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CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11328/2026

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F. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimata -2026 avverso la sentenza n. 393/2021 della CORTE D'APPELLO di535 [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 628/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 457/2019 il Tribunale di ReggioCalabria, in parziale accoglimento dell’opposizione propostadalla PF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al decreto ingiuntivo delNumero registro generale 9408/2022Numero sezionale 535/2026medesimo tribunale, con il quale era stata ad essa ingNiuumnetroo d i iral ccolta generale 11328/2026Data pubblicazione 27/04/2026pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di€ 14.539,98, oltre interessi, a titolo di TFR, aveva revocato ildecreto opposto e aveva condannato la società opponente alpagamento della minor somma di € 5.308,29, per il medesimotitolo, oltre interessi.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diReggio Calabria, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza di primo grado,revocava il decreto ingiuntivo oggetto dell’opposizione in primogrado e rigettava l’originaria domanda avanzata dal lavoratore.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)che, con la sentenza appellata, il giudice di primo grado,rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall’opponente,rilevava, nel merito, che la società opponente, pur avendoespressamente contestato la dedotta continuità tra la dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA] e la PF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonaveva né chiesto, né fornito prova al riguardo, neppure sul pianodocumentale, sicché doveva considerarsi operativo l’art. 2112c.c.; b) che il primo giudice aggiungeva che, a conferma deltrasferimento di azienda, concorreva la circostanza che erastata proprio la PF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a corrispondereall’[OSCURATO:PERSONA] dei congrui anticipi sul TFR; c) che, pertanto,prendendo atto dell’ammissione dell’[OSCURATO:PERSONA] di aver maturatonei confronti della società opponente il minor credito di €5.308,29, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la societàal pagamento di detta somma.4.

Tanto premesso, la Corte, sintetizzati i motivi d’appellodella società, riteneva che, in applicazione del principio della c.d.Numero registro generale 9408/2022Numero sezionale 535/2026ragione più liquida, l’appello doveva essere accolto nellNau mpearor dti era ccolta generale 11328/2026Data pubblicazione 27/04/2026in cui faceva rilevare che, se realmente vi fosse stata unaprosecuzione dell’attività aziendale dalla ditta individuale Pirilloalla società PF [OSCURATO:PERSONA], il credito per TFR maturato dallavoratore alle dipendenze della ditta cedente non sarebbe statoesigibile in costanza del rapporto di lavoro con la societàcessionaria, costituendo principio ormai consolidato ingiurisprudenza quello secondo cui il credito da TFR dellavoratore dell’azienda ceduta matura progressivamente inragione dell’accantonamento annuale divenendo esigibile solo almomento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro.4.1.

Considerava, quindi, la Corte che, nel caso al suoesame, non era stato mai neppure allegato che, al momentodella proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (e neppuresuccessivamente), il rapporto di lavoro con la PF ProcessiSpeciali, ditta asseritamente cessionaria, fosse cessato, e chepertanto il credito per TFR maturato alle dipendenze della dittacedente fosse esigibile.5.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.6.

L’intimata non ha svolto difese in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente denuncia:“1) [OSCURATO:PERSONA] – VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO112 C.P.C. (ART. 360, C. 1 N. 4 C.P.C.);Numero registro generale 9408/2022Numero sezionale 535/20262) [OSCURATO:PERSONA] PNEumRer o dIi Lra ccolta generale 11328/2026Data pubblicazione 27/04/2026GIUDIZIO CHE E’ [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 C.

1. N. 5 C.P.C.”.1.1.

Deduce che: “La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] hacompletamente disatteso la questione sollevata dal sig.

AsciuttoDiego Vincenzo ed ha fondato la sua decisione su quella che hadefinito “la ragione più liquida”, in violazione dell’art. 112 c.p.c.Se la Corte territoriale avesse considerato i fattidettagliatamente illustrati nell’atto di appello e fondati su undalla stessa società P.F. [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento),certamente avrebbe rigettato l’appello”.2.

I due motivi sono inammissibili.3.

Rileva in primo luogo il Collegio che le due rubriche dellecensure, sopra trascritte, sono così formulate senza soluzionedi continuità (a pag. 7 del ricorso in esame).Anche lo svolgimento delle stesse, ulteriore rispetto allaparte iniziale sopra riportata, è unico ed unitario (cfr. pagg. 8-14 del ricorso), pur facendo riferimento a mezzi di ricorsodiversi: la prima delle due, all’ipotesi di cui all’art. 360, commaprimo, n. 4), c.p.c. per la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.in termini di omessa pronuncia; la seconda, a quella di “omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti” ex art. 360, comma primo, n. 5),c.p.c.4.

Nota, inoltre, il Collegio che il primo motivo si riferiscead una omessa pronuncia, non già su una domanda o eccezione(di merito), ma su una “questione sollevata dal sig.

AsciuttoNumero registro generale 9408/2022Diego Vincenzo”, che peraltro anche nello sviluppo delleN umero sezionale 535/2026Numero di raccolta generale 11328/2026doglianze non è meglio specificata.Data pubblicazione 27/04/20265.

Lo svolgimento unitario ed indistinto di entrambe lecensure, poi, neppure individua precisamente i fatti storici,principali o secondari, dei quali la Corte avrebbe in ipotesiomesso l’esame, bensì propone una propria lettura di una seriedi risultanze processuali, in base alle quali si dovrebbe ritenereche “tra le parti era pacifico”, e quindi non ‘controverso’, ai finidi cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., “che il rapportodi lavoro intercorrente tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società P.F.[OSCURATO:PERSONA] era cessato da tempo”, e, segnatamente, chefosse cessato per le dimissioni in data 17.1.2015 dell’Asciuttoinsieme ad altri dipendenti.6.

Nulla dev’essere disposto quanto alle spese del giudiziodi legittimità, non avendo l’intimata svolto difese in questa sededi legittimità.

Nondimeno, stante la declaratoriad’inammissibilità della sua impugnazione, il ricorrente è tenutoal c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteNumero registro generale 9408/2022Numero sezionale 535/2026Margherita Maria LNuemoenroe di raccolta generale 11328/2026Data pubblicazione 27/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
F. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimata -2026 avverso la sentenza n. 393/2021 della CORTE D'APPELLO di535 [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 628/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 457/2019 il Tribunale di ReggioCalabria, in parziale accoglimento dell’opposizione propostadalla PF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al decreto ingiuntivo delNumero registro generale 9408/2022Numero sezionale 535/2026medesimo tribunale, con il quale era stata ad essa ingNiuumnetroo d i iral ccolta generale 11328/2026Data pubblicazione 27/04/2026pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di€ 14.539,98, oltre interessi, a titolo di TFR, aveva revocato ildecreto opposto e aveva condannato la società opponente alpagamento della minor somma di € 5.308,29, per il medesimotitolo, oltre interessi.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diReggio Calabria, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza di primo grado,revocava il decreto ingiuntivo oggetto dell’opposizione in primogrado e rigettava l’originaria domanda avanzata dal lavoratore.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)che, con la sentenza appellata, il giudice di primo grado,rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall’opponente,rilevava, nel merito, che la società opponente, pur avendoespressamente contestato la dedotta continuità tra la dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA] e la PF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonaveva né chiesto, né fornito prova al riguardo, neppure sul pianodocumentale, sicché doveva considerarsi operativo l’art. 2112c.c.; b) che il primo giudice aggiungeva che, a conferma deltrasferimento di azienda, concorreva la circostanza che erastata proprio la PF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a corrispondereall’[OSCURATO:PERSONA] dei congrui anticipi sul TFR; c) che, pertanto,prendendo atto dell’ammissione dell’[OSCURATO:PERSONA] di aver maturatonei confronti della società opponente il minor credito di €5.308,29, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la societàal pagamento di detta somma.4. Tanto premesso, la Corte, sintetizzati i motivi d’appellodella società, riteneva che, in applicazione del principio della c.d.Numero registro generale 9408/2022Numero sezionale 535/2026ragione più liquida, l’appello doveva essere accolto nellNau mpearor dti era ccolta generale 11328/2026Data pubblicazione 27/04/2026in cui faceva rilevare che, se realmente vi fosse stata unaprosecuzione dell’attività aziendale dalla ditta individuale Pirilloalla società PF [OSCURATO:PERSONA], il credito per TFR maturato dallavoratore alle dipendenze della ditta cedente non sarebbe statoesigibile in costanza del rapporto di lavoro con la societàcessionaria, costituendo principio ormai consolidato ingiurisprudenza quello secondo cui il credito da TFR dellavoratore dell’azienda ceduta matura progressivamente inragione dell’accantonamento annuale divenendo esigibile solo almomento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro.4.1. Considerava, quindi, la Corte che, nel caso al suoesame, non era stato mai neppure allegato che, al momentodella proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (e neppuresuccessivamente), il rapporto di lavoro con la PF ProcessiSpeciali, ditta asseritamente cessionaria, fosse cessato, e chepertanto il credito per TFR maturato alle dipendenze della dittacedente fosse esigibile.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.6. L’intimata non ha svolto difese in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente denuncia:“1) [OSCURATO:PERSONA] – VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO112 C.P.C. (ART. 360, C. 1 N. 4 C.P.C.);Numero registro generale 9408/2022Numero sezionale 535/20262) [OSCURATO:PERSONA] PNEumRer o dIi Lra ccolta generale 11328/2026Data pubblicazione 27/04/2026GIUDIZIO CHE E’ [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 C. 1. N. 5 C.P.C.”.1.1. Deduce che: “La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] hacompletamente disatteso la questione sollevata dal sig. AsciuttoDiego Vincenzo ed ha fondato la sua decisione su quella che hadefinito “la ragione più liquida”, in violazione dell’art. 112 c.p.c.Se la Corte territoriale avesse considerato i fattidettagliatamente illustrati nell’atto di appello e fondati su undalla stessa società P.F. [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento),certamente avrebbe rigettato l’appello”.2. I due motivi sono inammissibili.3. Rileva in primo luogo il Collegio che le due rubriche dellecensure, sopra trascritte, sono così formulate senza soluzionedi continuità (a pag. 7 del ricorso in esame).Anche lo svolgimento delle stesse, ulteriore rispetto allaparte iniziale sopra riportata, è unico ed unitario (cfr. pagg. 8-14 del ricorso), pur facendo riferimento a mezzi di ricorsodiversi: la prima delle due, all’ipotesi di cui all’art. 360, commaprimo, n. 4), c.p.c. per la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.in termini di omessa pronuncia; la seconda, a quella di “omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti” ex art. 360, comma primo, n. 5),c.p.c.4. Nota, inoltre, il Collegio che il primo motivo si riferiscead una omessa pronuncia, non già su una domanda o eccezione(di merito), ma su una “questione sollevata dal sig. AsciuttoNumero registro generale 9408/2022Diego Vincenzo”, che peraltro anche nello sviluppo delleN umero sezionale 535/2026Numero di raccolta generale 11328/2026doglianze non è meglio specificata.Data pubblicazione 27/04/20265. Lo svolgimento unitario ed indistinto di entrambe lecensure, poi, neppure individua precisamente i fatti storici,principali o secondari, dei quali la Corte avrebbe in ipotesiomesso l’esame, bensì propone una propria lettura di una seriedi risultanze processuali, in base alle quali si dovrebbe ritenereche “tra le parti era pacifico”, e quindi non ‘controverso’, ai finidi cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., “che il rapportodi lavoro intercorrente tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società P.F.[OSCURATO:PERSONA] era cessato da tempo”, e, segnatamente, chefosse cessato per le dimissioni in data 17.1.2015 dell’Asciuttoinsieme ad altri dipendenti.6. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese del giudiziodi legittimità, non avendo l’intimata svolto difese in questa sededi legittimità. Nondimeno, stante la declaratoriad’inammissibilità della sua impugnazione, il ricorrente è tenutoal c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteNumero registro generale 9408/2022Numero sezionale 535/2026Margherita Maria LNuemoenroe di raccolta generale 11328/2026Data pubblicazione 27/04/2026
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