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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40246/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. b) Digs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 8 agosto 2018.

L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla validità dell'alcoltest relativo alla prima misurazione.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2 - , n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, le ragioni che hanno condotto al rigetto del gravame con motivazione pienamente rispondente ai consolidati indirizzi di questa Corte riferiti, dratdirtgo, al caso in cui l'etilometro, nonostante la segnalazione di volume insufficiente", dia ugualmente il risultato (Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269978 -01 e varie conformi).

In motivazione, la Corte precisa che la dicitura "volume insufficiente", in assenza di patologie respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell'imputato ( vedi anche Sez. 4 n. 22239 del 29/01/2014, Rv. 259214, quest'ultima, in un caso in cui sullo scontrino era rimasta stampigliata la scritta "zero test corretto", ma lo spirometro aveva proceduto ugualmente all'analisi nonostante l'insufflazione di un volume d'aria insufficiente, analogamente al caso di specie in cui il tasso alcolemico risulta rilevato nonostante la dicitura).

La pronuncia è peraltro conforme anche al consolidato indirizzo per cui ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti. (Fattispecie in cui per l'accertamento del reato, oltre ad unico test alcolimetrico, il giudice si era basato sull'attestazione degli operanti secondo cui l'imputato si esprimeva a fatica): Sez. 4 - n. 4633 del 04/12/2019, Rv. 278291 - 01, Sez. 4, n. 30231 del 04/06/2013, Rv. 255870 -

3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art.129 c.p.p. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 , Rv. 217266 - 01 ).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. b) Digs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 8 agosto 2018. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla validità dell'alcoltest relativo alla prima misurazione. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2 - , n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, le ragioni che hanno condotto al rigetto del gravame con motivazione pienamente rispondente ai consolidati indirizzi di questa Corte riferiti, dratdirtgo, al caso in cui l'etilometro, nonostante la segnalazione di volume insufficiente", dia ugualmente il risultato (Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269978 -01 e varie conformi). In motivazione, la Corte precisa che la dicitura "volume insufficiente", in assenza di patologie respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell'imputato ( vedi anche Sez. 4 n. 22239 del 29/01/2014, Rv. 259214, quest'ultima, in un caso in cui sullo scontrino era rimasta stampigliata la scritta "zero test corretto", ma lo spirometro aveva proceduto ugualmente all'analisi nonostante l'insufflazione di un volume d'aria insufficiente, analogamente al caso di specie in cui il tasso alcolemico risulta rilevato nonostante la dicitura). La pronuncia è peraltro conforme anche al consolidato indirizzo per cui ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti. (Fattispecie in cui per l'accertamento del reato, oltre ad unico test alcolimetrico, il giudice si era basato sull'attestazione degli operanti secondo cui l'imputato si esprimeva a fatica): Sez. 4 - n. 4633 del 04/12/2019, Rv. 278291 - 01, Sez. 4, n. 30231 del 04/06/2013, Rv. 255870 - 3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art.129 c.p.p. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 , Rv. 217266 - 01 ). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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