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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 24630/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con un unico motivo del medesimo ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - imputati dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 8, comma 1 e 9 D.Lgs. 4/2012 in relazione all'art.7, comma 1 lett. c) del medesimo decreto, art. 15 lett. c) L. 963/1965 contestato al capo 1) ed art. 734 cod. pen. contestato al capo 2) - censurano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di assoluzione sul rilievo dell'assenza di prova certa della responsabilità degli stessi; Rilevato che il motivo addotto è ritenersi non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato poiché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà della motivazione che non emerge dalla sentenza impugnata, la quale contiene una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente in relazione all'affermazione della responsabilità per i reati a loro addebitati (cfr. pagg. 4 - 5); deve rammentarsi che per orientamento di questa Corte "è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice" (Cfr.

Corte di cass. Sez. [OSCURATO:PERSONA]., n. 19619 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Bruno, Rv. 259929), com'è avvenuto nel caso di specie; che infatti la Corte di appello, infatti, ha congruamente argomentato circa la sussistenza della responsabilità penale dei ricorrenti alla luce della chiara descrizione dei fatti contenuta nella comunicazione di notizia di reato, acquisita in dibattimento con il consenso delle parti, non rilevando le discrasie degli operanti le quali, tra l'altro, sono circoscritte solamente agli orari esatti ma non alla dinamica o al contenuto dei fatti.

Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.

P.Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con un unico motivo del medesimo ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - imputati dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 8, comma 1 e 9 D.Lgs. 4/2012 in relazione all'art.7, comma 1 lett. c) del medesimo decreto, art. 15 lett. c) L. 963/1965 contestato al capo 1) ed art. 734 cod. pen. contestato al capo 2) - censurano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di assoluzione sul rilievo dell'assenza di prova certa della responsabilità degli stessi; Rilevato che il motivo addotto è ritenersi non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato poiché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà della motivazione che non emerge dalla sentenza impugnata, la quale contiene una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente in relazione all'affermazione della responsabilità per i reati a loro addebitati (cfr. pagg. 4 - 5); deve rammentarsi che per orientamento di questa Corte "è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice" (Cfr. Corte di cass. Sez. [OSCURATO:PERSONA]., n. 19619 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Bruno, Rv. 259929), com'è avvenuto nel caso di specie; che infatti la Corte di appello, infatti, ha congruamente argomentato circa la sussistenza della responsabilità penale dei ricorrenti alla luce della chiara descrizione dei fatti contenuta nella comunicazione di notizia di reato, acquisita in dibattimento con il consenso delle parti, non rilevando le discrasie degli operanti le quali, tra l'altro, sono circoscritte solamente agli orari esatti ma non alla dinamica o al contenuto dei fatti. Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 Il
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