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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 38504/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia avverso la sentenza in data 03/04/2025della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 3 aprile 2025 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia del 19 dicembre 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 824,00 di multa, concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. equivalente alla recidiva contestata, per reati di rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale commessi il 21 aprile 2024.

2. Ricorre per c assazione avverso la predetta sentenza i l difensor e dell'imputato, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 42, primo comma, cod. pen., 582 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione a causa dell’affermata integrazione del dolo in ordine al delitto contestato al capo B della rubricadelle imputazioni (delitto di lesioni).

2.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 628 cod. pen. per l’omesso riconoscimento della circostanza attenuantedella lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con entrambi i motivi di ricorso si propone una lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede.

Con l'articolazione di considerazioni corrispondenti ai motivi di appello, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione dei giudici di merito, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura deglielementi di prova acquisiti, in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado.

2.1. Invero, ècostantemente affermato da questa Corte il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessimotivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01 ).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato,ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01 ).

2.2. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre aquella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura,sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti diprova (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 -01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01 ; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702 - 01 ; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 -01).

2.3. Da ciò consegue l'inammissibilità delle le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciòuna non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556- 01 ; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01 ; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965- 01 ).

2.4. Deve poiessere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d.

"doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni della sentenza di primo grado.

3. Invero, contrariamente a quanto dedottodal ricorrente, dalla sentenza impugnata emerge un'approfondita lettura e una valutazione dell'insieme d egli elementi di prova e indiziari con la quale il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento alle modalità della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] , all'intenzionalitàevidente ed al nesso causale tra la condotta e le lesioni subite dalla persona offesa, in quanto scaturite dalla colluttazione intrapresa con la stessa, non potendo «le lesioni essere qualificate quali colpose posto che, pur non avendo saputo la persona offesa riferirne con precisione l’origine(a causa della concitazione di quei momenti, come spiegato nelle sue dichiarazioni), esse sono scaturite dalla colluttazione dallo stesso ingaggiata e pertanto sono allo stesso attribuibili quali lesioni volontarie, così come contestate»(pag. 3 della sentenza impugnata).

4. Del tutto logici e persuasivi sono anche i motivi per i quali la Corte di appello ha ritenuto che,con riferimento al delitto di rapina contestato al [OSCURATO:PERSONA], non fosse applicabile la circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024,alla luce delle concrete modalità e delle circostanze dell’azione , legittimamente valorizzando a tal fine , data la natura plurioffensiva del delitto di rapina, la violenza esercitata e la gravità delle lesioni cagionate alla persona offesa, giudicate guaribili in venticinque giorni , elemento incompatibile con una valutazione di minima offensività della condotta (pag. 3 della sentenzaimpugnata).

Così facendo,la Corte di appello si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che lacircostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 richiede una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L.,Rv. 287350 – 01, in fattispecie in cui laCorte ha escluso la sussistenza dell'indicata attenuante in relazione a due rapine di apparecchi cellulari, perpetrate recando provocando lesioni alla persona offesa e in un contesto di atti persecutori): da qui la conseguente congruità della pena inflitta.

5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia avverso la sentenza in data 03/04/2025della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 aprile 2025 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia del 19 dicembre 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 824,00 di multa, concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. equivalente alla recidiva contestata, per reati di rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale commessi il 21 aprile 2024. 2. Ricorre per c assazione avverso la predetta sentenza i l difensor e dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 42, primo comma, cod. pen., 582 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione a causa dell’affermata integrazione del dolo in ordine al delitto contestato al capo B della rubricadelle imputazioni (delitto di lesioni). 2.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 628 cod. pen. per l’omesso riconoscimento della circostanza attenuantedella lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con entrambi i motivi di ricorso si propone una lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede. Con l'articolazione di considerazioni corrispondenti ai motivi di appello, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione dei giudici di merito, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura deglielementi di prova acquisiti, in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado. 2.1. Invero, ècostantemente affermato da questa Corte il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessimotivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01 ). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato,ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01 ). 2.2. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre aquella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura,sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti diprova (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 -01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01 ; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702 - 01 ; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 -01). 2.3. Da ciò consegue l'inammissibilità delle le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciòuna non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556- 01 ; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01 ; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965- 01 ). 2.4. Deve poiessere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni della sentenza di primo grado. 3. Invero, contrariamente a quanto dedottodal ricorrente, dalla sentenza impugnata emerge un'approfondita lettura e una valutazione dell'insieme d egli elementi di prova e indiziari con la quale il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento alle modalità della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] , all'intenzionalitàevidente ed al nesso causale tra la condotta e le lesioni subite dalla persona offesa, in quanto scaturite dalla colluttazione intrapresa con la stessa, non potendo «le lesioni essere qualificate quali colpose posto che, pur non avendo saputo la persona offesa riferirne con precisione l’origine(a causa della concitazione di quei momenti, come spiegato nelle sue dichiarazioni), esse sono scaturite dalla colluttazione dallo stesso ingaggiata e pertanto sono allo stesso attribuibili quali lesioni volontarie, così come contestate»(pag. 3 della sentenza impugnata). 4. Del tutto logici e persuasivi sono anche i motivi per i quali la Corte di appello ha ritenuto che,con riferimento al delitto di rapina contestato al [OSCURATO:PERSONA], non fosse applicabile la circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024,alla luce delle concrete modalità e delle circostanze dell’azione , legittimamente valorizzando a tal fine , data la natura plurioffensiva del delitto di rapina, la violenza esercitata e la gravità delle lesioni cagionate alla persona offesa, giudicate guaribili in venticinque giorni , elemento incompatibile con una valutazione di minima offensività della condotta (pag. 3 della sentenzaimpugnata). Così facendo,la Corte di appello si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che lacircostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 richiede una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L.,Rv. 287350 – 01, in fattispecie in cui laCorte ha escluso la sussistenza dell'indicata attenuante in relazione a due rapine di apparecchi cellulari, perpetrate recando provocando lesioni alla persona offesa e in un contesto di atti persecutori): da qui la conseguente congruità della pena inflitta. 5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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