CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 12919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la CORTE di APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermatola decisione del Tribunale di Napoli – Sez. Distaccata di Ischia in composizione monocraticadel 27/05/2024, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 75d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159 – perché, colpito da foglio di via obbligatorio del Questore diNapoli del 19/10/2018, notificatogli il 13/11/2018, con divieto di far rientro nel Comune diIschia senza la preventiva autorizzazione, ovvero per un periodo di anni tre, contravveniva alsuindicato obbligo, facendo ritorno nei luoghi da cui era stato allontanato il 19 agosto 2019 -e, per l’effetto, lo aveva condannato alla di mesi tre di arresto, concesse le circostanze2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], denunciando – con il primo motivo - violazione ex art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 131-bis cod.pen., oltre che per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del provvedimentoimpugnato, quanto al punto specifico. Con il secondo motivo, si lamenta violazione ex art.606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all’art. 133 cod. pen., sotto ilprofilo della erronea applicazione di legge e del vizio motivazionale. Con il terzo motivo, ladifesa si duole della inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen. e di undifetto di motivazione sul punto.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto:- la prima doglianza è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliatidal giudice di merito. Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenzadi uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato,evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene,la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione dellemodalità della condotta e dello stesso contesto nel quale essa si è inserita;- deve osservarsi, quanto alla seconda censura, che la valutazione attinente ad aspetti cherientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitatocongruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondoil quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti iparametri fissati dall’art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino unarivalutazione in fatto, incentrata su elementi già oggetto di valutazione, ovvero che sirisolvano nell’auspicio di una valorizzazione di dati. che si assumano essere statiindebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato;- nella motivazione della sentenza impugnata, infine, viene sottolineato come non siaemerso alcun elemento positivamente valutabile, atto alla formulazione di una positivaprognosi di vita e, consequenzialmente, all’ottenimento dell'invocato beneficio ex art. 163cod. pen., vista la condotta posta in essere e la personalità del soggetto.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]