero, la quale altrimenti continua a costituire ragione impeditiva, a cui consegue la sospensione del termine di prescrizione.

In conclusione, in assenza di specifiche allegazioni tali da attestare che alla luce della disciplina richiamata, si imponesse il videocollegamento, la mancata attivazione di tale opzione vanifica le deduzioni difensive.

3. È, del pari, corretto il computo del periodo di sospensione operato dalla Corte di appello, in quanto l'impedimento si è protratto per il periodo di detenzione 3all'estero, ipotesi ben diversa dalla mera presa d'atto di uno stato detentivo che determina un impedimento, emendabile con ordine di traduzione.

In tale prospettiva deve aversi riguardo al tempo dell'impedimento ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen., se del caso aumentato di giorni sessanta; ciò che non si pone in contrasto con quanto affermato in una precedente pronuncia, nella quale si è dato rilievo al computo del giorno dell'impedimento che ha determinato il rinvio dell'udienza, aumentato di sessanta giorni, salvo i casi eccezionali di detenzione all'estero (Sez. 2, n. 4184 del 22/12/2021, Cammarata, Rv. 282688 - 01).

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Gamberini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 giugno 2025 la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa 1'8 aprile 2024 dal Tribunale della medesima città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. e agli artt. 582 e 585 cod. pen.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, detenuto all'estero, e alla conseguente sospensione del corso della prescrizione. Assume il ricorrente che il videocollegamento con l'Albania non fosse stato disposto, in quanto l'imputato non aveva mai manifestato il proprio consenso, come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado. Da ciò fa discendere che il processo avrebbe dovuto proseguire in assenza dell'imputato, da ritenersi rinunciante alla partecipazione. Sostiene, inoltre, che l'imputato detenuto all'estero debba essere posto in condizione di scegliere se partecipare o meno al processo mediante videoconferenza e che, pertanto, tale stato non possa integrare legittimo impedimento a comparire allorché sia possibile la partecipazione all'udienza da remoto e l'imputato non vi abbia prestato consenso ovvero abbia rifiutato di assistervi, come, ad avviso della difesa, sarebbe avvenuto nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il motivo dedotto si appalesa infondato. 2. Deve, invero, ribadirsi che la detenzione all'estero, anche per reato diverso da quello oggetto del giudizio, integra legittimo impedimento a comparire in dibattimento, purché risulti dagli atti, come nella specie (ex plurimis, Sez. 6, n. 14788 del 23/01/2020, Traina, Rv. 278760 - 01). Né può trovare applicazione, nel caso di specie, il diverso principio, pure richiamato dal ricorrente, secondo cui non costituisce impedimento a comparire lo stato di detenzione all'estero dell'imputato qualora sia assicurata la possibilità di partecipare all'udienza dinanzi all'autorità giudiziaria italiana mediante collegamento in videoconferenza e l'interessato, anche con modalità informali, non vi abbia prestato consenso o abbia rifiutato di assistervi, non dovendo, in tal caso, disporsi la sospensione o il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 205-ter, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi, Rv. 283451 - 01). Tale principio presuppone, tuttavia, che il collegamento da remoto sia stato concretamente predisposto; evenienza che, per stessa deduzione difensiva, non risulta verificatasi nella fattispecie in esame. In difetto di tale presupposto, non è configurabile alcuna rinuncia dell'imputato alla partecipazione, né può escludersi la sussistenza del legittimo impedimento. 2Ne discende che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la detenzione all'estero dell'imputato integrasse legittimo impedimento a comparire, con conseguente sospensione del corso della prescrizione. 2.1. Va, peraltro, precisato che il reato di cui all'art. 337 cod. pen., contestato all'imputato, non rientrava tra quelli per i quali il videocollegamento era imposto e che il ricorrente non ha neppure dedotto la sussistenza di una causa tale da rendere obbligatorio il videocollegamento. L'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, ne consentiva inizialmente il ricorso soltanto per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, comma 3, cod. proc. pen., nonché in presenza di gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di particolari esigenze di celerità connesse alla complessità del dibattimento, oltre che per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. Le successive modifiche legislative ne hanno progressivamente ampliato l'ambito applicativo: dapprima ai procedimenti in camera di consiglio e, successivamente, in via generalizzata, ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, per i quali la partecipazione a distanza è divenuta obbligatoria a prescindere dal titolo di reato. Un ulteriore ampliamento è stato introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reso il videocollegamento la regola per gli imputati dei reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, e nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4, cod. proc. pen., nonché per i soggetti ammessi a programmi o misure di protezione, ferma restando la facoltà del giudice di disporlo, con decreto motivato, anche in presenza di esigenze di sicurezza o di particolare complessità del dibattimento. Quanto al sistema delineato dal combinato disposto degli artt. 729-quater cod. proc. pen. e 205-ter disp. att. cod. proc. pen., va rimarcato come la sua utilizzazione costituisca una possibilità, sussistendone i presupposti, fermo restando che solo l'effettiva attivazione e l'eventuale mancata adesione dell'imputato consentono di proseguire oltre nel processo nonostante la detenzione all'estero, la quale altrimenti continua a costituire ragione impeditiva, a cui consegue la sospensione del termine di prescrizione. In conclusione, in assenza di specifiche allegazioni tali da attestare che alla luce della disciplina richiamata, si imponesse il videocollegamento, la mancata attivazione di tale opzione vanifica le deduzioni difensive. 3. È, del pari, corretto il computo del periodo di sospensione operato dalla Corte di appello, in quanto l'impedimento si è protratto per il periodo di detenzione 3all'estero, ipotesi ben diversa dalla mera presa d'atto di uno stato detentivo che determina un impedimento, emendabile con ordine di traduzione. In tale prospettiva deve aversi riguardo al tempo dell'impedimento ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen., se del caso aumentato di giorni sessanta; ciò che non si pone in contrasto con quanto affermato in una precedente pronuncia, nella quale si è dato rilievo al computo del giorno dell'impedimento che ha determinato il rinvio dell'udienza, aumentato di sessanta giorni, salvo i casi eccezionali di detenzione all'estero (Sez. 2, n. 4184 del 22/12/2021, Cammarata, Rv. 282688 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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