Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 28333/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nza del 30/01/2026 del TRIB.

SORVEGLIANZA di SassariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari harigettato il reclamo -impugnazione presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Nuoro con cui erastato accolto il reclamo-istanza ai sensi dell’art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354(Ord. pen.) volto a conseguire il premio rendimento, che, tuttavia, avrebbepotuto essere corrisposto, da parte dell’Istituto di restrizione, sotto la condizionedella previa verifica dei presupposti della normativa in materia.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Attanasio, tramiteil proprio difensore, lamentando violazione dell’art. 35-bis Ord. pen. e vizio dimotivazione.Rileva che il Tribunale di sorveglianza ha chiesto una nuova certificazionealla Direzione della Segreteria studenti dell’Università di Sassari, riscontrandoche il detenuto nell’anno accademico 2023/2024 non aveva sostenuto tutti gliesami dell’anno entro la sessione straordinaria, mancandone tre, e ha rigettato ilreclamo, facendo la previsione regolamentare esplicito riferimento a tutti gliesami dell’anno.Lamenta la difesa che il Tribunale non sarebbe potuto più entrare, in sede direclamo, nel merito del superamento degli esami attestato dal Magistrato disorveglianza di Nuoro con ordinanza, sul punto passata in giudicato, facenteriferimento ad una certificazione che attestava l’iscrizione del detenuto studenteal quinto anno in corso.Insiste, alla luce di dette censure, per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità.Va premesso che avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza emesseall’esito di reclamo giurisdizionale di cui all’art. 35-bis Ord. pen., il ricorso percassazione è ammesso solo per violazione di legge, per cui non è pertinente ilriferimento al vizio di motivazione, rilevando in questa sede la sola apparenzamotivazionale.Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente rilevato come il Magistrato disorveglianza di Nuoro, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, avessesubordinato «la corresponsione del premio di rendimento alla previa verifica deipresupposti della normativa in materia» (si veda p. 2 del provvedimento inesame laddove richiama espressamente il provvedimento oggetto di reclamo).Ciò posto, il Tribunale di sorveglianza, dopo avere acquisito dall’Universitàfrequentata dal detenuto apposite informazioni, dalle quali è emerso il mancatosuperamento di tutti gli esami dell’anno per il quale il ricorrente richiedeva ilpremio di rendimento (in particolare non risultavano superati gli esami di DirittoCommerciale, Diritto Tributario e Mediazione e Conciliazione entro la sessionestraordinaria 2023/2024), ha correttamente rilevato, con ordinanza esente daviolazioni di legge e apparenza motivazionale, la carenza dei presupposti per laconcessione del premio di cui all’art. 45, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2023.

E ciòconformemente al Magistrato di sorveglianza, che non accoglieva sic etsimpliciter il reclamo - e non può dirsi formato sul punto il giudicato – maaccoglieva il reclamo, disponendo la corresponsione da parte della Casacircondariale di Nuoro del premio di rendimento, previa verifica dei presuppostidella normativa in materia.2.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento afavore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruodeterminare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 30/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di SassariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari harigettato il reclamo -impugnazione presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Nuoro con cui erastato accolto il reclamo-istanza ai sensi dell’art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354(Ord. pen.) volto a conseguire il premio rendimento, che, tuttavia, avrebbepotuto essere corrisposto, da parte dell’Istituto di restrizione, sotto la condizionedella previa verifica dei presupposti della normativa in materia.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Attanasio, tramiteil proprio difensore, lamentando violazione dell’art. 35-bis Ord. pen. e vizio dimotivazione.Rileva che il Tribunale di sorveglianza ha chiesto una nuova certificazionealla Direzione della Segreteria studenti dell’Università di Sassari, riscontrandoche il detenuto nell’anno accademico 2023/2024 non aveva sostenuto tutti gliesami dell’anno entro la sessione straordinaria, mancandone tre, e ha rigettato ilreclamo, facendo la previsione regolamentare esplicito riferimento a tutti gliesami dell’anno.Lamenta la difesa che il Tribunale non sarebbe potuto più entrare, in sede direclamo, nel merito del superamento degli esami attestato dal Magistrato disorveglianza di Nuoro con ordinanza, sul punto passata in giudicato, facenteriferimento ad una certificazione che attestava l’iscrizione del detenuto studenteal quinto anno in corso.Insiste, alla luce di dette censure, per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità.Va premesso che avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza emesseall’esito di reclamo giurisdizionale di cui all’art. 35-bis Ord. pen., il ricorso percassazione è ammesso solo per violazione di legge, per cui non è pertinente ilriferimento al vizio di motivazione, rilevando in questa sede la sola apparenzamotivazionale.Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente rilevato come il Magistrato disorveglianza di Nuoro, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, avessesubordinato «la corresponsione del premio di rendimento alla previa verifica deipresupposti della normativa in materia» (si veda p. 2 del provvedimento inesame laddove richiama espressamente il provvedimento oggetto di reclamo).Ciò posto, il Tribunale di sorveglianza, dopo avere acquisito dall’Universitàfrequentata dal detenuto apposite informazioni, dalle quali è emerso il mancatosuperamento di tutti gli esami dell’anno per il quale il ricorrente richiedeva ilpremio di rendimento (in particolare non risultavano superati gli esami di DirittoCommerciale, Diritto Tributario e Mediazione e Conciliazione entro la sessionestraordinaria 2023/2024), ha correttamente rilevato, con ordinanza esente daviolazioni di legge e apparenza motivazionale, la carenza dei presupposti per laconcessione del premio di cui all’art. 45, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2023. E ciòconformemente al Magistrato di sorveglianza, che non accoglieva sic etsimpliciter il reclamo - e non può dirsi formato sul punto il giudicato – maaccoglieva il reclamo, disponendo la corresponsione da parte della Casacircondariale di Nuoro del premio di rendimento, previa verifica dei presuppostidella normativa in materia.2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento afavore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruodeterminare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28333/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris