CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 09133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 18410-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 403, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.18410/2017 Cron. Rep. Ud.09/02/2023 PU -intimato - avverso la sentenza n. 90/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 12/01/2017 R.G.N. 8280/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 90 del 2017, decidendo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, lo ha accolto e, per l’effetto, ha disposto l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria, condannando l’INPS al pagamento delle spese. In motivazione, dopo aver riferito nello storico di lite che il ricorrente aveva affermato di essere stato destinatario della notifica di un avviso di addebito a cui era seguita una iscrizione di ipoteca, in ragione di una omissione contributiva, e che la detta iscrizione non era stata preceduta dal relativo preavviso, per cui andava annullata, ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare, dopo aver riconosciuto all’atto di intimazione di pagamento, atto prodromico all’esecuzione, la medesima natura giuridica del precetto, avverso il quale era astrattamente ammessa sia l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. che quella all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. di effetti diversi, ha osservato che, laddove l’opponente contesti l’esistenza della notifica del titolo esecutivo, l a relativa domanda deve intendersi direttaa far dichiarare la nullità dell’atto impugnato e di quelli successivi , e quindi si inquadra nell’ambito dell’opposizione agliatti esecutivi. Tuttavia, nel caso di specie, era la stessa notifica del provvedimento di iscrizione ad essere viziatain ragione del mancato invio della raccomandata informativa a seguito della consegna alla moglie del ricorrente ai sensi del comma 6 dell’art. 7 l. n. 890 del 1982. Avverso tale sentenza, ricorre ai sensi dell’art. 111 Cost., Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di quattro motivi, successivamente illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art.23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020 conv. in legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] Con i quattromotivi di ricorso, si denuncia: 1) la nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.; 2) la nullità della sentenza per error in procedendo ed , in subordine , si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.,in quanto la sentenza aveva valutato vizi dell’atto (mancata notifica del titolo esecutivo) mai dedotti dall’opponente, posto che il ricorso aveva denunciato la nullità della comunicazione d’iscrizione ipotecaria lamentando l’omessa indicazione del termine e d ell’ autorità cui ricorrere e l’omessa notifica del preavviso; 3) la violazione dell’art. 156 c.p.c. sul presupposto che la declaratoria di annullamento dell’iscrizione ipotecaria sia fondata sulla nullità della comunicazione, che però sarebbe rimast a sanata dal raggiungimento dello scopo, trattandosi di condizione di efficacia dell’atto ed avendo la parte esperito ricorso giudiziario; 4) l’ omesso esame circa fatti decisivi della controversia, nonché violazione della legge n. 890 del 1982 in ragione del fatto che la comunicazione preventiva di ipoteca era stata in effetti ritualmente comunicata, come si era documentato sin dal grado di merito. In primo luogo, va esaminato il profilo dell’ammissibilità del ricorso, negata dal P rocuratore G enerale nell a sua requisitoria, sul presupposto che il Tribunale, dopo aver affermato che la deduzione di nullità della notifica del titolo esecutivo determini una opposizione agli atti esecutivi, abbia inteso (introducendo l’inciso “tuttavia”) affermare che, nel caso di specie, si trattava di opposizione all’esecuzione e che la notifica impugnataed effettivamente da ritenersi nulla era relativa proprio alla iscrizione di ipoteca. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece il ricorso ammissibile, in ragione del fatto che la lettura della sentenza impugnata non depone nel senso di una qualificazione dell’azione in termini di opposizione all’esecuzione, ma, al contrario, nel senso che l’azione introdotta, in quanto relativa alla domanda di accertamento della nullità della notifica dell’iscrizione di ipoteca, integrasse una opposizione agli esecutivi. A tal fine, il giudice ha effettivamente operato un controllo sulle effettive allegazioni dell'opponente ed ha confrontato tale risultato (deduzione di nullità della “ iscrizione ipotecaria non preceduta da preavviso“), dopo aver illustrato in generale le differenze tra l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi, anche se poi, senza ulteriore specificazione, ha dichiarato nulla la notificadel provvedimento di iscrizione. La consequenzialità del ragionamento svolto al fine di procedere alla qualificazione della domanda in termini di opposizione agli atti esecutivi (intendendo il rilievo di nullità della notifica dell’atto di esecuzione equivalente ad opposizione agli atti esecutivi), non è contraddetta dall’utilizzo dell’avverbio, “tuttavia”, posto che l’espressione non ha esclusivo valore avversativo, ma può anche assumere il significato del perdurare di un fatto. Quindi, nel caso di specie, il significato che va attribuito alla qualificazione operata dal Tribunale è quello di una qualificazione dell’azione quale opposizione agli atti esecutivi,perdurante anche nell’ipotesi in cui la denuncia di nullità abbiaad oggetto l’atto di iscrizione di ipoteca. Da ciò deriva l’ ammissibilità del ricorso straordinario in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in applicazione del consolidato principio secondo il qualel'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante; ex plurimis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011,; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017,; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016). Ciò premesso, vanno trattati prioritariamente in quanto connessi, i primi due motivi. Si deduce che la sentenza sia, nel suo contenuto sostanziale, affetta da nullità in ragione del fatto che, a fronte di un ricorso che viene riassunto in fatto con l’indicazione di “[…] opposizione avverso iscrizione ipotecaria emessa a seguito di notifica di avviso di addebito per omissione contributiva. Parte ricorrente evidenziava come l’iscrizione non fosse stata preceduta da preavviso”. Nella motivazione, che esordisce con una dichiarazione di inammissibilità, la sentenza riferisce che la parte “[…] Chiedeva l’annullamento dell’intimazione di pagamento” lamentando la nullità della notifica del titolo esecutivo. Tale azione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi, in quanto finalizzata solo a dedurre la nullità della notifica del titolo esecutivo, viene ancorata dalla sentenza al rispetto della sua proposizione nel termine di gg. 20 dalla conoscenza dell’atto pregiudizievole. Tuttavia, il dispositivo, contiene l’accoglimento del ricorso, che si indica proposto nei riguardi dell’INPS invece non presente nel giudizio. Posti tali contenuti della sentenza impugnata, èevidente il contrastoinsanabile tra motivazione e dispositivo, che non consente di individuare la questione giuridica esaminata, né il percorso logico seguito per giungere all’annullamento della iscrizione ipotecaria indicata nel dispositivo. L’accoglimento dei primi due motivi comporta la declaratoria di nullità della sentenza impugnata con assorbimento degli ulteriori motivi, tendenti a far accertare la validità della notifica dell’atto di iscrizione dell’ipoteca oggetto di causa. La causa va, quindi, rinviata, previa cassazione della sentenza impugnata, al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, il quale esaminerà nuovamente la controversia e provvederà a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.q.m. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato,a