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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 31994/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Nappli ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed altri reati, riducendo la pena complessiva ad anni otto e mesi otto di reclusione e confermando l'aggravante dei futili motivi nonché la negazione delle circostanze attenuanti generiche.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle denegate attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. nonché in relazione alla dosimetria della pena; con ulteriore motivo si avanzano censure in ordine alla mancata nomina di un perito psichiatrico onde valutare la capacità di intendere e di volere dello Iavarone al momento dei fatti.

Il ricorso è inammissibile per genericità, avendo avanzato doglianze già affrontate e decise con congrua e corretta motivazione dalla Corte territoriale, sia con riguardo alle ragioni del denegato accertamento peritale sulla capacità dell'imputato, che con riferimento alle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore. della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Nappli ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed altri reati, riducendo la pena complessiva ad anni otto e mesi otto di reclusione e confermando l'aggravante dei futili motivi nonché la negazione delle circostanze attenuanti generiche. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle denegate attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. nonché in relazione alla dosimetria della pena; con ulteriore motivo si avanzano censure in ordine alla mancata nomina di un perito psichiatrico onde valutare la capacità di intendere e di volere dello Iavarone al momento dei fatti. Il ricorso è inammissibile per genericità, avendo avanzato doglianze già affrontate e decise con congrua e corretta motivazione dalla Corte territoriale, sia con riguardo alle ragioni del denegato accertamento peritale sulla capacità dell'imputato, che con riferimento alle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore. della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]