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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17220/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di truffa.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecc:e, Sezione Distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza della truffa contrattuale anche in virtù del mezzo utilizzato, il sito subito.it, e del prezzo a cui il telefono veniva commercializzato.

La doglianza, reiterativa della censura già dedotte con l'atto di appello, è manifestamente infondata.

1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla condotta in concreto tenuta dal ricorrente, caratterizzata da artifici e raggiri neanche contestati (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Le censure, ora riprodotte nel motivo di ricorso, che si fondano sulla presunta negligenza della persona offesa, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

In specifico, d'altro canto, come già evidenziato nella sentenza impugnata, deve ribadirsi che, in presenza di artifici e raggiri, cioè di condotte tese ad approfittare della buona fede di un contraente, la mancanza di diligenza della persona offesa è del tutto irrilevante (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di truffa. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecc:e, Sezione Distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza della truffa contrattuale anche in virtù del mezzo utilizzato, il sito subito.it, e del prezzo a cui il telefono veniva commercializzato. La doglianza, reiterativa della censura già dedotte con l'atto di appello, è manifestamente infondata. 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla condotta in concreto tenuta dal ricorrente, caratterizzata da artifici e raggiri neanche contestati (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, ora riprodotte nel motivo di ricorso, che si fondano sulla presunta negligenza della persona offesa, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In specifico, d'altro canto, come già evidenziato nella sentenza impugnata, deve ribadirsi che, in presenza di artifici e raggiri, cioè di condotte tese ad approfittare della buona fede di un contraente, la mancanza di diligenza della persona offesa è del tutto irrilevante (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17220/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris