CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2021
Cassazione n. 36205/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal • Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Lodi e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di Vigilanza s.r.I., non versava l'i.v.a., dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2012, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per l'ammontare complessivo di 603.194 euro. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento sia all'interruzione del nesso causale ex art. 45 cod. pen., sia all'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente, in primo luogo, censura la motivazione, laddove attribuisce al passaggio da una carica sociale all'altra un valore sintomatico della volontà di omettere il versamento dell'i.v.a., con ciò affermando una forma di responsabilità oggettiva che evoca il paradigma del dolus in re ipsa, tenuto conto che il Rossetti assunse la carica di Presidente del consiglio di amministrazione il 3 dicembre 2013, sicché non era concretamente esigibile la condotta omessa dal precedente amministratore, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 42522 del 2019, posto che l'imputato altro non avrebbe potuto fare che sollecitare i creditori e progettare una ristrutturazione dell'attività sociale. Sotto altro profilo, nella vicenda in esame sarebbe insussistente l'elemento soggettivo, perché la scelta dell'imputato, attuata nell'immediatezza della nomina, di provvedere al pagamento di dipendenti e fornitori è avvenuta nella prospettiva di dar continuità all'attività aziendale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., stante l'avvenuto pagamento dell'imposta contestata, che si è concluso nel corso del dibattimento e prima della pronuncia di primo grado. Aggiunge il ricorrente che, sebbene la norma preveda un limite temporale entro il quale il debitore deve provvedere, tuttavia tale limite può essere superato, considerato che l'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, prevede, in capo al giudice, la possibilità di concedere un termine di tre mesi, ove sia in corso il piano di rateazione, ulteriormente prorogabile, il che esclude il carattere di perentorietà dell'indicato termine. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori d'ufficio, al fine di accertare da quanto tempo durasse la crisi aziendale, quale fosse l'ammontare delle fatture insolute e quali scelte programmatiche o difficoltà societarie fossero state esposte nelle relazioni di bilancio con riferimento ai crediti e agli accantonamenti. 3. In data 16 giugno 2021, il difensore ha inviato "memoria integrativa", con la quale, nel riprendere le argomentazioni del ricorso, evidenziando come, di fronte all'alternativa se versare l'i.v.a. dovuta o garantire la sopravvivenza dell'impresa, la condotta dell'agente, che opti per quest'ultima opzione, non sarebbe punibile in quanto "scusata". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 3. Come reiteratamente affermato da questa Corte, risponde del reato di omesso versamento di IVA ex art. 10 -ter, DIgs. 74 del 2000, quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o di liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, egli si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (Sez. 3, n. 20188 del 12/02/2021, dep. 21/05/2021, Gianotti, Rv. 281340; Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015 - dep. 18/08/2015, Alfieri, Rv. 264882; Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014 - dep. 23/09/2014, Decataldo, Rv. 260390; Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013 - dep. 27/01/2014, Stocco, Rv. 259092). In tali pronunce si è precisato - e va qui ribadito - che, sotto il profilo soggettivo, versa quantomeno in una situazione di dolo eventuale, e non di mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di liquidatore, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali. Tutti i casi esaminati da questa Corte di legittimità si riferiscono proprio ad omessi versamenti a fronte di dichiarazioni operate dal precedente amministratore. In quei casi, come in questo, non si vedeva, cioè, in materia di debito verso l'Erario particolarmente remoto, occulto o di difficile accertamento, poiché si trattava dell'IVA dovuta sulla base dell'ultima dichiarazione e, quindi, era sufficiente, prima di assumere la carica di amministratore o di liquidatore, di chiedere in visione la dichiarazione e l'attestato di versamento all'erario dell'IVA a debito per adempire nel termine stabilito al pagamento dell'obbligazione tributaria. 4. L'assunzione della carica di amministratore, infatti, comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, è evidente che chi subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Il nuovo amministratore, in altri termini, deve effettuare verifiche assai semplici e coincidenti con i minimi riscontri d'obbligo - quali la richiesta di visionare la documentazione fiscale -, che devono essere eseguiti prima del subentro nella carica, in difetto delle quali egli accetta che vi possano essere anomalie di cui è chiamato a rispondere anche penalmente. 5. Si rammenta, infine, che l'elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, è il dolo generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 25/01/2016, Vanni, Rv. 265939) non anche essendo richiesto, a differenza di altre fattispecie contemplate dall'indicato d.lgs., il fine di evadere le imposte. 6. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi ora ricordati, evidenziando come l'imputato fosse pienamente consapevole, nel momento in cui rilevò la gestione déll'impresa, delle difficoltà economiche e finanziare in cui versava la Vigilanza s.r.I., anche considerando le cariche di vertice ininterrottamente ricoperte dal Rossetti nel corso degli anni in seno alla società (di cui è stato amministratore unico dal 2006 al 12 febbraio 2011, quindi, dal 3 dicembre 2013, Presidente del c.d.a.), e che, come anche risulta dalla sentenza di primo grado (cfr. p. 6), non è stata fornita alcuna prova in ordine alle azioni intraprese dal Rossetti, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, per reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie; risulta, piuttosto, che il ricorrente privilegiò il pagamento di taluni debiti, funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa, a discapito di quelli erariali, il rappresenta una scelta deliberatamente assunta, che integra pienamente il dolo richiesto dalla fattispecie in esame. Si tratta di una motivazione adeguata ed esente da illogicità manifeste e da violazioni di legge e che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. 7. Non pertinente, infine, è il richiamo alla sentenza di questa Corte di Cassazione n. 42522 del 2019, la quale, in piena aderenza ai principi dinanzi indicati, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione, la quale aveva ritenuto non esigibile la condotta antidoverosa omessa, sulla base del rilievo che i soci di controllo della società capogruppo avessero adottato tutte le iniziative idonee a tentare di fronteggiare la crisi finanziaria che aveva, tra le altre, colpito la società amministrata dall'imputato, facendo ricorso anche a beni personali allo scopo di reperire la liquidità necessaria per assolvere alle obbligazioni sociali: situazione che, nella vicenda in esame, non è dato riscontrare. 8. Il secondo motivo è inammissibile perché l'asserita violazione di legge non era stata dedotta con i motivi di appello, sicché, stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., essa non può essere denunciata per la prima volta nel giudizio di legittimità. 9. Il terzo motivo è inammissibile Invero, il ricorrente lamenta la mancata attivazione dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., senza considerare che una richiesta in tal senso non solo non era stata avanzata con l'atto di appello, ma che essa è formulata in maniera congetturale ed esplorativa ed è tesa ad accertare elementi di fatto (quali la durata della crisi aziendale, l'ammontare delle fatture insolute, ecc.) che, alla luce delle superiori considerazioni, appaiono influenti ai fini del decidere. 10. Per i motivi indicati, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle