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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 34306/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

4/2026 del Tribunale di Leccoudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza, emessa ex art. 444 cod.proc pen., perché il Giudice non avrebbe adeguatamente motivato circa lacongruità della pena.2.

Va ribadito che, nel caso di sentenza di patteggiamento è inammissibile ilricorso che adduca a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sianotrasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limitiedittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Rv. 276102).3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di eurotremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando cheil ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/2026 del Tribunale di Leccoudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza, emessa ex art. 444 cod.proc pen., perché il Giudice non avrebbe adeguatamente motivato circa lacongruità della pena.2. Va ribadito che, nel caso di sentenza di patteggiamento è inammissibile ilricorso che adduca a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sianotrasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limitiedittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Rv. 276102).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di eurotremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando cheil ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34306/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris