CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 24687/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Sora, alla via G. Matteotti, n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro COMUNE dell’AQUILA –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] –in persona del sindaco pro tempore. INTIMATOe [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] di L’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1082– 9.5 / 6 . 6 .2018 della Corte d’Appello de L’Aquila, udita la relazione nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1082/2018 la Corte d’Appello de L’Aquila, nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nei confronti del Comune de L’Aquila, della Presidenza del Consiglio dei Ministrie dell’[OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila , così, tra l’altro, statuiva: dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministrie dell’[OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila; determinava l’indennità di espropriazione dei terreni – in N.C.T. di L’Aquila, al fol. 78, partt. 229, 1413 e 1414 - di proprietà dei ricorrenti – “inseriti tra le aree destinate alla realizzazione di [OSCURATO:PERSONA] (MUSP) e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi dalCommissario delegato, ex DPCM 6/4/2009, a seguito dell’evento sismico che in tale ultima data aveva colpito la città di L’Aquila” (così sentenza d’appello, pag. 2 ) – in euro 214.563,75, oltre interessi legali; determinava l’indennità di occupazione temporanea dei terre ni in euro 55.130,97, oltre interessi legali;condannavail Comune di L’Aquila a rimborsare agli attori le spese di lite e a farsi carico delle spese di c.t.u. 1.1.Esponeva – per quel che qui rileva - la corte d’appello che nella specie era da applicare la disposizione del 6° co. - “(…). L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009” -dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 (intitolato “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito nella legge n. 77/2009, quale disposizione recante eccezione alla regola generale di cui al 1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, alla cui stregua “l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio (…)”. Esponeva segnatamente che deponeva per l’applicabilità nella specie del 6° co. dell’art. 2cit. la relativa “ratio ”, da ravvisare nell’esigenza di evitare che il catastrofico sisma dell’aprile del 2009 comportasse, ai fini della determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, effetti distorsivi correlati “a variazioni delle destinazioni urbanistiche determinate (…) esclusivamente dalla urgentissima necessità di far fronte alle esigenze abitative e di istruzione dei cittadini dei territori colpiti dal sisma, attraverso la individuazione (…) delle aree, non necessariamente già edificabili, sulle quali realizzare in tempi brevi i moduli abitativi e scolastici occorrenti” (così sentenza impugnata, pag. 8).Esponeva, “pertanto, [che,] ai fini della determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione temporanea spettante alla parte attri ce , [doveva] tenersi conto delle destinazioni urbanistiche che i beni espropriati avevano alla data del 6/4/2009 (e non di quelle che essi hanno acquisito per il solo effetto della localizzazione dei moduli abitativi provvisori), pur dovendosi quantificare le indennità medesime (…) con riferimento alla data del decreto di esproprio” (così sentenza impugnata, pag. 10). Esponeva per altro verso la corte d’appello che il consulente d’ufficio aveva accertato che i terreni di proprietà degli attori ricadevano in parte in “ Zona di [OSCURATO:PERSONA]Territoriale”ed in parte in “Zona di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]”e su di essi era stato realizzato il primo dei cinque “Moduli ad [OSCURATO:PERSONA]”(così sentenza impugnata, pagg. 10 - 11 ) . Esponeva da ultimo che, ai fini della determinazione della indennità di occupazione di tutte le particelle di spettanza degli attori, il c.t.u., ai sensi dell’art.50 del d.P.R. n. 327/2001, aveva fatto riferimento , da un canto, alla data del 6.8.2009, dì delverbale d’immissione in possesso, d’altro cant o, al dì della corresponsione dell’indennità,dunque, al complessivo periodo di 37 mesi (cfr. sentenza impugnata,pag. 12). 2.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione; ne hanno chiesto sulla scorta di duemotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il Comune di L’Aquila, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’[OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila non hannosvolto difese. 3.I ricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 4.Con il primo motivo i ricorren ti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, 1° co., del d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 2, 6° co. e 8° co., del dec. leg. n. 39 del 6.4.2009. Premettonoche nel giudizio di merito hannoaddotto che “l’accertamento della natura edificabile o meno dei terreni espropriati dovesse essere effettuata con riferimento al momento del decreto di esproprio”(così ricorso, pag. 2). Deducono quindi che l’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009, dal punto di vista oggettivo, concerne unicamente l’indennità provvisoria di espropriazione; viceversa, nella specie si discute dell’indennità definitiva di espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 7 -8, 14 e 2 0 ) . Deducono quindi che l’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009, dal punto di vista soggettivo, è rivolto unicamente al Commissario delegato, quale autorità amministrativa espropriante e non già all’autorità giudiziaria, ossia che il riferimento temporale al 6.4.2009 concerne esclusivamente la fase amministrativa dell’espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 8, 14e 20). Deducono inoltre chel’interpretazione patrocinata dalla corte d’appello fa sì che l’indennità di espropriazione non ha alcun ragionevole legame né con il valore di mercato né con le potenzialità economiche dei terreni espropriati (cfr. ricorso, pagg. 9 - 1 0 ) , viep p iù che la normativa emergenziale non può portar deroga ai principi della Costituzione e della Convenzione E.D.U. (cfr. ricorso, pag. 10). Deducono ancora che non esplicano alcun rilievo i riferimenti operati dalla corte territoriale al 2° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, ossia alle cosiddette “migliorie opportunistiche” quivi previste, ed all’art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 6/1993 (cfr. ricorso, pagg. 10- 1 1 ) . Deducono ulteriormente che con la sentenza n. 442/1993 la Corte costituzionale ha chiarito che ai fini della determinazione dell’indennità occorre tener conto delle caratteristiche e della destinazione urbanistica dei terreni al momento dell’espropriazione e non già delle caratteristiche pregresse e non più attuali (cfr. ricorso, pag. 14 e 20 -21). Deducono d’altro canto che l’interpretazione patrocinata dalla Corte di L’Aquila è smentita dall’8° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 (cfr. ricorso, pag. 15). 5.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 327/2001. Deducono che ha errato la Corte di L’Aquila a quantificare l’indennità di occupazione. Deducono che la scadenza del trentasettesimomese coincide con la data - 30.9.2014- in cui il c.t.u. ha espletato il proprio incarico, data in coincidenza della quale l’ausiliario ha computato l’indennità di occupazione. Deducono altresì che l’occupazione , nonostante l’avvenuta corresponsione dell’indennità provvisoria, si è protratta fi no alla data del decreto di espropriazione, ossia sino alla data del 31.3.2016. 6.Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto . 7. [OSCURATO:PERSONA] spiega da tempo che è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall’art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica sia interpretata, innanzitutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse; dipoi, sempre che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rendere ingiustificata una diversa e contrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico; tanto al fine di individuare, attraverso una congrua valutazione del fondamento della norma, la precisa “intenzione del legislatore”, avendo cura, tuttavia, di individuarla quale risulta dal testo che è oggetto di specifico esame (cfr. Cass.16.10.1975, n. 3359). 8.In questi termini vanno senz’altro, da un canto , condivisi e reiterati i rilievi esegetici tutti della Corte di L’Aquila(pur al di là d e i riferimenti alle cosiddette “migliorie opportunistiche” ed alla legislazione della Provincia autonoma di Trento: c fr. sentenza impugnata, pag g . 7 - 8 ) e , d’ altro cant o, disattesi gli argomenti addotti dai ricorrenti. Più esattamente, l’interpretazione dell’inciso finale - “(…). L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti ladata del 6 aprile 2009” - del 6° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 97 del 2009, quale operata dalla corte d’appello, si conforma al patente univoco letterale tenore dell’anzidetta disposizione, non ne tradisce il senso logico e coglie correttamente l’ “intentio legis”. Il tutto in aderenza alla valenza derogatoria che in via, appunto, di eccezione la disposizione anzidetta esplica rispetto al dettato del 1° co. - “ l ’ indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, (…)” - dell’art. 32 del d.P.R. n. 327 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui incipit , ben vero, fa espressamente “salvi gli specifici criteri previsti dalla legge”. 9.In particolare si rimarc a quanto segue. 10. In primo luogo, l ’opzione esegetica patrocinata da i ricorrent i, volta a circoscriveree dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista soggettivo alla “fase amministrativa” la proiezione applicativa delle eccezionalidisposizioni de quibusagitur , segnatamente dell’ultimo inciso del 6° co. dell’art. 2 cit. , non rinviene –al di là del riferimento all’ “indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione” ed al “commissario delegato” - il debito riscontro, letterale, logico e sistematico, nel complesso dispositivo de quo agitur. La circostanza per cui –ai sensi del 4° co. dell’art. 2 cit. – “il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate” e la circostanza ulteriore per cui –ai sensi del 5° co. dell’art. 2 cit. -“l’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4 (…) produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione”, dunque, di un vincolo “espropriativo”, valgono, comunque, a dar ragione dell’ “innesto”, seppur per taluni aspetti in chiave derogatoria, dell’eccezionale sistema normativo de quo agitur nell’impianto della disciplina in tema di espropriazione per pubblica utilità. Cosicché all’eccezionale sistema normativo qui di riferimento va correlata pur “la determinazione giudiziale dell’indennità”, id estil passaggio finale, ex art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, dell’ “opposizione” innanzi all’autorità giudiziaria avverso gli atti determinativi dell’indennità. 11.In secondo luogo, va in toto ribadita l’individuazione, quale operata dalla corte d’appello, della “ratio” sottesa all’art. 2 cit., specificamente, all’inciso finale del 6° co. Ovvero va ribadita l’affermazione secondo cui si prospetta l’esigenza di evitare che i proprietari delle aree occupate e poi espropriate “possano locupletare (…) un aumento di valore che, in assenza dell’evento naturale costituito dal terremoto, non vi sarebbe verificato”(così sentenza impugnata, pag. 9). In talguisa non meritano alcun seguito gli ulteriori assunti dei ricorrent i . Ovvero l’assunto secondo cui, a recepire l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale, la natura edificabile o meno dei terreni sarebbe da accertare con riferimento ad un momento addirittura antecedente, “non più attuale e risalente nel tempo”, all’avvio del procedimento di espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 8 e 14). Ovvero l’assunto secondo cui “l’aumento del valore di mercato dei terreni è prodotto in sé direttamente da ogni ordinaria scelta urbanistica assunta in condizione di ordinaria e fisiologica programmazione del territorio (…) e non solo dalla circostanza che tale scelta sia stata imposta da una emergenza” (così ricorso, pag. 13; cfr. analogamente pagg. 15e 21). Evidentemente, la vicenda catastrofica che ha costituito l’ “occasio legis”, indiscutibilmente riflessa dall’ “intentio legis”, legittima, viepiù alla luce dei “doveri inderogabili di solidarietà” sanciti all’art. 2 Cost., l’eccezionalederoga – cioè il riferimento alle destinazioni urbanistiche antecedenti al 6 aprile 2009 -al generale criterio di cui al 1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 e non lascia margine alcuno agli argomenti di segno contrario prospettati dairicorrenti. 12.In terzo luogo, all’insegna delle più che plausibili ragioni che legittimano l’opzione esegetica della corte di merito, non è del tutto congruo, nella specie, il riferimento e alla pronuncia n. 442/1993 della Corte costituzionale (ove, in verità, in motivazione si legge testualmente: “il precetto del terzo comma dell’art. 43 cost. (…) esige che tendenzialmente l’indennizzo espropriativo sia quantificato tenendo conto delle caratteristiche dell’area espropriata nel momento in cui il proprietario ne è privato”)e alla Convenzione E.D.U. (la Corte abruzzese ha richiamato, a pag. 6, la decisione della Grande Camera della Corte E.D.U. in data 29.3.2006, “Scordino c/ Italia”). In pari tempo, la corte distrettualeha dato atto che l’indennizzo accordato a i ricorrenti si correlava, comunque, al valore effettivo del terreno espropriato, benché in relazione alla data del 6.4.2009 (così sentenza impugnata, pag. 9). Segnatamente, la corte territoriale ha soggiunto che il c.t.u., ai fini della determinazione del valore dei terreni alla data del 6.4.2009, aveva dato atto della non applicabilità del criterio sintetico comparativo, “venendo in considerazione aree che non presentano un’edificabilità in senso classico (…) se non limitata a strutture ricettive a basso impatto ambientale (campeggi)” (così sentenza impugnata, pag. 11), ed aveva ricercato il più probabile valore di mercato per analogia con il valore di terreni aventi un’assimilabile potenzialità urbanistica (cfr. sentenza impugnata, pag. 11. La Corte aquilana ha specificato altresì che il c.t.u. aveva “preso in considerazione la stima dei terreni dell’Agenzia del Territorio per la realizzazione dei MUSP del 4.5.2012”: così sentenza impugnata, pag. 11). 13.In quarto luogo, puntuale conferma della legittimità dell’esegesi operata dalla Corte aquilana all’insegna ante omnia del criterio “letterale”, ovvero del testuale riferimento alla destinazione urbanistica antecedente alla data dell’evento sismico, la si rinviene nell’analogo tenore delle scelte operate dal legislatore in occasioni, cronologicamente antecedenti e successive, parimenti determinate da eventi di tipo calamitoso. Il riferimento è innanzitutto all’art. 13 del d ec . l eg . n. 79 del 27.2.1968, convertito, con modificazioni, nellalegge 18.3.1968, n. 241 (recante “Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968”), ove, al 1° co., si prevedevache “l’indennità di espropriazione delle aree èdeterminata dall’ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359,con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico” (cfr. Cass. 22.9.1983, n. 5637, secondo cui, per le espropriazioni necessarie per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del Belice del gennaio 1968, l’art. 13 del dec. leg. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, disponendo che l’indennità è determinata “nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico”, ha inteso soltanto evitare che nella stima dei terreni espropriati si potesse tener conto delle fluttuazioni di valore causate dal predetto evento calamitoso, allo scopo di impedire agli espropriati, in conformità del principio fondamentale espresso dall’art. 41 della legge n. 2359 del 1865, di approfittare degli aumenti di valore avuti dai loro terreni per effetto della stessa espropriazione e dei fatti per i quali è stata voluta, ma non ha inteso anche derogare all’altro generale principio, tratto dagli art. 39 e 50 della stessa legge del 1865, secondo il quale la indennità va commisurata al valore del bene al momento del decreto di espropriazione; ne consegue che, per la liquidazione della indennità, il valore delle aree, pur depurato dell’incidenza diretta dell’evento e riferito quindi al momento del sisma, deve essere espresso in termini monetari con riferimento alla data del decreto di espropriazione, tenendosi conto della svalutazione monetaria verificatasi, per ragioni indipendenti dal terremoto, nello intervallo di tempo tra il terremoto stesso ed il provvedimento ablatorio. Cfr. altresì Cass. 9.11.2000, n. 14562). Il riferimento è altresì all’art.10 del dec. leg. n. 83 del 22.6.2012, ove, al 4° co., si prevede che “l’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazioneè determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla datadi immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012”. 14.In quinto luogo, per nulla può esser condiviso l’assunto del ricorrente secondo cui l’interpretazione patrocinata dalla Corte di L’Aquila è smentita dall’8° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 (al riguardo si veda altresì la memoria deiricorrenti, pag. 4). Segnatamente i ricorrenti adduc ono che, nonostante la maggiore gravità dell’urgenza che connota l’occupazione senza titolo della proprietà privata di cui all’8° co. cit., tal ultima disposizione tuttavia, “attraverso il richiamo fatto all’art.42 bisd.p.r. n. 327/2001, prevede espressamen te non solo che l’indennità di esproprio sia determinata in misura corrispondente al valore venale del bene (…), ma anche che a tal fine devono essere considerate le possibilità legali di edificazione esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio” (così ricorso, pag. 17; cfr. analogamente pag. 21). 15.Ebbene, al riguardo è sufficiente rimarcare che l’ipotesi di cui al 6° co. è ben diversa dall’ipotesi di cui all’8° co. Più esattamente, l’ipotesi di cui all’ 8° co. si connota come a sé stante ed è resa specifica dalla circostanza per cui l’utilizzazionedel bene immobile avviene “in assenza di un provvedimento di localizzazione (…), o comunque di un titolo ablatorio valido” ed è “disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento”. 16.Infine, non risultano né pertinent i né concludenti, nella specie, i rilievi, in verità riflessi unicamente dalla memoria all’uopo depositata (al riguardo cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097), ancorati all’assunto secondo cui, “ove la destinazione urbanistica consenta che l’intervento previsto sia attuabile anche grazie all’iniziativa privata, in tal caso non può (…) escludersi la vocazione edificatoria del suolo” (cfr. memoria deiricorrenti, pag. 5). 17.Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto . 18.Va evidenziato, innanzitutto, che la Corte di L’Aquila ha dato atto che le conclusioni formulate dal consulente d’ufficio anche ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione eranostate oggetto di osservazioni critiche solo ed esclusivamente su iniziativa del consulente tecnico di parte opposta (cfr. sentenza impugnata, pag. 12).Non può non rimarcarsi dunque – pur a l cospett o delle indicazioni di cui a Cass. sez. un. 21.2.2022, n. 5624 –che gli opponenti, qui ricorrenti, alcunché avevano in sede di merito addotto a censura della quantificazione dell’indennità di occupazione operata dall’ausiliario d’ufficio. 19.Va evidenziato, in ogni caso, che, allorché adducono che “il termine finale dei 37 mesi coincide non con il pagamento dell’indennità provvisoria di occupazione ma con la data della c.t.u. (30.9.2014)”(così ricorso, pag. 22), che l’ “occupazione temporanea ha continuato comunque a protrarsi nel tempo (…)” (così ricorso, pag. 22), i ricorrenti formulano,in realtà, censur e “di fatto” (“(…) così facendo la corte distrettuale ha ignorato il fatto (…)”: così ricorso, pag. 22). In tal guisa, dunque, sollecitano questa Corte a valutazioni “di merito” indebitamente ed in maniera avulsa dalle prefigurazioni nel cui solco iln. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. rigorosamente “incanala” la censura del giudizio “di fatto”. 20.Il Comune di L’Aquila, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’[OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va, pertanto, assunta. 21.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art.