CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2025
Cassazione n. 36076/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Matera, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Matera il 17/03/2025, notificato al ricorrente in data 21/03/2025, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni. 2.11 ricorrente affida il ricorso a due motivi, con i quali deduce violazione di legge in ordine alla attribuibilità della condotta violenza e alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento e con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per tardività, poiché è pervenuto in data 19/05/2025, a fronte di un termine per impugnare di quindici giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza all'imputato, avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4.11 ricorso, dunque, è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] *dente