CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35313/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16144/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, concernente il vizio di motivazione anche per travisamento della prova circa la sussistenza della responsabilità per il reato contestato per erronea valutazione delle prove in esame, è, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con le risposte rese dalla Corte territoriale con motivazione logica, congrua e immune da vizi (v. p. 5-6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2