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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11350/2022

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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/09/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca con dichiarazione di inammissibilità nel resto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza applicava ai ricorrenti, ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso.

Si disponeva anche, ai sensi dell'art. 240 cod.pen., la confisca e la distruzione "di tutti i reperti ancora in sequestro" e del danaro, quest'ultimo da destinare allo Stato.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

Dalle intercettazioni non sarebbe emersa alcuna prova del fatto che i correi avessero in animo di usare violenza nei confronti della vittima, sicché la condotta avrebbe integrato gli estremi di un furto tentato; 2) vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al provvedimento di confisca dei beni in sequestro, che il ricorrente assume essere privo di giustificazioni.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce motivi identici a quelli del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce motivi identici a quelli del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

2.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla sussistenza delle circostanze aggravanti, nonché al riconoscimento di attenuanti. 2) vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen..

Si dà atto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente, sono parzialmente fondati.

Deve preliminarmente rilevarsi che la rinuncia al ricorso da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] non è efficace in quanto non corredata dalla procura speciale (il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga; Sez.

U., n. 12603 del 2015, dep. 2016,.

Celso).1.1.

In ordine al primo motivo, da ritenersi manifestamente infondato, occorre ricordare il principio di diritto secondo cui, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865).

Nel caso in esame, la lettura del capo di imputazione e le considerazioni del giudice, anche in ordine alla circostanza che i ricorrenti hanno ammesso l'addebito, escludono qualunque errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.

1.2. Del pari, quanto al secondo motivo, i ricorrenti lamentano la mancata considerazione da parte del G.I.P. delle cause di proscioglimento previste dall'art.129 cod. proc. pen., senza, tuttavia, specificare quale tra esse sarebbe stata sussistente nel caso concreto, ove si consideri, peraltro, l'intervenuta confessione.

Deve rammentarsi che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 250 del 30/12/2014, Barzi; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli).

1.3. Il terzo motivo è fondato.

La confisca adottata in sentenza e relativa a danaro per circa 4000 euro, carte di credito e bancomat, telefonini, portafogli, tessera sanitaria e ricetrasmittenti, è priva di motivazione.

In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862).

Ne consegue che, sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto.Basterà in proposito richiamare quanto detto a proposito del primo motivo di ricorso degli altri ricorrenti.

Inoltre, sempre con riguardo al primo motivo, la sussistenza di aggravanti o il mancato riconoscimento di attenuanti non sono deduzioni ammissibili in sede di ricorso avverso sentenza di applicazione della pena.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta anche la mancata considerazione da parte del G.I.P. delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., senza, tuttavia, specificare quale tra esse sarebbe stata sussistente nel caso concreto.

Si richiama, a giustificazione della manifesta infondatezza del motivo, quanto esplicitato a proposito degli altri ricorrenti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo inerente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25.02.2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/09/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca con dichiarazione di inammissibilità nel resto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza applicava ai ricorrenti, ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso. Si disponeva anche, ai sensi dell'art. 240 cod.pen., la confisca e la distruzione "di tutti i reperti ancora in sequestro" e del danaro, quest'ultimo da destinare allo Stato. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Dalle intercettazioni non sarebbe emersa alcuna prova del fatto che i correi avessero in animo di usare violenza nei confronti della vittima, sicché la condotta avrebbe integrato gli estremi di un furto tentato; 2) vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al provvedimento di confisca dei beni in sequestro, che il ricorrente assume essere privo di giustificazioni. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce motivi identici a quelli del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce motivi identici a quelli del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla sussistenza delle circostanze aggravanti, nonché al riconoscimento di attenuanti. 2) vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen.. Si dà atto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente, sono parzialmente fondati. Deve preliminarmente rilevarsi che la rinuncia al ricorso da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] non è efficace in quanto non corredata dalla procura speciale (il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga; Sez. U., n. 12603 del 2015, dep. 2016,. Celso).1.1. In ordine al primo motivo, da ritenersi manifestamente infondato, occorre ricordare il principio di diritto secondo cui, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865). Nel caso in esame, la lettura del capo di imputazione e le considerazioni del giudice, anche in ordine alla circostanza che i ricorrenti hanno ammesso l'addebito, escludono qualunque errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto. 1.2. Del pari, quanto al secondo motivo, i ricorrenti lamentano la mancata considerazione da parte del G.I.P. delle cause di proscioglimento previste dall'art.129 cod. proc. pen., senza, tuttavia, specificare quale tra esse sarebbe stata sussistente nel caso concreto, ove si consideri, peraltro, l'intervenuta confessione. Deve rammentarsi che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 250 del 30/12/2014, Barzi; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli). 1.3. Il terzo motivo è fondato. La confisca adottata in sentenza e relativa a danaro per circa 4000 euro, carte di credito e bancomat, telefonini, portafogli, tessera sanitaria e ricetrasmittenti, è priva di motivazione. In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862). Ne consegue che, sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto.Basterà in proposito richiamare quanto detto a proposito del primo motivo di ricorso degli altri ricorrenti. Inoltre, sempre con riguardo al primo motivo, la sussistenza di aggravanti o il mancato riconoscimento di attenuanti non sono deduzioni ammissibili in sede di ricorso avverso sentenza di applicazione della pena. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta anche la mancata considerazione da parte del G.I.P. delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., senza, tuttavia, specificare quale tra esse sarebbe stata sussistente nel caso concreto. Si richiama, a giustificazione della manifesta infondatezza del motivo, quanto esplicitato a proposito degli altri ricorrenti. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo inerente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25.02.2022. [OSCURATO:PERSONA]
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