Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17810/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

appresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NapolitanoAlfonso, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg.

Campania sez.dist. di Salernon.3109/2020 depositata il 23/06/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4539/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 17810/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 03/06/2026Rosanna Angarano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NapolitanoAlfonso, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. Campania sez.dist. di Salernon.3109/2020 depositata il 23/06/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4539/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 17810/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 03/06/2026Rosanna Angarano
Sentenza Cassazione n. 17810/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris