CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 06793/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3664/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28337/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova confermava quella emessa il 20 novembre 2024 dal Magistrato di sorveglianza di Genova, che aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] in relazione a semestri antecedenti la data del 9 aprile 2024. Osservava il Tribunale come i periodi in valutazione, in sé immuni da censure, fossero seguiti da condotte delittuose (una cessione illecita di sostanza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6793/2026 Roma, lì, 19/02/2026 stupefacente, accertata in data 25 aprile 2022, costata altresì la revoca del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, e l’illegittimo rientro nel territorio dello Stato dopo l’eseguita espulsione, accertato nell’aprile 2024), indicative di radicata e recidivante devianza, e tali quindi da escludere, in chiave retrospettiva, la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione dell’art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione, censurando in sostanza il mancato rispetto del principio di c.d. semestralizzazione della valutazione, che avrebbe dovuto precludere l’operato giudizio retrospettivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L’istituto della liberazione anticipata è tendenzialmente improntato al principio della semestralizzazione, inteso come potere-dovere del giudice di esprimere la valutazione in proposito, positiva o negativa, in relazione distintamente a ciascun periodo corrispondente di pena espiata, con facoltà di adottare decisioni rispettivamente differenziate (v. già Sez. 1, n. 1298 del 08/05/1989, Cossitta, Rv. 181657-01). Il principio non è tuttavia assoluto, ben potendo ammettersi deroghe “a ritroso”, allorché il beneficio venga negato rispetto a semestri singolarmente impeccabili, ma seguiti da condotte delittuose, o comunque particolarmente gravi, le quali dimostrino l’ineffettività della partecipazione all’opera rieducativa per l’intero periodo pregresso (da ultimo, Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Onorato, Rv. 285120-01). Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude, dunque, che una trasgressione possa riflettersi negativamente sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, anche se non immediatamente contigui a quello inficiato, purché si tratti di una violazione concretamente idonea a vanificare la precedente partecipazione al programma rieducativo (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522-01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406-01; Sez. 1, n. 30299 del 30/03/2011, Barbi, Rv. 250906-01; Sez. 1, n. 3297 del 15/05/1996, Guillemet, Rv. 205176-01), rivelandone a posteriori il carattere meramente formale e apparente. 3. Ciò posto, l’ordinanza impugnata è conforme al paradigma legale, e la sua motivazione risponde allo standard richiesto, nel momento in cui essa, a seguito di disamina logica, diffusa e approfondita dei successivi comportamenti trasgressivi e criminosi – disamina che, stanti queste caratteristiche, sfugge a censura in sede di legittimità – eleva i comportamenti stesso ad indice rivelatore di una personalità dimostratasi, sino a quel momento, restia ad avviare un reale e proficuo processo di risocializzazione. 4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]