CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2021
Cassazione n. 44940/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore presente per la ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione per delega scritta dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore d'ufficio presente per gli indagati non ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 5.05.2021, il Tribunale di Caltanissetta, Sezione del Riesame, ha accolto l'appello cautelare proposto dalla Procura della Repubblica di Gela avverso l'ordinanza di dissequestro, emessa dal GIP del mede- simo Tribunale, avente ad oggetto l'immobile censito in catasto al foglio n.175 particella 2094, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente. 2. Giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che, nell'ambito del procedimento penale che vede indagata il coniuge ed il padre della odierna ricorrente (quest'ultima, soggetto estraneo rispetto al procedimento pe- nale de quo), in concorso, per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 5 del d.lgs. 74 del 2000, è stato disposto il sequestro preventivo di un immobile intestato alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], formalmente proprietaria del bene immobile sequestrato. L'imputazione provvisoria contesta agli indagati di non avere presentato, nelle ri- spettive qualità, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, pur essendovi obbligati, la dichiarazione relativa a detta imposta per l'anno 2014, per un am- montare complessivo del reddito non dichiarato pari ad C 373.909,00 (cui corri- spondeva un'imposta evasa di C 82.260,00) nonché, al fine di evadere le imposte sui redditi delle persone giuridiche (IRES), di non aver presentato, pur essendovi obbligati, la dichiarazione relativa a detta imposta per l'anno 2014, per un am- montare complessivo del reddito non dichiarato pari ad C 349.270,00 (cui corri- spondeva un 'imposta evasa di C 96.049,00). Con riferimento al regime patrimo- niale (separazione dei beni), risulta che i coniugi lo avevano adottato sin dall'anno 2009, ovvero sei anni prima dell'acquisto dell'immobile sequestrato. Risulta, in- fine, che detto immobile era stato acquistato dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con risorse proprie e a seguito di accollo del mutuo acceso dal costruttore dell'immobile. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia - procuratore speciale, articolando un unico motivo. 3.1. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 c.p.p., 12-bis D.Igs. 74/2000 e 1140 cod. civ. In sintesi, lamenta che il Tribunale del riesame ha accolto l'appello caute- lare del PM sulla base di alcune circostanze errate e su un'errata interpretazione del concetto di disponibilità del bene. In primo luogo, si osserva in ricorso, me- diante documentazione è stato dimostrato: che l'immobile era stato acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] con risorse proprie e a seguito di accollo del mutuo acceso dal bl, costruttore dell'immobile, che tra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della se- parazione dei beni dall'anno 2009, che nessun elemento agli atti d'indagine dimo- strava che il marito della [OSCURATO:PERSONA] avesse disponibilità del bene, secondo l'inter- pretazione fornita dalla Suprema Corte. Irrilevanti ed insufficienti ad integrare il possesso, ad avviso della difesa, sarebbero gli elementi raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA]- cusa e scrutinati "in positivo" dal tribunale del riesame (il trasferimento della re- sidenza nell'immobile ove il marito risulta intestatario delle utenze; la coabitazione tra i coniugi; la sottoscrizione del marito quale intestatario delle utenze per l'ener- gia elettrica, la pay-tv, il gas). Difatti, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] lavorasse all'interno della società del marito e del padre (entrambi indagati), la stessa aveva dimostrato di avere risorse personali sufficienti per acquistare l'immobile. Tanto basterebbe, per la difesa, ad escludere sia la disponibilità dell'immobile in capo al marito, sia una eventuale situazione di interposizione fittizia sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria del 14/07/2021 - antecedente l'entrata in vigore dell'art. 7, comma secondo, dl. n. 105 del 23 luglio 2021, entrato in vigore in pari data - ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, ha ricordato che in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, nel caso di acquisti effettuati in regime di separa- zione dei beni, la misura ablatoria va esclusa quando sia accertato che il reddito del coniuge estraneo al reato, il quale rivendichi determinati beni, sia tale da giu- stificarne l'acquisto; in caso contrario, l'acquisto effettuato con provvista fornita dall'indagato legittima la presunzione "iuris tantum" della loro disponibilità anche da parte di quest'ultimo - fatti salvi i beni di natura strettamente personale -, sicché resta a carico del coniuge rivendicante la prova della disponibilità esclusiva degli stessi. Nel caso in esame la circostanza che il bene oggetto di sequestro sia nella disponibilità anche del coniuge a cui è attribuito il reato è appalesato dal fatto che trattasi di immobile in cui lo stesso vive, in regime di coabitazione col coniuge estraneo al reato, esercitando evidentemente sullo stesso i poteri di fatto di cui all'art. 1140 c.c. Tali conclusioni sono state confermate all'udienza camerale odierna. 5. La difesa della ricorrente, con memoria trasmessa via PEC in data 8.09.2021, previa riproposizione degli argomenti già esposti nel ricorso, ha evi- denziato che affinché possa operare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di un bene appartenente a terzi, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA]- cusa dimostri che il bene provenga da risorse finanziarie dell'indagato e che que- st'ultimo ne abbia la disponibilità, nel senso civilistico del termine (possesso). Nel caso in esame, l'applicabilità del provvedimento ablatorio sarebbe da escludere poiché nessuno dei due requisiti richiesti è integrato. Ed invero, prose- gue la memoria, la [OSCURATO:PERSONA], nel 2015, svolgeva attività lavorativa che le garantiva un adeguato stipendio, e, poiché aveva messo delle somme da parte, provvedeva ad acquistare l'immobile in questione, pagandolo in parte con i risparmi e, in parte, attraverso un mutuo bancario. Inoltre, si sottolinea che tra i coniugi vige il regime di separazione dei beni fin dal 2009, da ben sei anni prima rispetto all'acquisto in questione. Pertanto, il Pubblico Ministero sarebbe incorso in errore in quanto, me- diante congetture, ha sostenuto che i proventi reddituali della [OSCURATO:PERSONA] proveni- vano dal padre e dal marito, solo perché la stessa era dipendente della società di cui amministratore era il padre, indagato in concorso con il marito. Il PM avrebbe, altresì, errato nel ritenere che la ricorrente non avesse un reddito autonomo e, conseguentemente, un'adeguata capacità reddituale per poter effettuare l'acqui- sto. Simile mera presunzione, sostiene la difesa, non può supportare una misura di tal guisa, atteso che è oggettivamente acclarato che dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] perdeva il lavoro, anche le rate del mutuo non venivano più pagate, a di- mostrazione che la sua fonte finanziaria fosse costituita proprio dall'attività lavo- rativa svolta. Infine, Il PM avrebbe fornito un'interpretazione errata del concetto di "di- sponibilità" del bene, stante il mero richiamo all'art. 1140 cod. civ., insufficiente ad avvalorare il significato assunto in relazione alla fattispecie penale in questione. Sul punto la ricorrente, richiamando l'interpretazione giurisprudenziale, sottolinea che, affinché potesse risultare legittimo il sequestro de quo, l'Accusa avrebbe do- vuto dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito il bene con il denaro e nell'inte- resse del marito, prova mancante nel procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La soluzione ruota intorno al concetto di "disponibilità" del bene, da in- tendersi, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005 - dep. 24/03/2005, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 231390, pronunciata con riferimento alla confisca ex art. 12-sexies, I. 356 del 1992) quale relazione effet- / tuale del soggetto con il bene, caratterizzata dall'esercizio dei poteri di fatto cor- rispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità, per la richiamata giurisprudenza, coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla "res" indipendentemente dalle ca- tegorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato sembra essere. quello riferito al possesso come definito nell'art. 1140 cod. civ. Non è necessario, quindi, che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato o con- dannato, essendo necessario e sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi, quindi la disponibilità degli stessi. Ovviamente tale potere di fatto può essere esercitato direttamente o mediante altri soggetti, sicché la nozione di di- sponibilità non può essere limitata alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va estesa alla nozione civilistica del possesso. Ed invero, in ordine alla nozione di "disponibilità", richiamata dall'art. 322- ter c.p., questa Corte ha affermato in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente che, nel caso di acquisti effettuati in regime di separa- zione dei beni, la misura ablatoria va esclusa quando sia accertato che il reddito del coniuge estraneo al reato, il quale rivendichi determinati beni, sia tale da giu- stificarne l'acquisto; in caso contrario, l'acquisto effettuato con provvista fornita dall'indagato legittima la presunzione "iuris tantum" della loro disponibilità anche da parte di quest'ultimo - fatti salvi i beni di natura strettamente personale -, sicché resta a carico del coniuge rivendicante la prova della disponibilità esclusiva degli stessi (Sez. III, n. 6595 del 26/10/2016). Si tratta, dunque, di un concetto, quello di disponibilità, che, nell'interpre- tazione giurisprudenziale, è sovrapponibile al possesso civilistico (in questo senso, Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 Cc. - dep. 20/04/2012, Costagliola, Rv. 252378, secondo cui per disponibilità dell'indagato si devono intendere, al pari della no- zione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi rica- dano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi; conforme, la giurisprudenza succes- siva: Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018 - dep. 31/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852). 3. Inoltre, nell'ipotesi in cui ci si trovi davanti ad una situazione di interpo- sizione fittizia in forza della quale, sebbene la cosa sia formalmente di terzi, l'in- dagato ne abbia - attraverso questi - la disponibilità, potrà procedersi alla confisca per equivalente, a condizione, ovviamente, che venga dimostrata la disponibilità del bene, nei termini dianzi riferiti, da parte dell'indagato e che, quindi, vi sia una non coincidenza con la intestazione formale. È perciò sempre necessaria la dimostrazione da parte dell'Accusa della "di- sponibilità", secondo la nozione sopra delineata, del bene da parte dell'indagato, dovendo in particolare il Pubblico Ministero fornire la prova dell'esistenza di situa- zioni che avallino siffatta discrasia (Sez. II, n. 17287 del 23/03/2011), con la con- seguenza che la possibilità, ai fini della sussistenza del periculum di cui all'art. 321 cod. proc. pen., di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale, impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione (Sez. VI, n. 27340 del 16/04/2008; Sez. II, n. 5657 del 28/01/2014). 3.1. Tuttavia, la nozione di "disponibilità effettiva", ai fini del sequestro per equivalente di beni appartenenti a terzo ma nella disponibilità dell'indagato, va valutata con riferimento ad un'eventuale situazione di interposizione fittizia che, ovviamente, deve essere verificata con particolare oculatezza, occorrendo enu- cleare quegli elementi indicativi del carattere fittizio della intestazione in capo al terzo. 4. Orbene, nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, il Tribunale ha osservato come è emerso pacificamente dall'attività di indagine e, del resto, rico- nosciuto dalla stessa difesa, che l'indagato stabilmente risiede nell'immobile se- questrato e ne ha pacificamente il possesso, pur essendo in regime di separazione dei beni con la moglie convivente, ossia l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Più in particolare, la motivazione dell'ordinanza impugnata esiste, e non è qualificabile come apparente, perché, benché sia concisa e sotto certi aspetti an- che scarna, non omette di considerare la questione relativa alla capacità reddituale della ricorrente, precisando come la scissione tra il dato formale dell'intestazione del bene e quello sostanziale della sua disponibilità in fatto si riscontra, non già sotto il profilo della riferibilità o meno alla [OSCURATO:PERSONA] di risorse sufficienti a procedere all'acquisto del bene (sul punto dovendosi osservare che, in ordine a tale profilo evidenziato dal PM, resta indimostrata la fittizietà del rapporto di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che tale circostanza non può essere tenuta in particolare considerazione, se non quale mera, seppur plausibile, suggestione, suscettibile di approfondimento investigativo), quanto con riguardo all'essere stato, nei fatti, il bene messo a piena disposizione dell'indagato, il quale presso l'immobile vive stabilmente, esercitando sul medesimo un potere di fatto. Nello specifico, il Tribunale ha basato il suo ragionamento su alcuni ele- menti positivi emersi dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Gela da cui emerge che il marito della ricorrente, con la stessa pacificamente convivente, aveva fissato nell'immobile in oggetto la sua residenza ex art. 43, comma secondo, cod. civ, e che lo stesso si occupava della sua amministrazione, gestendone diret- tamente le forniture e l'alimentazione energetica: in quest'ottica, l'essersi il marito qualificato quale proprietario dell'abitazione nel contratto di fornitura di energia elettrica del 2016, rendendo dichiarazione ai sensi dell'art. 48 d.P.R. n. 380 del 2001 (insieme all'avere lo stesso stipulato a suo nome, già a partire dal primo anno dall'acquisto dell'abitazione, ovvero il 2015, il contratto per la fornitura dell'energia elettrica e, anche successivamente, del gas e della pay-tv), non può, sottolinea il Tribunale, che valutarsi quale circostanza estremamente indicativa anche della percezione soggettiva e consapevolezza da parte dell'indagato mede- simo di avere la disponibilità piena dell'immobile e di poterne fruire come fosse proprio. 5. Tuttavia, se da un lato è ben vero, come osserva la difesa della ricor- rente, che il Tribunale non ha adeguatamente approfondito la questione relativa alla capacità reddituale della stessa per verificare se effettivamente, stante il re- gime della separazione patrimoniale dei beni, la provvista per far fronte all'acqui- sto dell'immobile provenisse dal marito (onere peraltro gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] e in ordine al quale il tribunale si è limitato ad osservare che si tratta di "suggestione suscettibile di approfondimento investigativo"), dall'altro lato, per escluderne la legittima sottoposizione al provvedimento di sequestro, sarebbe stato comunque onere della ricorrente superare l'obiezione accusatoria, accolta dai giudici del riesame, relativa alla fittizietà dell'intestazione formale dell'immo- bile in quanto rientrante nella disponibilità del coniuge non proprietario, indagato nel procedimento in esame. Difatti, l'onere probatorio dell'Accusa, che consiste nel dimostrare, che i beni, in realtà, non sono del terzo, ma sono nella disponibilità dell'indagato "a qualsiasi titolo", può anche essere assolto attraverso presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti. A tal proposito, il Legislatore ha stabilito che la prova, che spetta sempre a chi agisce, ben può fondarsi anche su presunzioni che sono le più svariate: a titolo meramente esemplificativo, facendo ricorso alla casistica giurisprudenziale, si pos- sono ricordare: a) la parentela e la convivenza fra il formale intestatario del bene e l'indagato che ne ha la disponibilità, nonché rapporti di amicizia o di lavoro; b) la vicinanza temporale fra l'atto di spoliazione e il momento in cui l'indagato ha avuto la cognizione che, presto, i suoi beni sarebbero stati aggrediti dal creditore o dal Pubblico Ministero; c) la mancanza di disponibilità economica da parte del terzo proprietario del bene che giustifichi l'acquisto a titolo oneroso; d) la circo- stanza che il soggetto formalmente non proprietario del bene ha continuato ad averne la disponibilità di fatto, sebbene trasferito a terzi; e) la gratuità dell'atto, et. 6. Nel caso in esame, il Tribunale si è soffermato sul concetto di "disponi- bilità" dando atto, nei termini di cui sopra, della peculiare situazione dell'intesta- zione di beni a terzi, diversi dall'indagato, riguardo alla quale spetta all'Accusa dimostrare l'interposizione fittizia di costoro, e ha, a tal fine, sostanzialmente ri- tenuto sufficiente, sulla base di una mera presunzione: a) il rapporto di coabita- zione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il marito, deducendo la disponibilità di fatto in capo all'in- dagato dell'immobile intestato all'odierna ricorrente; b) l'intestazione delle varie utenze già al primo anno di acquisto dell'immobile; c) il trasferimento di residenza del marito nell'immobile. 7. Tanto precisato, i requisiti minimi ritenuti dalla giurisprudenza per man- tenere la misura cautelare reale sono da ritenersi senz'altro presenti, perché i Giudici di merito hanno valorizzato una serie di circostanze indiziarie per conclu- dere che l'immobile acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA], sia pure in regime di separazione dei beni con il marito, fosse nella disponibilità dell'indagato e, pertanto, suscetti- bile di essere sequestrato stante l'imputazione cautelare del reato tributario di omessa dichiarazione: 1) la coabitazione; 2) l'essere il marito intestatario di varie utenze; 3) il trasferimento di residenza presso l'immobile. La motivazione non è né apparente né mancante e, pertanto, il motivo si palesa manifestamente infondato. 8. Non è peraltro ostativo al riconoscimento della "disponibilità" in capo al coniuge della [OSCURATO:PERSONA], quanto argomentato dalla difesa della ricorrente, anche mediante il richiamo a decisioni della Cassazione in sede civile, circa la presunta irrilevanza di quei comportamenti indiziari a sostegno della tesi accusatoria della disponibilità dell'immobile da parte del coniuge della [OSCURATO:PERSONA] medesima. Ed invero, ritiene il Collegio che il coniuge stabilmente convivente, pur non essendo il proprietario dell'immobile in quanto formalmente di proprietà dell'altro coniuge, ma avente nel medesimo la propria residenza intesa quale luogo di di- mora abituale ex art. 43, comma secondo, cod. civ., e ivi svolgente atti di gestione (quali indubbiamente sono, oltre la mera coabitazione ed il trasferimento di resi- denza presso l'immobile, l'essere intestatario di varie utenze e il provvedere al loro pagamento), esercita comunque sul bene, nella specie la casa familiare, un potere di fatto, avendone dunque la "disponibilità" rilevante agli effetti dell'art. 12- bis, comma primo, ultima parte, D.Igs. n. 74 del 2000, come evidenziato dalla già richiamata giurisprudenza (si v., per tutte, la già citata, Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018 - dep. 31/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852). Ciò che è sufficiente, so- prattutto nell'attuale fase cautelare, per ritenere corretto l'approdo cui sono per- venuti i giudici del riesame, escludendo la configurabilità del vizio denunciato. 10. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, conseguentemente, al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di euro tremila in favore della Cassa de