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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 39855/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, investito della decisione in ordine alla richiesta di revoca della detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. alla quale era sottoposto [OSCURATO:PERSONA], misura già sospesa dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 27/9/2022 a causa di ripetute violazioni, ha dichiarato non luogo a provvedere per intervenuta scarcerazione del condannato, il quale aveva terminato l'espiazione della pena in data 29/9/2022, ed ha dichiarato la rilevanza delle condotte trasgressive della misura alternativa ai fini di cui all'art. 58 quater O.P.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza di norme processuali, poiché il provvedimento di declaratoria di rilevanza delle condotte ai fini dell'art. 58 quater 0.P. è stato emanato in assenza del presupposto della previa revoca della misura alternativa, non intervenuta a causa della completa espiazione della pena prima che potesse essere pronunciata detta revoca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Risulta ex actis che il ricorrente è stato scarcerato per espiazione della pena in data 29/9/2022, nelle more della decisione sulla revoca della misura alternativa.

Pertanto, correttamente il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato non luogo a provvedere su detta richiesta del Pubblico ministero, mentre non correttamente si è ritenuta la rilevanza delle condotte trasgressive della misura alternativa ai fini di cui all'art. 58 quater O.P.

Infatti, a tenore del secondo comma della citata disposizione, la revoca della misura alternativa costituisce il presupposto necessario per fondare il divieto di concessione dei benefici ivi previsto, e nel caso di specie il procedimento si è arrestato prima di quel momento.

Non vi era dunque luogo nemmeno a tale effetto "postumo" di una revoca non dichiarata e non accertata.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. o P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso il giorno 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, investito della decisione in ordine alla richiesta di revoca della detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. alla quale era sottoposto [OSCURATO:PERSONA], misura già sospesa dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 27/9/2022 a causa di ripetute violazioni, ha dichiarato non luogo a provvedere per intervenuta scarcerazione del condannato, il quale aveva terminato l'espiazione della pena in data 29/9/2022, ed ha dichiarato la rilevanza delle condotte trasgressive della misura alternativa ai fini di cui all'art. 58 quater O.P. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza di norme processuali, poiché il provvedimento di declaratoria di rilevanza delle condotte ai fini dell'art. 58 quater 0.P. è stato emanato in assenza del presupposto della previa revoca della misura alternativa, non intervenuta a causa della completa espiazione della pena prima che potesse essere pronunciata detta revoca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Risulta ex actis che il ricorrente è stato scarcerato per espiazione della pena in data 29/9/2022, nelle more della decisione sulla revoca della misura alternativa. Pertanto, correttamente il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato non luogo a provvedere su detta richiesta del Pubblico ministero, mentre non correttamente si è ritenuta la rilevanza delle condotte trasgressive della misura alternativa ai fini di cui all'art. 58 quater O.P. Infatti, a tenore del secondo comma della citata disposizione, la revoca della misura alternativa costituisce il presupposto necessario per fondare il divieto di concessione dei benefici ivi previsto, e nel caso di specie il procedimento si è arrestato prima di quel momento. Non vi era dunque luogo nemmeno a tale effetto "postumo" di una revoca non dichiarata e non accertata. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. o P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il giorno 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 39855/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris