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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 25820/2026

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osti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio, limitatamente al capo 8) di imputazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, nel resto, il ricorso di quest'ultimo sia rigettato; che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia rigettato; uditi: gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Menardo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 giugno 2025, la Corte di appello di Torino ha confermato - per la parte che qui rileva - la sentenza del Tribunale di TorinqAtel 1° luglio 2022, con cui: per [OSCURATO:PERSONA], veniva accertata la responsabilità per i reati di cui ai capi 8) ex art. 416, 1commi primo, secondo, terzo e quinto, cod. pen., relativamente ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati di natura fiscale, 49), 50) e 51), ex art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, per non avere presentato la dichiarazione annuale per l'imposta sui redditi rispettivamente negli anni di imposta 2016, 2017 e 2018; per [OSCURATO:PERSONA], veniva accertata la responsabilità per i reati di cui ai capi 24) ex artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con altri soggetti, indicava nella dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2016 un credito di iva inesistente, 31), ex artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen. e 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, perché mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altri, non versava le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo superiore alla soglia di punibilità, per l'anno d'imposta 2018.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati contestati ai capi 31) limitatamente agli anni d'imposta 2016 e 2017 e 33) in quanto estinti per prescrizione, rideterminando la pena in diminuzione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, la difesa di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo, si lamenta l'inosservanza dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., in merito alla mancata acquisizione del verbale dell'interrogatorio reso, in data 21 gennaio 2020, dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] — avvalsosi in dibattimento della facoltà di non rispondere - in ragione del mancato consenso del pubblico ministero.

La richiesta era stata presentata con i motivi di appello e rinnovata con apposita memoria all'udienza del 10 giugno 2025, ma disattesa dalla Corte territoriale. 2.1.1 A parere della difesa, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sovrapponibili i motivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché adottato un'interpretazione letterale dell'art. 513 cod. proc. pen., in tal modo discostandosi da autorevoli arresti giurisprudenziali.

2.1.2. A sostegno dell'interpretazione evolutiva della norma, in primo luogo, si rileva che la medesima sarebbe posta a presidio dei diritti dell'imputato, per cui le dichiarazioni rese dal soggetto che si è avvalso della facoltà di non rispondere non potrebbero essere utilizzate per fondare un giudizio di colpevolezza, ma potrebbero sempre essere utilizzate a favore dell'imputato.

In secondo luogo, si evidenziano la ratio e lo scopo dell'art. 513 cod. proc. pen., desumibili dai principi generali dell'ordinamento, dai lavori preparatori della legge n. 267 del 1997, nonché dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 254 del 1992.

Secondo la prospettazione difensiva, le "parti" cui fa riferimento l'articolo in questione sarebbero i soli imputati e non anche la pubblica accusa, la quale, altrimenti, avrebbe la 2possibilità di paralizzare una prova agli atti, non prestando il proprio consenso alla sua acquisizione. 2.1.3 Infine, la difesa solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'accordo di tutte le parti processuali per l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal soggetto che si è avvalso della facoltà di non rispondere, per violazione degli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 Cost.

Secondo la prospettazione difensiva, se si accogliesse l'interpretazione letterale della norma, assunta dalla Corte territoriale: si determinerebbe una disparità di trattamento tra le situazioni di cui al primo comma e quelle di cui al secondo comma, disancorata dal principio di ragionevolezza, in quanto fondata su una scelta processuale di uno degli imputati, e, pertanto, contraria all'art. 3 Cost.; si rimetterebbe l'acquisizione di un elemento probatorio solamente alla decisione della pubblica accusa, limitando in tal modo il diritto di difesa dell'imputato di cui all'art. 24 Cost.; si rischierebbe di estromettere dal procedimento elementi di prova cruciali per la decisione ed irripetibili in dibattimento, in violazione degli artt. 101, 102 e 111 Cost.

2.2. Con il secondo motivo di doglianza, si lamenta la mancata assunzione dell'audizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], precisando che la prova sarebbe decisiva, sia per la sussistenza dell'intera associazione a delinquere contestata, sia per la valutazione delle dichiarazioni rese dalla maggior parte dei testimoni escussi nel corso del processo.

Nel dettaglio, si evidenzia che la prova in questione, oltre ad essere stata richiesta dalla difesa nel procedimento d'appello, era già stata richiesta nel giudizio di primo grado, nell'ambito del quale non aveva potuto essere assunta in ragione di una preclusione processuale non più sussistente nel grado di giudizio successivo; pertanto, la stessa avrebbe potuto essere assunta d'ufficio dalla Corte ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

Cionondimeno, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e di fornire adeguata motivazione in ordine alla sua eventuale superfluità.

2.3. Con il terzo motivo, la parte lamenta la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato relativamente alla contestazione dell'esistenza dell'associazione a delinquere, oggetto del secondo motivo d'appello, che non sarebbe stata considerata dai giudici di secondo grado.

Secondo la prospettazione difensiva, già dall'imputazione sarebbe possibile ricondurre i fatti per cui si procede ad un mero modus operandi del [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione dei reati, con coinvolgimento di segretarie ed altri collaboratori, che si differenzia da un'organizzazione di uomini e mezzi costituita al fine di commettere un numero indeterminato di reati.

A sostegno di tale doglianza, il ricorrente evidenzia, che nel provvedimento impugnato, si fa riferimento solamente a quattro motivi d'appello - anziché a cinque - e, conseguentemente, rileva la carenza di motivazione sul punto. 3 Ak2.4.

Con il quarto motivo di censura, si evidenziano vizi motivazionali della sentenza relativamente al capo 8) di imputazione, con specifico riferimento alla prova attinente alla consapevolezza dell'imputato di operare in un sistema associativo.

I giudici di merito avrebbero erroneamente posto a fondamento della propria decisione una falsa intestazione di casa al [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], la messa a disposizione dei soggetti per costituzioni societarie anche all'estero, nonché l'assenza di guadagni in capo al [OSCURATO:PERSONA] per i fatti per cui si procede o, quantomeno, la carenza di prove sul punto.

Ad avviso della difesa, tali fatti, non dimostrerebbero la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle singole operazioni illecite e, pertanto, ad una presunta organizzazione criminale, e sarebbero al massimo idonei a dimostrare la sussistenza di un rapporto tra i due soggetti.

In aggiunta, si evidenzia che, stante la mancanza di prove d'accusa, sarebbe stato impossibile per il ricorrente difendersi adeguatamente.

2.5. Con l'ultimo motivo, si contesta la motivazione del provvedimento relativamente ai capi 49), 50) e 51).

Ad avviso del ricorrente, l'affermazione di responsabilità penale si basa su un file contenente la copia di un estratto conto relativo ad un conto russo, che non risulterebbe essere stato né tradotto né analiticamente esaminato.

Nel corso dei giudizi di merito, la difesa aveva sottolineato come le somme di denaro confluite sul predetto conto presentavano la causale "trasferimento di somme coperte da contratto di brokeraggio - esente tasse iva" e, coerentemente con tale dicitura, le medesime venivano ritrasferite ai clienti, senza rimanere nella disponibilità dell'imputato, con conseguente esclusione della loro qualificazione in termini di reddito o capitale imponibile.

La difesa deduceva, altresì, che l'eventuale utilizzo parziale di tali somme da parte del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato comunque idoneo a mutarne la natura, potendo al più integrare un reddito limitatamente alla parte utilizzata, ovvero configurare, sempre nei limiti di tale parte, la fattispecie di appropriazione indebita.

Tuttavia, tale ricostruzione non veniva ritenuta veritiera da parte della Corte territoriale.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi.

3.1. Con il primo, la difesa censura la parte della sentenza impugnata che ha confermato il concorso nei reati contestati - per quel che in questa sede rileva - ai capi 24), ex art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente per l'anno d'imposta 2016, e 31), ex art. 10-quater del d.lgs. medesimo, limitatamente all'imposta del 2018.

La parte critica la decisione della Corte di appello, che ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], prospettando l'insussistenza dell'elemento soggettivo del concorso nel reato, contestando la qualifica di amministratore di fatto attribuita al medesimo e i poteri in concreto esercitabili come amministratore di diritto nella società [OSCURATO:PERSONA] Italia. 4In particolare, secondo la prospettazione difensiva, l'ing. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato del tutto estraneo al procedimento di compilazione e invio della dichiarazione Iva per l'annualità 2016, non avendo mai sottoscritto la dichiarazione in questione o delegato il professionista [OSCURATO:PERSONA] - giudicato separatamente - per la presentazione della medesima presso l'Agenzia delle Entrate.

A sostegno di tale ricostruzione, si evidenziano la conferma sul punto effettuata dal professionista [OSCURATO:PERSONA], nonché la tempestività della querela per falso a carico di quest'ultimo e gli esiti dell'escussione degli ufficiali della Guardia di Finanza di Cuneo nell'udienza del 13 luglio 2021.

Di conseguenza, non potrebbe ritenersi dimostrato alcun contributo attivo dell'imputato nelle operazioni in questione, perché il medesimo non avrebbe potuto intuire segnali d'allarme perspicui e peculiari della commissione degli illeciti.

Ad avviso del ricorrente, non sarebbe neppure ravvisabile una prova circa un contributo concorsuale omissivo nella commissione dei reati contestati in concorso.

Si sostiene che perquisizione effettuata in data 5 dicembre 2018 presso la società [OSCURATO:PERSONA] Italia e la residenza dei suoi amministratori non possono deporre in tal senso: i fatti per cui si procede sarebbero del dicembre 2018, ossia di epoca successiva alle dimissioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA] Italia; la perquisizione sarebbe stata effettuata nell'ambito di un procedimento diverso da quello odierno, che non vedeva coinvolto il [OSCURATO:PERSONA]; non sarebbe stato possibile comprendere per l'uomo medio la gravità della situazione, come dimostrato dal contegno del dott. [OSCURATO:PERSONA]; l'inerzia del [OSCURATO:PERSONA] circa la presa di contatti con un avvocato e la mancata protezione del proprio patrimonio personale sarebbero, infine, conferma della buona fede del medesimo.

Tali circostanze sarebbero già state prospettate dalla difesa nel giudizio di appello e disattese dalla Corte territoriale.

In aggiunta, la difesa si duole della rilevanza attribuita a cinque messaggi di posta elettronica e a due scritture private - rispettivamente datate 26 e 29 luglio 2016 - tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], con le quali il primo dichiara di essere intestatario di fiducia del secondo a seguito dell'acquisto delle quote della [OSCURATO:PERSONA] LTD, e di una bozza di scrittura privata non sottoscritta tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], relativa all'intervenuta cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] Italia, effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2018.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si contesta l'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto dal 20 giugno 2017 al 29 novembre 2018, in virtù della procura speciale di cui era stato investito, non avendo il giudice di merito indicato né i fatti emersi, né i comportamenti tenuti dal soggetto nel suddetto arco temporale, potenzialmente idonei a dimostrare la sussistenza di quella condizione di esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore delle società di capitali prevista dall'articolo 2639 cod. civ. 5Secondo la difesa, all'epoca dei fatti per cui si procede, [OSCURATO:PERSONA] era un mero dipendente e, quindi, non poteva essere firmatario della dichiarazione IVA in questione, non essendovi neppure evidenza che la procura gli conferisse poteri gestionali in ambito fiscale, né tantomeno che questi fossero da lui di fatto esercitati.

Una seconda parte del motivo di doglianza si incentra sulla presunta carenza di prova circa un contributo concorsuale omissivo dell'imputato.

Sarebbe stata segnalata dalla difesa la carenza di segnali di allarme perspicui e peculiari della commissione dell'illecito, da cui deriverebbe l'inconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, l'impossibilità di attribuire a quest'ultimo una responsabilità ex articolo 40, secondo comma, cod. pen. per i reati di cui ai capi 24) e 31) d'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] queste censure sarebbero già state avanzate dalla difesa con atto di appello e non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale, la quale avrebbe omesso di pronunciarsi.

3.3. Con il terzo motivo di doglianza, la parte lamenta vizi motivazionali relativamente al travisamento della lettura della consulenza tecnica grafologica della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] sulla riconducibilità al sig. [OSCURATO:PERSONA] della sottoscrizione della delibera del Consiglio di amministrazione della società [OSCURATO:PERSONA] Italia del 26 luglio 2016, con cui è stato dato impulso all'operazione di acquisizione della società CFM e del relativo credito IVA, di cui ai capi 24) e 31) di imputazione.

Si rileva che, nonostante l'operazione comparativa tra le firme delegata alla consulente sia stata eseguita tra fotocopie - non essendo stato possibile ottenere gli originali - la medesima risulterebbe comunque conforme ai criteri di accettabilità previsti dal codice deontologico.

Tale analisi avrebbe evidenziato la divergenza delle generalità e delle modalità costruttive delle firme, giungendo dunque a ritenere non riconducibile la firma in verifica alla mano dell'ing. [OSCURATO:PERSONA].

A corroborare la falsità della firma in questione, si richiama, altresì, il riscontro effettuato del Giudice per le indagini preliminari procedente all'interrogatorio di garanzia del [OSCURATO:PERSONA] - e non valutato dalla Corte territoriale - in ordine all'esistenza di molteplici firme apocrife apposte da terzi su atti di gestione della società [OSCURATO:PERSONA] Italia.

3.4. Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione degli artt. 110 e 40, primo e secondo comma, cod. pen., e 2639 cod. civ. e vizi motivazionali circa l'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] Italia e circa il contributo concorsuale alla commissione del reato di cui al capo 31) di imputazione.

La difesa richiama, in parte, le considerazioni espresse nei primi tre motivi di ricorso, aggiungendo ulteriori osservazioni.

Sotto tale ultimo profilo, censura la parte della sentenza impugnata che ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente sulla base della carica societaria da questi ricoperta all'epoca dei fatti, limitandosi ad affermare che, in quanto tale, questi "non poteva non sapere", senza considerare i molteplici elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento dimostrativi dell'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della 6gestione dei profili di carattere commerciale e della supervisione dei progetti di business in favore dei clienti della società.

Gli elementi probatori sarebbero le testimonianze dei dipendenti, i consulenti esterni e i clienti della società in questione, nonché le dipendenti dello studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, ad avviso della difesa, non sarebbero state individuate dai giudici di merito né le condotte concorsuali attive, né quelle omissive, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 110 cod. pen. 3.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente contesta la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e la carenza di motivazione sul punto.

La credibilità del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto essere considerata dalla Corte, in quanto inficiata dal tentativo del medesimo di tutelare i propri interessi, emergente da molteplici circostanze dettagliatamente riportate.

L'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni, invece, troverebbe smentita: (i) nella contraddizione in cui sarebbe incorso il [OSCURATO:PERSONA] in merito alla . ripartizione dei compiti della gestione della società, usando dapprima il pronome "noi" e successivamente facendo riferimento ai controlli svolti da lui individualmente; (ii) nelle deposizioni dei collaboratori del commercialista, i quali avrebbero evidenziato la poca assiduità del [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio; (iii) nella inesattezza della distribuzione delle quote risultante dagli atti; (iv) nella globalità degli elementi probatori, dai quali emergerebbe l'assenza dei requisiti di precisione e coerenza delle dichiarazioni accusatorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], attinenti alla valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che si era avvalso della facoltà di non rispondere, occorre premettere che la difesa non evidenzia con sufficiente chiarezza quale sia la decisività della prova la cui valutazione è richiesta.

Non è specificato, infatti, il motivo per cui le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state favorevoli all'imputato, né è dato comprendere in che modo altri testimoni si sarebbero riferiti alle medesime.

Trattasi, in sostanza, della reiterazione di una richiesta meramente esplorativa.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] a prescindere da questo assorbente profilo di genericità delle doglianze, deve comunque osservarsi che il primo motivo del ricorso è altresì inammissibile, poiché la Corte di appello - come prima il Tribunale - ha correttamente rilevato l'assenza di consenso del pubblico ministero, ostativa all'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio nel corso delle indagini preliminari dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, l'art. 513 cod. proc. pen. subordina espressamente la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210, comma 1, cod. proc. pen. all'accordo di tutte le parti. 7Inoltre, questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa, relativamente al contrasto tra l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dai giudici di merito, e gli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 Cost., è manifestamente infondata, in quanto il principio cardine nella formazione della prova vigente nel processo penale è quello del contraddittorio, che trova fondamento nell'art. 111 Cost. ed è esplicitato agli artt. 496 e ss. cod. proc. pen.

Tale principio garantisce che la prova si formi in dibattimento davanti ad un giudice terzo ed imparziale, nella parità delle parti; mentre la stessa può formarsi fuori dal contraddittorio solo in casi eccezionali espressamente previsti dall'ordinamento.

Pertanto, gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, di regola, non sono utilizzabili dal giudice ai fini dell'accertamento della sussistenza o insussistenza della responsabilità dell'imputato per i reati a lui contestati.

E, qualora la difesa avesse voluto avvalersene, avrebbe dovuto ricorrere al giudizio abbreviato, legittima strategia processuale, non seguita però nel caso di specie.

Si tratta di un sistema che appare pienamente conforme ai parametri costituzionali evocati dal ricorrente.

1.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di doglianza, in quanto la difesa oltre a non esplicitare l'incidenza determinante della dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] sulla decisione, sollecita, in via del tutto esplorativa, una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non richiesta con l'atto di appello e asseritamente richiesta solo nel corso del giudizio di appello, in un momento e con modalità non precisati.

2. Il terzo e il quarto motivo, rispettivamente attinenti alla parte della sentenza impugnata relativa all'esistenza dell'associazione a delinquere ed alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], possono essere trattati congiuntamente e sono, invece, fondati.

2.1. Deve premettersi, in generale, che, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (ex plurimis, Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024, Rv. 287104 - 01; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Rv. 274719 - 02).

Dunque, in tema di giudizio di appello, è legittima la sentenza motivata per relationem alla sentenza di primo grado nel solo caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (ex multis, Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 - 02).

E, nel denunciare l'illegittimità della sentenza di appello perché è motivata per relazione alla decisione di primo grado, il ricorrente per cassazione deve indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (ex multis, Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Rv. 277161).

82.2. Tali principi trovano applicazione nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha trattato: nelle prime 33 pagine della sentenza impugnata (che consta di 41 pagine), le imputazioni, il giudizio di primo grado e il contenuto della sentenza di primo grado con riferimento alle varie posizioni soggettive e ai vari capi dell'imputazione; alle pagg. 34 e 35, i motivi di appello.

La decisione vera e propria, ovvero la presa di posizione della Corte sui motivi di impugnazione, è limitata alle pagine da 35 a 41 e, per quanto riguarda le posizioni degli odierni ricorrenti, alle pagg. 38 e ss., con utilizzazione della tecnica della motivazione per relationem (v., fra le altre, pag. 35 della sentenza).

Come sopra evidenziato, una tale tecnica non può essere utilizzata nel caso in cui vi siano specifiche e argomentate censure alla sentenza di primo grado, come quelle formulate nel caso di specie con gli atti di appello, puntualmente richiamate con il ricorso per cassazione, nel quale si sono evidenziate omissioni decisive nella risposta alle censure stesse, individuando i punti delle sentenza di primo grado che erano stati oggetto di critica e le ragioni di tale critica.

In particolare la difesa di [OSCURATO:PERSONA], alle pagine da 8 a 27 dell'atto di appello (secondo e terzo motivo di impugnazione) aveva contestato sia la sussistenza dell'associazione sia, ancor più ampiamente e analiticamente, la partecipazione dell'imputato all'associazione stessa, proponendo un'interpretazione alternativa del quadro istruttorio che la Corte di appello, anche allo scopo di eventualmente disattenderla, avrebbe dovuto comunque prendere in considerazione, data la natura "di merito" del giudizio di appello.

A tali censure la Corte di appello ha opposto, invece, una motivazione sostanzialmente apodittica (poche righe alla pag. 39), nella quale si è limitata a compendiare le conclusioni raggiunte, con ampia e analitica motivazione, dal giudice di primo grado, senza però rispondere alla maggior parte delle critiche proposte dall'appellante, che avevano per oggetto proprio tale motivazione.

3. Analoghe considerazioni valgono per la censura svolta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] alle pagine da 27 a 36 (quarto motivo di appello) relativamente ai capi 49 e seguenti dell'imputazione, essendo lacunosa la risposta offerta dalla Corte d'appello alle pagg. 39 e 40 della sentenza, nelle quali, ancora una volta, la motivazione consiste nel compendio delle conclusioni del giudice di primo grado senza un riferimento sufficientemente analitico al percorso logico attraverso il quale tali conclusioni devono essere confermate sulla base del quadro istruttorio.

Ne deriva la fondatezza anche del quinto motivo di doglianza proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

4. I rilievi che precedono si estendono al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: a fronte di un atto di appello ancor più ampio e contenente puntuali riferimenti critici al 9quadro istruttorio e un'analitica ricostruzione alternativa dei fatti, che non sono stati oggetto di esame da parte della Corte territoriale, il ricorrente richiama i punti decisivi oggetto di omessa considerazione da parte di sentenza impugnata.

La motivazione dei giudici di secondo grado si riduce a poche righe alle pagg. 38 39, in cui l'unico adeguato richiamo per relationem è quello effettuato alla sentenza di primo grado nella parte in cui questa ritiene fallace la consulenza di parte sulla firma, asseritamente falsa, del 26 luglio 2016.

È infatti sufficiente, su un piano logico, a superare la prospettazione di parte appellante, la considerazione che tale consulenza di parte è stata svolta su copie e non su originali, essendo questo il nucleo essenziale della motivazione del primo giudice sul punto (pagg. 113 114 la sentenza di primo grado).

Da quanto precede, deriva la fondatezza dei motivi proposti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla responsabilità penale, con l'esclusione del terzo, riferito alla falsità della firma di cui sopra.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di entrambi i ricorrenti, ai sensi di cui in motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, perché proceda a nuovo giudizio , con riferimento alla responsabilità 'penale, fornendo adeguata e puntuale motivazione sulle censure difensive, con libertà di esito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impu P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A ronio Giova ani Liberati 4"L" 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio, limitatamente al capo 8) di imputazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, nel resto, il ricorso di quest'ultimo sia rigettato; che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia rigettato; uditi: gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Menardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 giugno 2025, la Corte di appello di Torino ha confermato - per la parte che qui rileva - la sentenza del Tribunale di TorinqAtel 1° luglio 2022, con cui: per [OSCURATO:PERSONA], veniva accertata la responsabilità per i reati di cui ai capi 8) ex art. 416, 1commi primo, secondo, terzo e quinto, cod. pen., relativamente ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati di natura fiscale, 49), 50) e 51), ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, per non avere presentato la dichiarazione annuale per l'imposta sui redditi rispettivamente negli anni di imposta 2016, 2017 e 2018; per [OSCURATO:PERSONA], veniva accertata la responsabilità per i reati di cui ai capi 24) ex artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con altri soggetti, indicava nella dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2016 un credito di iva inesistente, 31), ex artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen. e 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, perché mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altri, non versava le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo superiore alla soglia di punibilità, per l'anno d'imposta 2018. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati contestati ai capi 31) limitatamente agli anni d'imposta 2016 e 2017 e 33) in quanto estinti per prescrizione, rideterminando la pena in diminuzione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, la difesa di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta l'inosservanza dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., in merito alla mancata acquisizione del verbale dell'interrogatorio reso, in data 21 gennaio 2020, dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] — avvalsosi in dibattimento della facoltà di non rispondere - in ragione del mancato consenso del pubblico ministero. La richiesta era stata presentata con i motivi di appello e rinnovata con apposita memoria all'udienza del 10 giugno 2025, ma disattesa dalla Corte territoriale. 2.1.1 A parere della difesa, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sovrapponibili i motivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché adottato un'interpretazione letterale dell'art. 513 cod. proc. pen., in tal modo discostandosi da autorevoli arresti giurisprudenziali. 2.1.2. A sostegno dell'interpretazione evolutiva della norma, in primo luogo, si rileva che la medesima sarebbe posta a presidio dei diritti dell'imputato, per cui le dichiarazioni rese dal soggetto che si è avvalso della facoltà di non rispondere non potrebbero essere utilizzate per fondare un giudizio di colpevolezza, ma potrebbero sempre essere utilizzate a favore dell'imputato. In secondo luogo, si evidenziano la ratio e lo scopo dell'art. 513 cod. proc. pen., desumibili dai principi generali dell'ordinamento, dai lavori preparatori della legge n. 267 del 1997, nonché dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 254 del 1992. Secondo la prospettazione difensiva, le "parti" cui fa riferimento l'articolo in questione sarebbero i soli imputati e non anche la pubblica accusa, la quale, altrimenti, avrebbe la 2possibilità di paralizzare una prova agli atti, non prestando il proprio consenso alla sua acquisizione. 2.1.3 Infine, la difesa solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'accordo di tutte le parti processuali per l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal soggetto che si è avvalso della facoltà di non rispondere, per violazione degli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 Cost. Secondo la prospettazione difensiva, se si accogliesse l'interpretazione letterale della norma, assunta dalla Corte territoriale: si determinerebbe una disparità di trattamento tra le situazioni di cui al primo comma e quelle di cui al secondo comma, disancorata dal principio di ragionevolezza, in quanto fondata su una scelta processuale di uno degli imputati, e, pertanto, contraria all'art. 3 Cost.; si rimetterebbe l'acquisizione di un elemento probatorio solamente alla decisione della pubblica accusa, limitando in tal modo il diritto di difesa dell'imputato di cui all'art. 24 Cost.; si rischierebbe di estromettere dal procedimento elementi di prova cruciali per la decisione ed irripetibili in dibattimento, in violazione degli artt. 101, 102 e 111 Cost. 2.2. Con il secondo motivo di doglianza, si lamenta la mancata assunzione dell'audizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], precisando che la prova sarebbe decisiva, sia per la sussistenza dell'intera associazione a delinquere contestata, sia per la valutazione delle dichiarazioni rese dalla maggior parte dei testimoni escussi nel corso del processo. Nel dettaglio, si evidenzia che la prova in questione, oltre ad essere stata richiesta dalla difesa nel procedimento d'appello, era già stata richiesta nel giudizio di primo grado, nell'ambito del quale non aveva potuto essere assunta in ragione di una preclusione processuale non più sussistente nel grado di giudizio successivo; pertanto, la stessa avrebbe potuto essere assunta d'ufficio dalla Corte ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen. Cionondimeno, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e di fornire adeguata motivazione in ordine alla sua eventuale superfluità. 2.3. Con il terzo motivo, la parte lamenta la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato relativamente alla contestazione dell'esistenza dell'associazione a delinquere, oggetto del secondo motivo d'appello, che non sarebbe stata considerata dai giudici di secondo grado. Secondo la prospettazione difensiva, già dall'imputazione sarebbe possibile ricondurre i fatti per cui si procede ad un mero modus operandi del [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione dei reati, con coinvolgimento di segretarie ed altri collaboratori, che si differenzia da un'organizzazione di uomini e mezzi costituita al fine di commettere un numero indeterminato di reati. A sostegno di tale doglianza, il ricorrente evidenzia, che nel provvedimento impugnato, si fa riferimento solamente a quattro motivi d'appello - anziché a cinque - e, conseguentemente, rileva la carenza di motivazione sul punto. 3 Ak2.4. Con il quarto motivo di censura, si evidenziano vizi motivazionali della sentenza relativamente al capo 8) di imputazione, con specifico riferimento alla prova attinente alla consapevolezza dell'imputato di operare in un sistema associativo. I giudici di merito avrebbero erroneamente posto a fondamento della propria decisione una falsa intestazione di casa al [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], la messa a disposizione dei soggetti per costituzioni societarie anche all'estero, nonché l'assenza di guadagni in capo al [OSCURATO:PERSONA] per i fatti per cui si procede o, quantomeno, la carenza di prove sul punto. Ad avviso della difesa, tali fatti, non dimostrerebbero la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle singole operazioni illecite e, pertanto, ad una presunta organizzazione criminale, e sarebbero al massimo idonei a dimostrare la sussistenza di un rapporto tra i due soggetti. In aggiunta, si evidenzia che, stante la mancanza di prove d'accusa, sarebbe stato impossibile per il ricorrente difendersi adeguatamente. 2.5. Con l'ultimo motivo, si contesta la motivazione del provvedimento relativamente ai capi 49), 50) e 51). Ad avviso del ricorrente, l'affermazione di responsabilità penale si basa su un file contenente la copia di un estratto conto relativo ad un conto russo, che non risulterebbe essere stato né tradotto né analiticamente esaminato. Nel corso dei giudizi di merito, la difesa aveva sottolineato come le somme di denaro confluite sul predetto conto presentavano la causale "trasferimento di somme coperte da contratto di brokeraggio - esente tasse iva" e, coerentemente con tale dicitura, le medesime venivano ritrasferite ai clienti, senza rimanere nella disponibilità dell'imputato, con conseguente esclusione della loro qualificazione in termini di reddito o capitale imponibile. La difesa deduceva, altresì, che l'eventuale utilizzo parziale di tali somme da parte del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato comunque idoneo a mutarne la natura, potendo al più integrare un reddito limitatamente alla parte utilizzata, ovvero configurare, sempre nei limiti di tale parte, la fattispecie di appropriazione indebita. Tuttavia, tale ricostruzione non veniva ritenuta veritiera da parte della Corte territoriale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi. 3.1. Con il primo, la difesa censura la parte della sentenza impugnata che ha confermato il concorso nei reati contestati - per quel che in questa sede rileva - ai capi 24), ex art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente per l'anno d'imposta 2016, e 31), ex art. 10-quater del d.lgs. medesimo, limitatamente all'imposta del 2018. La parte critica la decisione della Corte di appello, che ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], prospettando l'insussistenza dell'elemento soggettivo del concorso nel reato, contestando la qualifica di amministratore di fatto attribuita al medesimo e i poteri in concreto esercitabili come amministratore di diritto nella società [OSCURATO:PERSONA] Italia. 4In particolare, secondo la prospettazione difensiva, l'ing. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato del tutto estraneo al procedimento di compilazione e invio della dichiarazione Iva per l'annualità 2016, non avendo mai sottoscritto la dichiarazione in questione o delegato il professionista [OSCURATO:PERSONA] - giudicato separatamente - per la presentazione della medesima presso l'Agenzia delle Entrate. A sostegno di tale ricostruzione, si evidenziano la conferma sul punto effettuata dal professionista [OSCURATO:PERSONA], nonché la tempestività della querela per falso a carico di quest'ultimo e gli esiti dell'escussione degli ufficiali della Guardia di Finanza di Cuneo nell'udienza del 13 luglio 2021. Di conseguenza, non potrebbe ritenersi dimostrato alcun contributo attivo dell'imputato nelle operazioni in questione, perché il medesimo non avrebbe potuto intuire segnali d'allarme perspicui e peculiari della commissione degli illeciti. Ad avviso del ricorrente, non sarebbe neppure ravvisabile una prova circa un contributo concorsuale omissivo nella commissione dei reati contestati in concorso. Si sostiene che perquisizione effettuata in data 5 dicembre 2018 presso la società [OSCURATO:PERSONA] Italia e la residenza dei suoi amministratori non possono deporre in tal senso: i fatti per cui si procede sarebbero del dicembre 2018, ossia di epoca successiva alle dimissioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA] Italia; la perquisizione sarebbe stata effettuata nell'ambito di un procedimento diverso da quello odierno, che non vedeva coinvolto il [OSCURATO:PERSONA]; non sarebbe stato possibile comprendere per l'uomo medio la gravità della situazione, come dimostrato dal contegno del dott. [OSCURATO:PERSONA]; l'inerzia del [OSCURATO:PERSONA] circa la presa di contatti con un avvocato e la mancata protezione del proprio patrimonio personale sarebbero, infine, conferma della buona fede del medesimo. Tali circostanze sarebbero già state prospettate dalla difesa nel giudizio di appello e disattese dalla Corte territoriale. In aggiunta, la difesa si duole della rilevanza attribuita a cinque messaggi di posta elettronica e a due scritture private - rispettivamente datate 26 e 29 luglio 2016 - tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], con le quali il primo dichiara di essere intestatario di fiducia del secondo a seguito dell'acquisto delle quote della [OSCURATO:PERSONA] LTD, e di una bozza di scrittura privata non sottoscritta tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], relativa all'intervenuta cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] Italia, effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2018. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si contesta l'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto dal 20 giugno 2017 al 29 novembre 2018, in virtù della procura speciale di cui era stato investito, non avendo il giudice di merito indicato né i fatti emersi, né i comportamenti tenuti dal soggetto nel suddetto arco temporale, potenzialmente idonei a dimostrare la sussistenza di quella condizione di esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore delle società di capitali prevista dall'articolo 2639 cod. civ. 5Secondo la difesa, all'epoca dei fatti per cui si procede, [OSCURATO:PERSONA] era un mero dipendente e, quindi, non poteva essere firmatario della dichiarazione IVA in questione, non essendovi neppure evidenza che la procura gli conferisse poteri gestionali in ambito fiscale, né tantomeno che questi fossero da lui di fatto esercitati. Una seconda parte del motivo di doglianza si incentra sulla presunta carenza di prova circa un contributo concorsuale omissivo dell'imputato. Sarebbe stata segnalata dalla difesa la carenza di segnali di allarme perspicui e peculiari della commissione dell'illecito, da cui deriverebbe l'inconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, l'impossibilità di attribuire a quest'ultimo una responsabilità ex articolo 40, secondo comma, cod. pen. per i reati di cui ai capi 24) e 31) d'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] queste censure sarebbero già state avanzate dalla difesa con atto di appello e non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale, la quale avrebbe omesso di pronunciarsi. 3.3. Con il terzo motivo di doglianza, la parte lamenta vizi motivazionali relativamente al travisamento della lettura della consulenza tecnica grafologica della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] sulla riconducibilità al sig. [OSCURATO:PERSONA] della sottoscrizione della delibera del Consiglio di amministrazione della società [OSCURATO:PERSONA] Italia del 26 luglio 2016, con cui è stato dato impulso all'operazione di acquisizione della società CFM e del relativo credito IVA, di cui ai capi 24) e 31) di imputazione. Si rileva che, nonostante l'operazione comparativa tra le firme delegata alla consulente sia stata eseguita tra fotocopie - non essendo stato possibile ottenere gli originali - la medesima risulterebbe comunque conforme ai criteri di accettabilità previsti dal codice deontologico. Tale analisi avrebbe evidenziato la divergenza delle generalità e delle modalità costruttive delle firme, giungendo dunque a ritenere non riconducibile la firma in verifica alla mano dell'ing. [OSCURATO:PERSONA]. A corroborare la falsità della firma in questione, si richiama, altresì, il riscontro effettuato del Giudice per le indagini preliminari procedente all'interrogatorio di garanzia del [OSCURATO:PERSONA] - e non valutato dalla Corte territoriale - in ordine all'esistenza di molteplici firme apocrife apposte da terzi su atti di gestione della società [OSCURATO:PERSONA] Italia. 3.4. Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione degli artt. 110 e 40, primo e secondo comma, cod. pen., e 2639 cod. civ. e vizi motivazionali circa l'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] Italia e circa il contributo concorsuale alla commissione del reato di cui al capo 31) di imputazione. La difesa richiama, in parte, le considerazioni espresse nei primi tre motivi di ricorso, aggiungendo ulteriori osservazioni. Sotto tale ultimo profilo, censura la parte della sentenza impugnata che ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente sulla base della carica societaria da questi ricoperta all'epoca dei fatti, limitandosi ad affermare che, in quanto tale, questi "non poteva non sapere", senza considerare i molteplici elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento dimostrativi dell'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della 6gestione dei profili di carattere commerciale e della supervisione dei progetti di business in favore dei clienti della società. Gli elementi probatori sarebbero le testimonianze dei dipendenti, i consulenti esterni e i clienti della società in questione, nonché le dipendenti dello studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, ad avviso della difesa, non sarebbero state individuate dai giudici di merito né le condotte concorsuali attive, né quelle omissive, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 110 cod. pen. 3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente contesta la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e la carenza di motivazione sul punto. La credibilità del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto essere considerata dalla Corte, in quanto inficiata dal tentativo del medesimo di tutelare i propri interessi, emergente da molteplici circostanze dettagliatamente riportate. L'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni, invece, troverebbe smentita: (i) nella contraddizione in cui sarebbe incorso il [OSCURATO:PERSONA] in merito alla . ripartizione dei compiti della gestione della società, usando dapprima il pronome "noi" e successivamente facendo riferimento ai controlli svolti da lui individualmente; (ii) nelle deposizioni dei collaboratori del commercialista, i quali avrebbero evidenziato la poca assiduità del [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio; (iii) nella inesattezza della distribuzione delle quote risultante dagli atti; (iv) nella globalità degli elementi probatori, dai quali emergerebbe l'assenza dei requisiti di precisione e coerenza delle dichiarazioni accusatorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], attinenti alla valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che si era avvalso della facoltà di non rispondere, occorre premettere che la difesa non evidenzia con sufficiente chiarezza quale sia la decisività della prova la cui valutazione è richiesta. Non è specificato, infatti, il motivo per cui le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state favorevoli all'imputato, né è dato comprendere in che modo altri testimoni si sarebbero riferiti alle medesime. Trattasi, in sostanza, della reiterazione di una richiesta meramente esplorativa. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] a prescindere da questo assorbente profilo di genericità delle doglianze, deve comunque osservarsi che il primo motivo del ricorso è altresì inammissibile, poiché la Corte di appello - come prima il Tribunale - ha correttamente rilevato l'assenza di consenso del pubblico ministero, ostativa all'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio nel corso delle indagini preliminari dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l'art. 513 cod. proc. pen. subordina espressamente la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210, comma 1, cod. proc. pen. all'accordo di tutte le parti. 7Inoltre, questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa, relativamente al contrasto tra l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dai giudici di merito, e gli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 Cost., è manifestamente infondata, in quanto il principio cardine nella formazione della prova vigente nel processo penale è quello del contraddittorio, che trova fondamento nell'art. 111 Cost. ed è esplicitato agli artt. 496 e ss. cod. proc. pen. Tale principio garantisce che la prova si formi in dibattimento davanti ad un giudice terzo ed imparziale, nella parità delle parti; mentre la stessa può formarsi fuori dal contraddittorio solo in casi eccezionali espressamente previsti dall'ordinamento. Pertanto, gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, di regola, non sono utilizzabili dal giudice ai fini dell'accertamento della sussistenza o insussistenza della responsabilità dell'imputato per i reati a lui contestati. E, qualora la difesa avesse voluto avvalersene, avrebbe dovuto ricorrere al giudizio abbreviato, legittima strategia processuale, non seguita però nel caso di specie. Si tratta di un sistema che appare pienamente conforme ai parametri costituzionali evocati dal ricorrente. 1.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di doglianza, in quanto la difesa oltre a non esplicitare l'incidenza determinante della dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] sulla decisione, sollecita, in via del tutto esplorativa, una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non richiesta con l'atto di appello e asseritamente richiesta solo nel corso del giudizio di appello, in un momento e con modalità non precisati. 2. Il terzo e il quarto motivo, rispettivamente attinenti alla parte della sentenza impugnata relativa all'esistenza dell'associazione a delinquere ed alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], possono essere trattati congiuntamente e sono, invece, fondati. 2.1. Deve premettersi, in generale, che, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (ex plurimis, Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024, Rv. 287104 - 01; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Rv. 274719 - 02). Dunque, in tema di giudizio di appello, è legittima la sentenza motivata per relationem alla sentenza di primo grado nel solo caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (ex multis, Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 - 02). E, nel denunciare l'illegittimità della sentenza di appello perché è motivata per relazione alla decisione di primo grado, il ricorrente per cassazione deve indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (ex multis, Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Rv. 277161). 82.2. Tali principi trovano applicazione nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha trattato: nelle prime 33 pagine della sentenza impugnata (che consta di 41 pagine), le imputazioni, il giudizio di primo grado e il contenuto della sentenza di primo grado con riferimento alle varie posizioni soggettive e ai vari capi dell'imputazione; alle pagg. 34 e 35, i motivi di appello. La decisione vera e propria, ovvero la presa di posizione della Corte sui motivi di impugnazione, è limitata alle pagine da 35 a 41 e, per quanto riguarda le posizioni degli odierni ricorrenti, alle pagg. 38 e ss., con utilizzazione della tecnica della motivazione per relationem (v., fra le altre, pag. 35 della sentenza). Come sopra evidenziato, una tale tecnica non può essere utilizzata nel caso in cui vi siano specifiche e argomentate censure alla sentenza di primo grado, come quelle formulate nel caso di specie con gli atti di appello, puntualmente richiamate con il ricorso per cassazione, nel quale si sono evidenziate omissioni decisive nella risposta alle censure stesse, individuando i punti delle sentenza di primo grado che erano stati oggetto di critica e le ragioni di tale critica. In particolare la difesa di [OSCURATO:PERSONA], alle pagine da 8 a 27 dell'atto di appello (secondo e terzo motivo di impugnazione) aveva contestato sia la sussistenza dell'associazione sia, ancor più ampiamente e analiticamente, la partecipazione dell'imputato all'associazione stessa, proponendo un'interpretazione alternativa del quadro istruttorio che la Corte di appello, anche allo scopo di eventualmente disattenderla, avrebbe dovuto comunque prendere in considerazione, data la natura "di merito" del giudizio di appello. A tali censure la Corte di appello ha opposto, invece, una motivazione sostanzialmente apodittica (poche righe alla pag. 39), nella quale si è limitata a compendiare le conclusioni raggiunte, con ampia e analitica motivazione, dal giudice di primo grado, senza però rispondere alla maggior parte delle critiche proposte dall'appellante, che avevano per oggetto proprio tale motivazione. 3. Analoghe considerazioni valgono per la censura svolta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] alle pagine da 27 a 36 (quarto motivo di appello) relativamente ai capi 49 e seguenti dell'imputazione, essendo lacunosa la risposta offerta dalla Corte d'appello alle pagg. 39 e 40 della sentenza, nelle quali, ancora una volta, la motivazione consiste nel compendio delle conclusioni del giudice di primo grado senza un riferimento sufficientemente analitico al percorso logico attraverso il quale tali conclusioni devono essere confermate sulla base del quadro istruttorio. Ne deriva la fondatezza anche del quinto motivo di doglianza proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 4. I rilievi che precedono si estendono al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: a fronte di un atto di appello ancor più ampio e contenente puntuali riferimenti critici al 9quadro istruttorio e un'analitica ricostruzione alternativa dei fatti, che non sono stati oggetto di esame da parte della Corte territoriale, il ricorrente richiama i punti decisivi oggetto di omessa considerazione da parte di sentenza impugnata. La motivazione dei giudici di secondo grado si riduce a poche righe alle pagg. 38 39, in cui l'unico adeguato richiamo per relationem è quello effettuato alla sentenza di primo grado nella parte in cui questa ritiene fallace la consulenza di parte sulla firma, asseritamente falsa, del 26 luglio 2016. È infatti sufficiente, su un piano logico, a superare la prospettazione di parte appellante, la considerazione che tale consulenza di parte è stata svolta su copie e non su originali, essendo questo il nucleo essenziale della motivazione del primo giudice sul punto (pagg. 113 114 la sentenza di primo grado). Da quanto precede, deriva la fondatezza dei motivi proposti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla responsabilità penale, con l'esclusione del terzo, riferito alla falsità della firma di cui sopra. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di entrambi i ricorrenti, ai sensi di cui in motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, perché proceda a nuovo giudizio , con riferimento alla responsabilità 'penale, fornendo adeguata e puntuale motivazione sulle censure difensive, con libertà di esito. P.Q.M. Annulla la sentenza impu P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A ronio Giova ani Liberati 4"L" 10
Sentenza Cassazione n. 25820/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris