CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 03974/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di El Kihal_riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che non si confronta con l'adeguata argomentazione con cui la Corte di appello ha rawisato il reato ex art. 635 cod. pen. osservando che l'imputato riferendo (seppure falsamente) al medico del pronto soccorso che lo curò di essere stato lesionato con schegge di vetro da persone ignote denunciò un fatto di reato a un incaricato di pubblico servizio che aveva l'obbligo di riferirne alla autorità giudiziaria, sicché avrebbe potuto derivarne l'attivazione di un procedimento se, nel frattempo, gli agenti di Polizia non avessero accertato un diverso andamento dei fatti (in realtà l'imputato aveva sferrato un calcio, frantumandola, contro la vetrina di un ristorante); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il sidente