CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 40878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 marzo 2022 là Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta 1'8 aprile 2019 da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale subita per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 2. Come risulta dall'ordinanza impugnata, Leone fu sottoposto a misura cautelare privativa della libertà personale perché gravemente indiziato di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso. Per questo reato fu condannato dal Tribunale di Agrigento con sentenza in data 8 aprile 2010 e la condanna fu confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 19 dicembre 2011. Quest'ultima sentenza fu annullata con rinvio dalla Corte di cassazione il 10 aprile 2013. Il 23 settembre 2015, Leone fu assolto dalla Corte di appello di Palermo «per non aver commesso il fatto». La sentenza di assoluzione fu confermata dalla Corte di cassazione con sentenza del 24 gennaio 2017, la cui motivazione è stata depositata il 26 aprile 20:17. La Corte di appello di Palermo, investita dell'istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione, l'ha ritenuta tardiva osservando che la stessa è stata proposta in data 8 aprile 2019, quando erano decorsi più di due anni dalla irrevocabilità della sentenza di proscioglimento intervenuta il 24 gennaio 2017. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza lamentando errata applicazione degli artt. 315 cod. proc. pen. Il difensore del ricorrente osserva che la sentenza con la quale Leone è stato definitivamente assolto è stata pronunciata il 24 gennaio 2017„ ma la motivazione è stata depositata il 26 aprile 2017. Rileva che, ai sensi dell'art. 315 comma 1 cod. proc. pen., «la domanda di riparazione deve essere proposta a pena di inammissibilità entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile». Sostiene che, se non si vuole dar luogo a una grave lesione del diritto di difesa, nel caso in cui il proscioglimento divenga definitivo a seguito di una pronuncia della Corte di cassazione il termine biennale di decadenza fissato dall'art. 315 comma 1 cod. proc. pen. non può essere fatto decorrere dalla pronuncia del dispositivo, bensì dal deposito della motivazione. Il ricorrente osserva che, secondo l'ordinanza impugnata, il termine di due anni previsto dal citato art. 315 è sufficientemente ampio da consentire all'interessato di «acquisire adeguata conoscenza della motivazione e di articolare compiutamente l'istanza di riparazione» e sottolinea che tale argomentazione è contraddittoria perché riconosce che la motivazione è necessaria per poter «articolare compiutamente» un'istanza di riparazione e, tuttavia, non considera l'ipotesi (che pure potrebbe astrattamente verificarsi) di una motivazione depositata più di due anni dopo la decisione. Sottolinea, inoltre, che questa Corte di legittimità - cori sentenza Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021, Abbate, Rv. 281786 - ha ammesso che il termine per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione possa decorrere anche «dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati per lo stesso fatto o per gli stessi fatti addebitati in concorso necessario o in concorso eventuale ex art. ,110 cod. pen., qualora l'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta da qualcuno di essi possa ridondare a favore dell'imputato, anche con determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione, a condizione che vi sia specifica allegazione in tal senso da parte del richiedente». 3.1. In subordine, il ricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 315 comma 1 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, in caso di proscioglimento conseguente a dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione, il termine per il deposito dell'istanza debba decorrere al deposito della motivazione della sentenza. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. le sentenze contro le quali è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, sono irrevocabili, se vi è stato ricorso per cassazione, «dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso». La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il termine biennale per proprre la domanda decorre dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile e che, quando vi sia stato ricorso per cassazione, tale termine si identifica nella data di deliberazione della sentenza e non in quella del deposito della motivazione (Sez. 4, n. 14936 dei 21/03/2019, Innocenti, Rv. 275365; Se2: 4, n. 22566 del 30/01/2019, Iacoboni, Rv. 276270). Con orientamento costante, le Sezioni Unite di questa Corte hanno sottolineato la scindibilità del momento deliberativo della decisione rispetto a quello, eventualmente successivo, del deposito dei provvedimento camerale completo di motivazione (Sez. U, n. 11 del 25/03/1998, Marino, Rv. 210607; Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Morii, Rv. 205256). E stata riconosciuta, infatti, la piena autonomia del dispositivo che, mediante il deposito in cancelleria e le immediate comunicazioni di rito, produce l'effetto di rendere certo agli interessati che la decisione è intervenuta e che è intervenuta con un determinato, irreversibile, contenuto. Con l'ordinanza n. 14451 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Previti, Rv. 223633 , le Sezioni Unite di questa Corte hanno ulteriormente precisato che tali principi hanno