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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 02891/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 22/4/2022 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia del locale Tribunale del 196/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti colpevoli del reato in rubrica.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione Cozzolini, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 3.

Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato.

Con riferimento all'art. 73, comma 5, decreto citato, la Corte di appello ha steso una motivazione del tutto adeguata e solida, evidenziando plurimi elementi di segno contrario: a) la cocaina sequestrata era pura al 90%; b) questa - e l'eroina - consentivano di ricavare, rispettivamente, 57 e 111 dosi singole; c) entrambe le sostanze erano già suddivise in dosi (40 la cocaina; 31 l'eroina); d) la condotta si inseriva in un'attività nient'affatto rudimentale, e su una rilevante piazza di spaccio.

Nessuno di questi elementi, peraltro, è citato nel ricorso, che si limita ad un'elencazione della giurisprudenza di questa Corte.

5. Rilevato, poi, in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che questa non ha formato motivo di gravame; la questione, dunque, non può esser introdotta per la prima volta in sede di legittimità.

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 liere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 22/4/2022 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia del locale Tribunale del 196/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti colpevoli del reato in rubrica. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione Cozzolini, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. Con riferimento all'art. 73, comma 5, decreto citato, la Corte di appello ha steso una motivazione del tutto adeguata e solida, evidenziando plurimi elementi di segno contrario: a) la cocaina sequestrata era pura al 90%; b) questa - e l'eroina - consentivano di ricavare, rispettivamente, 57 e 111 dosi singole; c) entrambe le sostanze erano già suddivise in dosi (40 la cocaina; 31 l'eroina); d) la condotta si inseriva in un'attività nient'affatto rudimentale, e su una rilevante piazza di spaccio. Nessuno di questi elementi, peraltro, è citato nel ricorso, che si limita ad un'elencazione della giurisprudenza di questa Corte. 5. Rilevato, poi, in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che questa non ha formato motivo di gravame; la questione, dunque, non può esser introdotta per la prima volta in sede di legittimità. 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 liere estens
Decreto Cassazione n. 02891/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris