Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 805/2025
ECLI:EU:C:2025:923
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
ITSENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
27 novembre 2025 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Diritti della difesa – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Articolo 20 – Procedimento di esecuzione – Competenza dei giudici dello Stato membro dell’esecuzione – Articoli 21 e 23 – Motivi di rifiuto, di sospensione o di limitazione dell’esecuzione – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Articolo 8 – Rifiuto di ricezione dell’atto – Assenza di traduzione in una lingua che il destinatario comprende o nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione o, se del caso, in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione dell’atto – Omissione del modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 – Conseguenze – Valutazione dei giudici dello Stato membro di esecuzione »
Nella causa C‑643/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo), con decisione del 4 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2024, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA].
contro
[OSCURATO:PERSONA] of Paldiski,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da O. Spineanu-Matei (relatrice), presidente di Sezione, S. Rodin, e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la OÜ
[OSCURATO:PERSONA] of Paldiski, da M.A. Brogueira e P. Moreira, advogados;
– per il governo portoghese, da P. Barros da [OSCURATO:PERSONA], S. [OSCURATO:PERSONA] e M. J. Ramos, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da S. Noë e B. Rechena, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15), e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1393/2007»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], Lda, (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Vizela (Portogallo), e la società OÜ [OSCURATO:PERSONA] of Paldiski (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la cui sede è situata a Tallinn (Estonia), in merito all’esecuzione in Portogallo di una decisione emessa e certificata come titolo esecutivo europeo in Estonia.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
Regolamento n. 805/2004
3
I considerando 8, da 10 a 12, 14, 18 e 21 del regolamento n. 805/2004 sono del seguente tenore:
«(8) Nelle sue conclusioni di Tampere, il Consiglio Europeo ha ritenuto che l’accesso all’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria dovrebbe essere reso più celere e semplice, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l’esecuzione nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione. La decisione giudiziaria certificata titolo esecutivo europeo dal giudice d’origine dovrebbe essere trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione. (…)
(…)
(10) Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell’esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.
(11) Il presente regolamento mira a promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la “Carta”)]. Intende garantire in particolare il pieno rispetto del diritto a un processo equo, in linea con l’articolo 47 della Carta.
(12) Dovrebbero pertanto essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell’esistenza dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall’altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione.
(…)
(14) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati sia dall’assoluta certezza (articolo 13), sia da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario. Nella seconda ipotesi, una decisione giudiziaria dovrebbe essere certificata come titolo esecutivo europeo soltanto se lo Stato membro d’origine dispone di un meccanismo appropriato che consenta al debitore di chiedere il riesame completo della decisione giudiziaria alle condizioni stabilite all’articolo 19, nei casi eccezionali in cui, malgrado l’osservanza dell’articolo 14, il documento non sia pervenuto al destinatario.
(…)
(18) La reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo sia accertata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro dell’esecuzione.
(…)
(21) Quando un documento deve essere inviato da uno Stato membro a un altro per essere ivi notificato, il presente regolamento, in particolare le norme in materia di notificazione dovrebbero applicarsi assieme al regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [(GU 2000, L 160, pag. 37)], in particolare l’articolo 14, in collegamento con le dichiarazioni degli Stati membri ai sensi dell’articolo 23 di detto regolamento».
4
Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto»:
«Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione».
5
A norma dell’articolo 5 di detto regolamento, intitolato «Abolizione dell’
exequatur
»:
«La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento».
6
L’articolo 10 del medesimo regolamento, intitolato «Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo», ai paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:
«1. Il certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d’origine, viene
a) rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato;
b) revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.
2. La legislazione dello Stato membro d’origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo».
7
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004, intitolato «Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore», contenuto nel capo III di tale regolamento, intitolato «Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati»:
«La domanda giudiziale o un atto equivalente può essere stato notificato al debitore secondo una delle seguenti forme:
a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore,
b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l’indicazione della data della notificazione,
c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore,
d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore».
8
L’articolo 14 di detto regolamento, intitolato «Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore», così dispone:
«1. La notificazione della domanda giudiziale o dell’atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:
a) notificazione a mani proprie, presso l’indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell’abitazione del debitore;
b) se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi “locali commerciali” a una persona alle dipendenze del debitore;
c) deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore;
d) deposito del documento presso un ufficio postale o un’autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l’efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;
e) notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro di origine;
f) notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.
2. Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza.
3. La notificazione, ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d), è attestata da:
a) un documento, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, che certifica quanto segue:
i) la forma di notificazione;
ii) la data in cui è stata effettuata;
iii) se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, il nome di questa persona e il suo legame con il debitore stesso,
o
b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b)».
9
L’articolo 18 del regolamento in parola, che figura in tale capo III, intitolato «Sanatoria dell’inosservanza delle norme minime», così recita:
«1) L’inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se:
a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14; e
b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto; e
c) il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.
2. L’inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli 13 o 14 è sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere».
10
L’articolo 20 del medesimo regolamento, intitolato «Procedimento di esecuzione», al paragrafo 1, così dispone:
«Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione».
11
L’articolo 21 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Rifiuto dell’esecuzione», prevede quanto segue:
«1. Su richiesta del debitore l’esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:
a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e
b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione, e
c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine.
2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione».
12
Ai sensi dell’articolo 23 di tale regolamento, intitolato «Sospensione o limitazione dell’esecuzione»:
«Se il debitore ha
– impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell’articolo 19, o
– chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell’articolo 10,
il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può, su istanza del debitore,
a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l’importo; o
c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione».
13
L’articolo 28 di detto regolamento, intitolato «Relazioni con il regolamento (CE) n. 1348/2000», così dispone:
Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000».
Regolamento n. 1393/2007
14
Il regolamento n. 1393/2007 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (GU 2020, L 405, pag. 40), applicabile a decorrere dal 1º luglio 2022. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti all’origine della controversia nel procedimento principale, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere esaminata alla luce del regolamento n. 1393/2007.
15
L’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007, intitolato «Rifiuto di ricevere l’atto», al paragrafo 1, così disponeva:
«L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:
a) una lingua compresa dal destinatario; oppure
b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione».
16
Il modulo standard, intitolato «Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere l’atto» e che figura nell’allegato II del medesimo regolamento, contiene la seguente indicazione all’attenzione del destinatario dell’atto:
«È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.
Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure può rispedire l’atto entro una settimana all’indirizzo sottoindicato, dichiarando il proprio rifiuto di riceverlo».
Diritto portoghese
17
L’articolo 191, paragrafo 1, del Código de [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile, in prosieguo: il «CPC») così dispone:
«Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 188, la notificazione eseguita senza rispettare le forme prescritte dalla legge è nulla».
18
Nell’ambito del procedimento di esecuzione, l’articolo 696 del CPC prevede quanto segue:
«La sentenza [passata] in giudicato può costituire oggetto di ricorso per cassazione soltanto se:
(…)
e) il procedimento si sia svolto in contumacia, a causa della totale assenza di intervento del convenuto, e sia dimostrato che:
i) non vi è stata notificazione o che la notificazione eseguita è nulla;
ii) il convenuto non ha avuto conoscenza della notificazione per una causa a lui non imputabile;
iii) il convenuto non ha potuto depositare la comparsa di risposta per cause di forza maggiore;
(…)».
19
A norma dell’articolo 729 del CPC:
«L’esecuzione basata su una decisione giudiziaria può costituire oggetto di opposizione soltanto per uno dei seguenti motivi:
(…)
d) mancato intervento del convenuto nel procedimento di cognizione, qualora si verifichi uno dei casi previsti dall’articolo 696, lettera e), del codice di procedura civile;
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
20
[OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento di esecuzione forzata in Portogallo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una decisione emessa il 12 aprile 2022 dallo [OSCURATO:PERSONA] kohtumaja (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] a Tallinn, Estonia), certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento n. 805/2004, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] un risarcimento pari a EUR 38 732,84 e spese giudiziarie pari a EUR 2 418,97, oltre agli interessi di mora.
21
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso tale esecuzione per il motivo che essa non ha mai ricevuto la comunicazione o la notificazione relativa al procedimento in cui tale decisione è stata emessa e ha avuto conoscenza di detta decisione solo al momento della sua esecuzione, ragion per cui essa non era in grado di proporre un ricorso contro la stessa.
22
[OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale affermazione facendo valere che la domanda giudiziale nonché l’elenco dei costi e delle spese giudiziarie sono stati regolarmente notificati alla [OSCURATO:PERSONA], presso la sua sede sociale, e che il suo rappresentante legale ha, ogni volta, firmato e datato i relativi avvisi di ricevimento, senza che tale società avesse contestato l’esistenza, la validità o l’esigibilità del credito reclamato.
23
In particolare, a seguito della notificazione della domanda giudiziale, il giudice estone ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a presentare le sue eventuali contestazioni entro un termine di 28 giorni a decorrere dall’avviso di ricevimento di tale atto, datato 21 gennaio 2022 e firmato dal legale rappresentante di tale società.
24
Il 24 marzo 2022 tale giudice ha altresì comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] un elenco dei costi e delle spese giudiziarie, informandola del fatto che essa disponeva di un termine di cinque giorni per presentare le sue osservazioni o presentare un reclamo. Tale notificazione è stata altresì ricevuta presso la sede sociale di tale società senza che quest’ultima avesse preso posizione al riguardo.
25
Il 22 giugno 2022 a detta società è stato notificato, con lettera raccomandata, che la decisione del 12 aprile 2022 aveva ha acquisito forza di titolo esecutivo.
26
Tutti gli atti così notificati sono stati redatti in lingua estone e non sono stati accompagnati dal modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007.
27
Nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata, il giudice portoghese di primo grado ha accolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto la sospensione dell’esecuzione, ritenendo che la notificazione indirizzata a tale società ai fini del procedimento di merito in Estonia fosse nulla, ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 1, del CPC. Esso ha ritenuto che tale notificazione non rispettasse i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, in quanto gli atti notificati a detta società non erano né redatti in lingua portoghese, né accompagnati dal modulo standard di cui all’allegato II di tale regolamento, che consente a quest’ultima di essere informata del suo diritto di rifiutare di ricevere detti atti.
28
[OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo), che, con sentenza dell’11 aprile 2024, l’ha accolto e ha disposto la prosecuzione del procedimento di esecuzione. A tale riguardo, detto giudice ha considerato che dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle sentenze del 16 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑519/13, EU:C:2015:603), del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157), nonché dall’ordinanza del 5 maggio 2022, ING Luxembourg (C‑346/21, EU:C:2022:368), risulta che l’omesso invio, con notificazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del modulo standard di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007 non comporta la nullità di tale notificazione.
29
[OSCURATO:PERSONA] ha adito il [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo), che è il giudice del rinvio, con un ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in appello.
30
Tale giudice precisa che dalla giurisprudenza citata al punto 28 della presente sentenza risulta che l’omissione del modulo standard di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007 non può comportare la nullità della notificazione, ma farebbe sorgere soltanto un obbligo di regolarizzazione. Tuttavia, esso osserva che, nelle cause che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, l’assenza di tale modulo è stata constatata nel corso del procedimento di merito, in una fase in cui era ancora possibile procedere alla regolarizzazione di tale omissione, comunicando il suddetto modulo all’interessato. Per contro, nel caso di specie, la mancanza di tale modulo è stata sollevata dopo che il procedimento di cognizione si è concluso, cosicché non sarebbe più possibile procedere alla regolarizzazione.
31
Il giudice del rinvio si pone, pertanto, la questione se, in un’ipotesi del genere, alla luce degli imperativi dettati dal rispetto dei diritti della difesa, quale sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta e all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 osti alla dichiarazione di nullità della notificazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per il motivo che quest’ultima non è stata accompagnata dal modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento.
32
Tale giudice si interroga altresì sull’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004, rilevando a tale riguardo che da tale disposizione risulta che una decisione certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa nello Stato membro dell’esecuzione.
33
Esso precisa che, nella giurisprudenza nazionale, tale disposizione è stata interpretata nel senso che, nell’ambito di un’esecuzione fondata su un titolo esecutivo europeo, la parte esecutata può opporre a quest’ultima motivi identici a quelli che può opporre a un’esecuzione fondata su una decisione emessa nello Stato membro dell’esecuzione. Orbene, l’articolo 729, lettera d), del CPC, in combinato disposto con l’articolo 696, lettera e), di tale codice, consente alla parte esecutata di opporsi all’esecuzione per il motivo che tale parte non è intervenuta nel procedimento di merito e che la notificazione effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno è nulla, non essendo accompagnata dal modulo standard di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007.
34
Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se una siffatta interpretazione sia compatibile con l’obiettivo di cui all’articolo 1 del regolamento n. 805/2004 e con i requisiti minimi in materia di notificazione, quali previsti agli articoli 13 e 14 di tale regolamento, alla luce del considerando 14 dello stesso, che devono essere soddisfatti dal procedimento nell’ambito del quale è stata emessa la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo.
35
È in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Qualora non sia consentito regolarizzare, dal punto di vista procedurale, il mancato invio del modulo standard che figura nell’allegato II del [regolamento n. 1393/2007], in quanto il procedimento di cognizione si è già concluso con una sentenza [passata] in giudicato, se l’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento osti a una normativa nazionale che considera nulla la notificazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso in cui non sia accompagnata dal modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, tenuto conto dei diritti della difesa del destinatario di tale atto e conformemente ai requisiti di un equo processo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della [Carta] e dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
2) Se l’articolo 20, paragrafo 1, del [regolamento n. 805/2004], nella parte in cui dispone che “[u]na decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione”, debba essere interpretato nel senso che la parte esecutata può opporsi all’esecuzione basata su un titolo esecutivo europeo adducendo gli stessi motivi per cui può opporsi a un’esecuzione basata su una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione, in particolare, invocando il suo mancato intervento nel procedimento di cognizione e la nullità della notificazione inviatale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno derivante dal fatto che la stessa non era accompagnata dal modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007.
3) Tenuto conto degli obiettivi che hanno portato all’istituzione del titolo esecutivo europeo (articolo 1 del regolamento n. 805/2004) e dei requisiti minimi in materia di notificazione che devono essere soddisfatti dal procedimento nell’ambito del quale è stata emessa la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo (articoli 13 e 14 di tale regolamento), i quali, ai sensi del considerando 14 di detto regolamento, sono caratterizzati sia dall’assoluta certezza (articolo 13), sia da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario, se il regolamento n. 805/2004 osti a una normativa nazionale come quella prevista dall’articolo 729, lettera d), del [CPC], in combinato disposto con l’articolo 696, lettera e), i), di detto codice, dalla quale risulta che la parte esecutata può opporsi all’esecuzione invocando il suo mancato intervento nel procedimento di cognizione e la nullità della notificazione inviatale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno derivante dal fatto che la stessa non era accompagnata dal modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda e terza questione
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Con la seconda e terza questione, che occorre esaminare congiuntamente e in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa dello Stato membro dell’esecuzione che consente, nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria emessa e certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine, alla parte esecutata di opporsi a tale esecuzione con la motivazione che, nel corso del procedimento che ha portato alla pronuncia di tale decisione, la domanda giudiziale le è stata notificata o comunicata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che essa sia redatta o accompagnata da una traduzione o in una lingua compresa da tale parte, o nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione o, se del caso, in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione di tale atto e senza che sia accompagnata dal modulo standard che figura all’allegato II del regolamento n. 1393/2007, che consente di informare detta parte del diritto di cui essa dispone di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare.
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Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 7 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑7/21, EU:C:2022:527, punto 33 e giurisprudenza citata).
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In primo luogo, come risulta dalla formulazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004, tale disposizione prevede che, fatte salve le disposizioni del capo IV di tale regolamento, in cui rientrano gli articoli 21 e 23 dello stesso che enunciano i motivi di rifiuto, di sospensione o di limitazione dell’esecuzione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, una siffatta decisione è eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa nello Stato membro dell’esecuzione.
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Dalla formulazione di tali disposizioni risulta che il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione e che i giudici di tale Stato membro sono legittimati a rifiutare, sospendere o limitare l’esecuzione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo per i motivi previsti da tale regolamento.
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In secondo luogo, occorre osservare che, nell’impianto sistematico di detto regolamento, si esegue una netta ripartizione delle competenze tra, da un lato, i giudici e le autorità dello Stato membro d’origine e, dall’altro, quelle dello Stato membro dell’esecuzione, unitamente a requisiti da osservare sia nell’ambito del procedimento che conduce all’adozione di una decisione relativa a un credito non contestato sia al momento dell’esecuzione di tale decisione. Detta ripartizione delle competenze deriva dal fatto che il credito e il titolo esecutivo europeo che lo accerta sono stabiliti in base al diritto dello Stato membro d’origine, mentre il procedimento di esecuzione è disciplinato, conformemente a tale disposizione, dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] AERO Alzey, C‑393/21, EU:C:2023:104, punto 38).
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Pertanto, nello Stato membro d’origine, la certificazione di una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato come titolo esecutivo europeo è soggetta al rispetto delle norme minime previste dal capo III del regolamento n. 805/2004. A tale riguardo, in applicazione dell’articolo 18 di tale regolamento, l’inosservanza di tali norme può essere sanata unicamente dinanzi ai giudici o alle autorità di tale Stato (sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] AERO Alzey, C‑393/21, EU:C:2023:104, punto 39).
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Tali norme minime riflettono la volontà del legislatore dell’Unione europea di garantire che le procedure che portano all’adozione delle decisioni relative a un credito non contestato offrano le garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa nello Stato membro d’origine, tenuto conto del principio dell’assenza di controllo a tale riguardo nello Stato membro dell’esecuzione (sentenza del 28 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑289/17, EU:C:2018:133, punto 36) e sono dirette, come enunciato dal considerando 12 di detto regolamento, a far sì che il debitore sia informato, in tempo utile e in modo tale da poter organizzare la propria difesa, dell’azione giudiziaria intentata nei suoi confronti, delle condizioni della sua partecipazione attiva al procedimento per contestare il credito di cui trattasi e delle conseguenze di una mancata partecipazione.
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Ai fini di tale informazione, qualora un atto debba essere trasmesso da uno Stato membro a un altro Stato membro, dall’articolo 28 del regolamento n. 805/2004, letto alla luce del considerando 21, risulta che tale regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento n. 1348/2000 che ha preceduto il regolamento n. 1393/2007. La notificazione o la comunicazione di tale atto deve quindi rispettare le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento ed essere accompagnata, di conseguenza, dal modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 al fine di informare il destinatario del diritto di cui dispone di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare qualora esso non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa da tale destinatario o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, eventualmente, in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione di tale atto.
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È necessario, quindi, garantire non solo che il debitore sia adeguatamente informato dell’esistenza e del contenuto dell’azione avviata nei suoi confronti all’estero e che esso sia messo nelle condizioni di conoscere nonché di comprendere effettivamente e completamente il senso e la portata di tale azione, ma altresì che un ricorso adeguato possa essere esercitato nello Stato membro di origine nel caso del mancato rispetto di tali requisiti.
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Ne consegue che, se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato, pur essendo accompagnato da tale modulo e se tale omissione non è stata sanata nel corso del procedimento nello Stato membro d’origine, la decisione emessa nell’ambito di tale procedimento non può soddisfare i requisiti delle norme minime di cui al capo III del regolamento n. 805/2004 e non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.
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Un certificato emesso in tali circostanze sarà, di conseguenza, indebitamente rilasciato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 805/2004, cosicché dovrebbe essere revocato su richiesta del giudice d’origine.
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Quanto ai giudici o alle autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione, nell’ambito della competenza loro conferita dall’articolo 20 del regolamento n. 805/2004, sono legittimati a esaminare l’esistenza di elementi che giustifichino il rifiuto di esecuzione, in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento in parola, oppure la limitazione o la sospensione dell’esecuzione, conformemente all’articolo 23 di detto regolamento (sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] AERO Alzey, C‑393/21, EU:C:2023:104, punto 40).
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Ne consegue che la parte esecutata può opporre all’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione solo i motivi previsti all’articolo 21 del regolamento n. 805/2004, relativi all’esistenza di decisioni incompatibili, e all’articolo 23 di tale regolamento, relativi alla sospensione o alla limitazione dell’esecuzione, nel corso di un procedimento avviato nello Stato membro d’origine.
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In forza dell’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004, se il debitore ha impugnato una decisione certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell’articolo 19 di tale regolamento, o ha chiesto la rettifica o la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell’articolo 10 del regolamento sopra citato, il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può, su istanza del debitore, in circostanze eccezionali, sospendere il procedimento di esecuzione.
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Tali possibilità di proporre un ricorso, una domanda di ritiro o una domanda di riesame nello Stato membro d’origine garantiscono che la soppressione dei controlli nello Stato membro dell’esecuzione, prevista dal medesimo regolamento, non avvenga senza che sia garantita l’attuazione delle garanzie del rispetto dei diritti della difesa.
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Nel caso di specie, la circostanza, come risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, che la parte esecutata non sia intervenuta nel procedimento di merito al termine del quale è stata emessa la decisione certificata come titolo esecutivo europeo e che l’atto da notificare che le era stato inviato mediante lettera raccomandata con dichiarazione di ricevimento nell’ambito di tale procedimento non fosse accompagnato dal modulo standard di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007 non rientra nei motivi previsti dagli articoli 21 e 23 del regolamento n. 805/2004.
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Una siffatta circostanza riguarda il procedimento nello Stato membro d’origine nonché la certificazione della decisione emessa in esito a tale procedimento come titolo esecutivo europeo, cosicché tali aspetti non possono essere sottoposti alla valutazione dei giudici o delle autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] AERO Alzey, C‑393/21, EU:C:2023:104, punto 41).
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In terzo luogo, occorre rilevare che l’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 che risulta dalla formulazione e dal contesto in cui si inserisce tale disposizione risponde all’obiettivo perseguito da tale regolamento che, come risulta dal combinato disposto dei suoi articoli 1 e 5, alla luce dei suoi considerando 8, 10, 11 e 18, mira, nel rispetto della fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri sulla quale si fonda la ripartizione delle competenze tra, da un lato, i giudici e le autorità dello Stato membro d’origine e, dall’altro, quelli dello Stato membro dell’esecuzione, a garantire la libera circolazione, in particolare, delle decisioni relative ai crediti non contestati, ad accelerare e a semplificare la loro esecuzione, mediante l’abolizione della procedura volta a rendere esecutive tali decisioni, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti della difesa.
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Nella specie, nessuna iniziativa, come una domanda di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, sembra essere stata finora presentata in Estonia. Per contro, come risulta dalla decisione di rinvio, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] si oppone all’esecuzione in Portogallo della decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo in Estonia per il motivo che, nel corso del procedimento che ha condotto alla pronuncia di tale decisione, la domanda giudiziale non le è stata notificata, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, in una lingua compresa da tale parte o nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione e non è stata accompagnata dal modulo standard di cui all’allegato II di tale regolamento, che consente di informarla del diritto di cui disponeva di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare.
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Orbene, da quanto precede risulta che tale motivo non rientra tra quelli previsti agli articoli 21 e 23 del regolamento n. 805/2004, che consentono di rifiutare, sospendere o limitare l’esecuzione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo.
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Per contro, occorre osservare che detto motivo riguarda la validità della certificazione della decisione da eseguire come titolo esecutivo europeo, la quale può essere contestata, come ricordato ai punti 41 e 52 della presente sentenza, solo dinanzi ai giudici dello Stato membro d’origine.
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Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda e terza questione dichiarando che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa dello Stato membro dell’esecuzione che consente alla parte esecutata, nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria emessa e certificata come titolo esecutivo europeo, di opporsi a tale esecuzione con la motivazione che, nel corso del procedimento che ha portato alla pronuncia di tale decisione, la domanda giudiziale le è stata notificata o comunicata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che essa sia redatta o accompagnata da una traduzione o in una lingua compresa da tale parte, o nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione o, se del caso, in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione di tale domanda e senza che sia accompagnata dal modulo standard che figura all’allegato II del regolamento n. 1393/2007, che consente di informare detta parte del diritto di cui essa dispone di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare.
Sulla prima questione
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Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale la notificazione di un atto giudiziario effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno è nulla qualora l’atto da notificare sia redatto in una lingua diversa da quelle contemplate da tale disposizione e tale atto non sia accompagnato dal modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, sebbene il procedimento al termine del quale una decisione giudiziaria è stata certificata come titolo esecutivo europeo sia giunto a termine, cosicché non è più possibile procedere alla regolarizzazione di tale notificazione.
59
In limine
, si deve ricordare che il diniego di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile, in particolare, solo qualora risulti manifestamente che la disposizione del diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non può essere applicata (sentenza del 17 settembre 2015, van der Lans, C‑257/14, EU:C:2015:618, punto 20 e giurisprudenza citata).
60
A tale riguardo, occorre osservare che, come risulta dalla risposta fornita alla seconda e alla terza questione, il giudice del rinvio, investito di un’opposizione all’esecuzione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento n. 805/2004, è competente a verificare se i motivi invocati a sostegno di tale opposizione rientrino nei motivi di diniego dell’esecuzione, quali previsti all’articolo 21 di tale regolamento, o, se del caso, nei motivi di sospensione o di limitazione di tale esecuzione, quali enunciati all’articolo 23 di detto regolamento.
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Per contro, come ricordato ai punti 41 e 52 della presente sentenza, la certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo, compresa la valutazione della validità di tale certificazione, rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro d’origine che ha pronunciato tale decisione, il quale può essere investito, a tal fine, di una domanda diretta alla revoca di un certificato indebitamente rilasciato, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 805/2004.
62
Pertanto, al fine di verificare se il certificato di titolo esecutivo europeo sia stato rilasciato indebitamente, il giudice d’origine dovrebbe esaminare se il procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine, sfociato nella decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, abbia soddisfatto i requisiti delle norme minime previste al capo III del regolamento n. 805/2004 o se, eventualmente, siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 18 di tale regolamento, che consentono di porre rimedio all’inosservanza delle norme minime.
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Ne consegue che la constatazione che un certificato di titolo esecutivo europeo è stato indebitamente rilasciato, per l’assenza di regolare notificazione della domanda giudiziale per l’omissione del modulo standard di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007 e per la mancata redazione di tale atto in una delle lingue previste all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, rientra nel diritto dello Stato membro d’origine e nella competenza esclusiva dei giudici di tale Stato.
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Di conseguenza, nella misura in cui tale disposizione non può essere applicata alla controversia di cui è investito il giudice del rinvio, non occorre rispondere alla prima questione.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa dello Stato membro dell’esecuzione che consente alla parte esecutata, nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria emessa e certificata come titolo esecutivo europeo, di opporsi a tale esecuzione con la motivazione che, nel corso del procedimento che ha portato alla pronuncia di tale decisione, la domanda giudiziale le è stata notificata o comunicata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che essa sia redatta o accompagnata da una traduzione o in una lingua compresa da tale parte, o nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione o, se del caso, in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione di tale atto e senza che sia accompagnata dal modulo standard che figura all’allegato II del regolamento n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che consente di informare detta parte del diritto di cui essa dispone di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare.
Firme
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Lingua processuale: il portoghese.