portata generale. Si è affermato, infatti, anche in tema di rimessione del processo, che «il momento nel quale interviene l'ordinanza della Corte di cassazione che decide sulla relativa istanza coincide con quello nel quale la deliberazione collegiale è assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quello del deposito della motivazione», sicché la sospensione del processo di merito a norma dell'art. 47, comma 3, cod. proc. pen. cessa legittimamente nella data in cui è assunta la deliberazione di rigetto della richiesta di rimessione senza necessità di attendere il deposito della motivazione. A ciò deve aggiungersi che la legge non prescrive la notifica della motivazione e dunque attribuisce rilievo al dispositivo quale «manifestazione tipizzata del potere autoritativo» (così testualmente Sez. Li, n. 11 del 25/03/1998, Manno, Rv. 210607). Ed invero, come le Sezioni Unite hanno sottolineato, la motivazione è necessaria per spiegare la decisione, ma non sposta nel tempo il momento in cui la stessa è stata assunta che resta fermo alla pronuncia del dispositivo con la quale viene eserciatata (e si esaurisce) la «potestas iudicandi». 3. Il caso oggetto della sentenza n. 31432 del 14/04/2021 richiamata dal ricorrente è ben diverso. La sentenza in esame, infatti, ha ammesso che il termine per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione possa decorrere anche «dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati per lo stesso fatto o per gli stessi fatti addebitati in concorso necessario o in concorso eventuale ex art. 110 cod. pen.», ma lo ha fatto perché, in questi casi, un eventuale accogiiniento dell'impugnazione proposta da un terzo potrebbe ridondare a favore dell'imputato che non l'ha proposta, «anche con determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione». Di conseguenza si è ritenuto che, nei processi con imputazione plurisoggettiva, ai fini della valutazione della tempestività dell'istanza e della sua ammissibilità, il ricorrente possa dimostrare che l'accoglimento dell'impugnazione proposta dai coimputati concorrenti nel reato ha inciso sulla sua possiblità di chiedere la riparazione. Si è precisato, però, che a tal fine! Vistante debba allegare «puntualmente nella propria domanda ex art. 314 cod. proc. pen. le ragioni per cui la decisione intervenuta nei confronti dei coimputati possa, in tesi, incidere sulla situazione del soggetto che agisce» (così testualmente pag. 10 della motivazione). La decisione in esame si riferiva a un caso in cui la sentenza pronunciata da una Corte di assise di appello era divenuta irrevocabile nei confronti dell'imputato prosciolto, ma non di altri coimputati, la cui definitiva condanna poteva portare elementi a sostegno dell'istanza di equa riparazione escludendo eventuali profili di colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Non era dunque in discussione che il termine di cui all'art. 315 cod. proc. pen. dovesse decorrere dalla irrevocabilità della sentenza, ma la possibilità di non attribuire rilievo preclusivo all'irrevocabilità riguardante un solo imputato in concorso con altri. Pur ammettendo tale possibilità, peraltro, la sentenza in esame ha posto a carico del ricorrente l'onere di indicare le ragioni per cui l'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dai coimputati poteva ridondare in suo favore incidendo sul diritto alla riparazione. 4. Nel caso oggetto del presente ricorso non è ravvisabile, in concreto, nessuna lesione del diritto di difesa, sicché la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, prima ancora che manifestamente infondata, è irrilevante. Leone fu assolto dalla Corte di appello di Palermo per non aver commesso il fatto con sentenza del 23 settembre 2015; la sentenza fu impugnata dalla Procura generale della Repubblica e il ricorso fu dichiarato inammissibile dalla Cassazione con sentenza del 24 gennaio 2017 all'esito di pubblica udienza alla quale i difensori dell'imputato erano presenti. La Corte di legittimità dichiarò inammissibile il ricorso, valutò quindi non censurabili le motivazioni che la Corte di appello aveva posto a fondamento della assoluzione. Ne consegue che, fin dalla pubblicazione del dispositivo, Leone sapeva di aver sofferto detenzione per un reato dal quale era stato definitivamente prosciolto e non si comprende (né il ricorrente lo spiega) in che modo la lettura della motivazione della sentenza con cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso potesse influire sulla decisione di chiedere un'equa riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. A ciò deve aggiungersi: - che il termine di due anni previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. è di ampiezza sufficiente «sia allo scopo di garantire un agevole controllo circa l'avvenuto deposito della sentenza, sia ai fini di acquisire adeguata conoscenza della motivazione» (Sez. 4, n. 22566 del 30/01/2019, Iacoboni, Rv. 276270 pag. 5 della motivazione); - che l'argomento secondo cui ia motivazione potrebbe essere depositata oltre i due anni è meramente congetturale, essendo consentiti all'interessato plurimi rimedi per prevenire tale eventualità (non ultimo, una richiesta formulata ai sensi dell'art. 328 comma 2 cod. peri.). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M, Dichiara irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 315 comma 1. cod. proc. pen. proposta dal ricorrente. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri