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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 ottobre 1959

Cassazione n. 36209/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 16/10/1959; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 9/05/1967; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 12/08/1991; avverso il decreto della Corte di appello di Messina - Sezione Misure di prevenzione in data 5/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data 5/05/2022, la Corte di appello di Messina - Sezione Misure di prevenzione ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Messina - Sezione Misure di prevenzione in data 11/05/2021, con il quale era stata disposta la confisca di prevenzione di alcuni beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (e segnatamente: le quote della Gramey S.r.l. con relativo patrimonio aziendale, comprensivo di autocarri e autovetture; le quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

Unipersonale con relativo patrimonio aziendale; vari terreni siti in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, un appartamento sito nel comune di Cotronei (KR) e diversi fabbricati siti in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; un'autovettura marca [OSCURATO:PERSONA] e un motociclo marca Suzuki; vari rapporti finanziari e/o titoli, prodotti e altre forme di investimento e rapporti nella disponibilità di Molino, del suo nucleo familiare, nonché delle società Gramey S.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unipersonale).

1.1. Con il decreto del Tribunale di Messina era stata disposta la confisca dei beni sopra indicati sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] fosse da lungo tempo «appartenente» alla mafia barcellonese e avesse acquisito i beni, in parte intestati anche a terzi soggetti, in misura sproporzionata ai propri redditi e, in ogni caso, utilizzando le società Gramey S.r.l. (intestata fittiziamente alla moglie di Molino, [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

Unipersonale (intestata fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA]) per lucrare attraverso una sistematica azione a carattere estorsivo, espressiva di un sistematico controllo mafioso «preventivo» sulla distribuzione degli appalti, in pregiudizio della concorrenza.

La Corte di appello, invece, ha ritenuto sufficiente affermare che l'operatività delle due società fosse riconducibile all'agire di una vera e propria «impresa mafiosa», suscettibile di confisca diretta ai sensi dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, essendosi al cospetto di «beni che risultano essere frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego».

In ogni caso, la stessa Corte ha ritenuto fondata la ricostruzione del Tribunale con riguardo al profilo della sproporzione, enucleando momenti assai significativi dell'ingresso di somme non spiegabili in termini di trasparenza, a conforto dell'ipotesi secondo cui l'impresa si fosse finanziata con profitti legati alle attività estorsive (vedi, ad esempio, l'esame dei rapporti bancari intestati alla Milone); così come non dirimenti sono state ritenute ancora le conclusioni delle consulenze redatte dai commercialisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto agli introiti di ordine previdenziale (modesti in termini di giustificazione degli acquisti e della liquidità rinvenuta), dell'importo dei lavori pubblici aggiudicati alle società riconducibili al proposto (trattandosi di utilità conseguite soltanto per la forza di intimidazione mafiosa), delle tabelle ISTAT (attesa l'aleatorietà del ricorso rispetto a dati presuntivi di spesa), delle risorse in nero (non fatturate) dalle ditte individuali di Molino (non potendo i proventi derivanti da evasione fiscale essere conteggiati in maniera favorevole nel prospetto sperequativo) e delle somme derivanti dai prestiti/anticipazioni da parte della M.A.

Costruzioni S.a.s. e della Gramey S.r.l. (risultando i prelevamenti contaminati dall'agire mafioso delle imprese).

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 4, 10, 20 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011.

La Corte di appello di Messina avrebbe ritenuto superfluo, ai fini della confisca, la «sproporzione» tra beni e redditi del proposto, riferendosi unicamente all'agire della «impresa mafiosa», senza fornire alcuna motivazione in ordine alla pericolosità sociale di Molino.

Costui, a parte il caso dell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato interessato da altro procedimento penale, nonostante le molte operazioni di polizia avvenute nel territorio barcellonese e i molti collaboratori di giustizia, che nulla avrebbero mai riferito sul suo conto.

Infatti, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], Molino sarebbe stato assolto per non avere commesso il fatto dall'accusa di partecipazione al clan dei barcellonesi in epoca successiva al 1989 ovvero proprio nel periodo in cui, secondo il provvedimento impugnato, egli sarebbe stato «appartenente a una struttura criminosa»; né Molino sarebbe stato mai nemmeno indagato con riferimento ai fatti estorsivi, indicati alla pag. 3 del decreto, ai danni dei fratelli Aricò e di [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, il proposto, già prima del matrimonio con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe effettuato, tramite le due ditte individuali, importanti lavori, grazie ai quali avrebbe conseguito elevati guadagni, come documentato dalla difesa.

Inoltre, tra il 2000 e il 2013 la M.A.

Costruzioni e la Gramey S.r.l. sarebbero state soggette a controlli di trasparenza e regolarità gestionale e avrebbero sempre conseguito il nulla osta antimafia per i lavori effettuati, relativi ad appalti commissionati, da diversi comuni ed enti pubblici, per decine di milioni di euro.

Dunque, non si comprenderebbe da quali concreti elementi si sarebbe potuto evincere il carattere intrinsecamente mafioso dell'impresa, affidato a «meri costrutti congetturali» e ai legami familiari di Molino e, dunque, a una motivazione apparente.

Quanto, poi, alla riconducibilità dellla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a Molino, la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla ritenuta interposizione fittizia, sebbene con l'atto di appello si fosse evidenziato che per la locazione di attrezzature e personale, la [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva a Molino un canone di 8.400,00 euro, accollandosi però il relativo rischio d'impresa.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli att. 4, 10, 20 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, dell'art. 1 del protocollo della [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 17, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il decreto, giustificando la confisca con il fatto che «i beni risultano essere il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego» trasformerebbe la confisca dei profitti e del reimpiego in una forma di confisca generale dei beni, ovvero in una sorta di pena patrimoniale sproporzionata, in contrasto con la tutela costituzionale della proprietà privata e con lo stesso principio di proporzione.

Infatti, tanto nell'art. 20 (per il sequestro), quanto nell'art. 24 (per la confisca) del d.lgs. n. 159 del 2011, l'oggetto della misura ablatoria andrebbe individuato nei beni di cui il proposto non sia in grado di giustificare la provenienza e di cui risulti avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica e in quelli che risultino essere il frutto o il reimpiego di attività illecite.

Dunque, tali articoli farebbero riferimento anche alla «sproporzione» del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica del soggetto, la quale dovrebbe essere valutata non attraverso un giudizio, globale e omnicomprensivo, del patrimonio della persona, bensì in relazione a ciascun bene di cui il patrimonio del proposto si compone, facendo riferimento al momento dei singoli acquisti e, dunque, al valore dei beni di volta in volta entrati a far parte del patrimonio del soggetto.

Inoltre, le Sezioni Unite, con la sentenza "Spinelli", avrebbero abbracciato la tesi della c.d.

«correlazione temporale» tra il periodo in cui la persona si è manifestata «pericolosa» e il momento in cui il bene risulta essere stato acquistato o comunque confluito nella disponibilità patrimoniale del proposto, siccome fondante la «ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita».

Per tale ragione, sarebbe necessario procedere, preliminarmente, alla specifica individuazione dei beni temporalmente correlati alla condizione soggettiva di pericolosità, sproporzionati rispetto al reddito del periodo in questione o direttamente frutto della condizione soggettiva di pericolosità.

Tale interpretazione, accolta dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe più aderente ai principi costituzionali della libera iniziativa economica e della proprietà privata (artt. 41 e 42 Cost.) e ai principi convenzionali sovranazionali (art. 1, Protocollo 1, CEDU), richiedendosi che venga provata la sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità (o la disponibilità) e il suo reddito o l'attività economica espletata; prova nella specie mancante, avendo le allegazioni offerte dalla difesa dimostrato l'assenza di sproporzione reddituale (come nel caso della relazione del consulente Morgante, da cui emergerebbe un residuo attivo di oltre 479.000,00 euro).

In conclusione, la Corte di merito costruirebbe artificiosamente gli elementi previsti per disporre la confisca, basandosi su elementi non provati, con un grave vizio di violazione di legge.

Al fine di contemperare le generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle di garanzia della proprietà privata, il provvedimento ablativo avrebbe dovuto essere limitato al valore del bene, proporzionato all'incremento patrimoniale ingiustificato per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti, confiscando soltanto la quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata all momento della confisca.

In buona sostanza, la Corte avrebbe dovuto valutare non solo se si potesse parlare di «impresa mafiosa», ma da quanto tempo e con riferimento a quali beni.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 4, 10, 20 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione all'estensione della confisca all'intero compendio immobiliare a fronte di una sproporzione di gran lunga inferiore, quantificata dal primo Giudice in soli 114.287,00 euro.

La motivazione offerta sul punto sarebbe solo apparente, non spiegando la Corte territoriale da quali elementi di fatto abbia tratto il convincimento dell'esistenza di un flusso ininterrotto di profitti ragionevolmente traibili dal costante supporto ottenuto dalle cosche barcellonesi.

In ogni caso, secondo il cd. codice antimafia il sequestro di prevenzione dovrebbe avere a oggetto beni esattamente determinati e non genericamente individuati, non risultando nemmeno che i beni sequestrati siano stati acquistati con la «provvista» accumulata grazie all'attivil:à delittuosa, come richiesto dalla sentenza "Spinelli", sicché, ancora una volta, il sequestro e la confisca avrebbero dovuto limitarsi ai beni per i quali vi era sproporzione.

3. In data 26/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto dei ricorsi.

4. In data 29/05/2023 è pervenuta, presso la Cancelleria di questa Sezione, una memoria contenente motivi aggiunti, a firma del difensore dei tre ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si ribadisce la dedotta violazione degli artt. 4, 10, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011.

In particolare, si evidenzia che Molino e i suoi «più stretti congiunti» sarebbero già stati sottoposti, con sentenza 3/04/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, alla confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo nel processo cd.

Gotha 7; confisca disposta a partire dalla stessa provvista indiziaria utilizzata nel procedimento di prevenzione de quo, con una irrituale duplicazione della decisione adottata nel procedimento di merito, peraltro ampliata, nella sua portata applicativa, agli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, non attinti dall'iniziale provvedimento ablativo.

Dunque, il provvedimento impugnato avrebbe rimodulato la misura patrimoniale senza attingere a elementi di prova diversi e acquisiti successivamente a quelli già valutati, in violazione delle preclusioni processuali ritenute sussistenti dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.2.

Va premesso che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione può essere proposto unicamente per violazione di legge, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 dei 2011 (nonché dal precedente art. 4, legge n. 1423 del 1956, a sua volta richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965).

Ne consegue che eventuali patologie della motivazione possono rilevare unicamente ove riconducibili alla motivazione assente o, comunque, apparente, la quale può ricondursi alla violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice della prevenzione (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01).

Nel caso di specie, tuttavia, la motivazione resa con riferimento alla nozione di appartenenza del proposto a una associazione mafiosa non può affatto ritenersi apparente.

2.1. Va ricordato, al riguardo, che il concetto di «appartenenza» a una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, comprende le condotte, non identificabili con quelle di «partecipazione» al sodalizio, che si sostanziano in azioni, anche isolate, funzionali agli scopi associativi, con esclusione, dunque, delle sole situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 - 01).

In tale prospettiva, è stato, quindi, ritenuto che, l'assoluzione dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non precluda un'autonoma valutazione, da parte del giudice della prevenzione, dei profili di pericolosità soggettiva del proposto, ove risulti adeguatamente motivato "in fatto" l'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate dagli artt. 1 e 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Rv. 279805 - 01).

2.2. Nel caso qui considerato, l'appartenenza di Molino alla cosca barcellonese, sia pure sino al 2009, è stata puntualmente motivata dai Giudici di merito con il riferimento: 1) ai legami di affinità tra Molino e la famiglia della moglie, [OSCURATO:PERSONA], il cui padre, [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA]; 2) alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, che lo hanno indicato c:ome imprenditore «organico» al gruppo dei barcellonesi; 3) alla condanna di Molino, della moglie e del suocero, nel procedimento c.d.

Gotha 7, per il reato di cui agli artt. 110, 629, primo e secondo comma, cod. pen., 7, d.l. n. 152 del 1991 (estorsione, commessa da [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla concessione di un subappalto in favore di Molino); alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]Amico, secondo cui Molino aveva partecipato all'estorsione commessa da [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

3. Una volta correttamente ricondotta la posizione di Molino nell'ambito dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, il provvedimento impugnato ha, altresì, offerto una adeguata motivazione in relazione alla riconducibilità dei beni sottoposti a confisca alla nozione di «frutto di attività illecite» o, comunque, di beni che «ne costituiscano il reimpiego» delineata dal cornma 1 dell'art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011.

3.1. Innanzitutto, la Corte di appello ha posto in luce gli elementi in base ai quali ritenere che i beni del patrimonio aziendale fossero riconducibili a Molino.

In particolare, quanto alla Gramey S.r.I.,, il decreto ha evidenziato come la società sia formalmente intestata alla moglie del proposto e come essa abbia tratto diretto beneficio, come attestato dalla vicenda relativa all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e come riferito dai collaboratori di giustizia, da una sistematica azione di controllo preventivo sulla distribuzione degli appalti, realizzata in pregiudizio della concorrenza grazie al sostegno dei vertici della cosca barcellonese nel territorio di pertinenza.

3.2. Poscia, la Corte ha evidenziato la stretta connessione dei profitti messi a disposizione delle due imprese e le attività criminali di matrice mafiosa, non emergendo, quale «provvista» per l'acquisto dei beni di esse, l'esistenza di risorse personali lecite slegate dalla globale attività di impresa.

E a partire da tale assunto ha ritenuto che dovesse procedersi alla confisca di tutti i beni ad esse riferibili, facendo corretta applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta inevitabilmente contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale.

Ciò in quanto essi stessi divengono parti dell'impresa «a partecipazione mafiosa» e devono essere, conseguentemente, assoggettati a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci.

Infatti, non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima (ex plurimis Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo, Rv. 283462 - 01).

4. A fronte di tale percorso ricostruttivo, che ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia di confisca di prevenzione e che, al contempo, ha sviluppato un coerente e del tutto logico percorso motivazionale, il ricorso si è prettamente incentrato su una serie di argomenti che attengono alla impossibilità di ritenere sussistente il requisito della sproporzione e alla necessità di ravvisare una relazione di pertinenzialità tra i beni confiscati e l'attività illecita, a sua volta implicante una prossimità temporale tra l'acquisto e i fatti oggetto di condanna.

Nondimeno, con riferimento alle censure rispetto al profilo della sproporzione, l'ordinanza ha chiarito, in maniera molto puntuale, che tale nozione non veniva qui in specifico rilievo, essendosi proceduto alla confisca del patrimonio aziendale delle due società riferibili a Molino in ragione della natura mafiosa delle stesse.

Mentre con riferimento ai profili della pertinenzialità e della prossimità temporale, valgono qui le considerazioni già espresse circa l'indissolubilità del legame tra le quote lecite e la porzione riconducibile all'utilizzo di risorse illecite (v. supra § 3.2 del «considerato in diritto»).

5. In ultimo, con riferimento a quanto dedotto con i motivi aggiunti (v. supra §4 del «ritenuto in fatto»), è appena il caso di osservare che l'identità tra i beni oggetto dei due provvedimenti di confisca è soltanto affermata, in maniera non autosufficiente, nel ricorso, così come la circostanza che il provvedimento ablativo sia stato adottato, nel giudizio di cognizione, ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 e a partire dalla medesima provvista indiziaria.

In ogni caso, la diversità dei presupposti che hanno consentito l'applicazione delle due misure rende, comunque, irrilevante la circostanza dedotta dai ricorrenti, così come la citazione dei precedenti di legittimità, afferenti al caso, affal:to diverso, di una duplicazione della richiesta di applicazione di una misura reale conseguente alla precedente esclusione di un elemento di fattispecie comune alle due ipotesi di confisca.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 16/10/1959; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 9/05/1967; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 12/08/1991; avverso il decreto della Corte di appello di Messina - Sezione Misure di prevenzione in data 5/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 5/05/2022, la Corte di appello di Messina - Sezione Misure di prevenzione ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Messina - Sezione Misure di prevenzione in data 11/05/2021, con il quale era stata disposta la confisca di prevenzione di alcuni beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (e segnatamente: le quote della Gramey S.r.l. con relativo patrimonio aziendale, comprensivo di autocarri e autovetture; le quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. Unipersonale con relativo patrimonio aziendale; vari terreni siti in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, un appartamento sito nel comune di Cotronei (KR) e diversi fabbricati siti in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; un'autovettura marca [OSCURATO:PERSONA] e un motociclo marca Suzuki; vari rapporti finanziari e/o titoli, prodotti e altre forme di investimento e rapporti nella disponibilità di Molino, del suo nucleo familiare, nonché delle società Gramey S.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unipersonale). 1.1. Con il decreto del Tribunale di Messina era stata disposta la confisca dei beni sopra indicati sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] fosse da lungo tempo «appartenente» alla mafia barcellonese e avesse acquisito i beni, in parte intestati anche a terzi soggetti, in misura sproporzionata ai propri redditi e, in ogni caso, utilizzando le società Gramey S.r.l. (intestata fittiziamente alla moglie di Molino, [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. Unipersonale (intestata fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA]) per lucrare attraverso una sistematica azione a carattere estorsivo, espressiva di un sistematico controllo mafioso «preventivo» sulla distribuzione degli appalti, in pregiudizio della concorrenza. La Corte di appello, invece, ha ritenuto sufficiente affermare che l'operatività delle due società fosse riconducibile all'agire di una vera e propria «impresa mafiosa», suscettibile di confisca diretta ai sensi dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, essendosi al cospetto di «beni che risultano essere frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego». In ogni caso, la stessa Corte ha ritenuto fondata la ricostruzione del Tribunale con riguardo al profilo della sproporzione, enucleando momenti assai significativi dell'ingresso di somme non spiegabili in termini di trasparenza, a conforto dell'ipotesi secondo cui l'impresa si fosse finanziata con profitti legati alle attività estorsive (vedi, ad esempio, l'esame dei rapporti bancari intestati alla Milone); così come non dirimenti sono state ritenute ancora le conclusioni delle consulenze redatte dai commercialisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto agli introiti di ordine previdenziale (modesti in termini di giustificazione degli acquisti e della liquidità rinvenuta), dell'importo dei lavori pubblici aggiudicati alle società riconducibili al proposto (trattandosi di utilità conseguite soltanto per la forza di intimidazione mafiosa), delle tabelle ISTAT (attesa l'aleatorietà del ricorso rispetto a dati presuntivi di spesa), delle risorse in nero (non fatturate) dalle ditte individuali di Molino (non potendo i proventi derivanti da evasione fiscale essere conteggiati in maniera favorevole nel prospetto sperequativo) e delle somme derivanti dai prestiti/anticipazioni da parte della M.A. Costruzioni S.a.s. e della Gramey S.r.l. (risultando i prelevamenti contaminati dall'agire mafioso delle imprese). 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 4, 10, 20 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte di appello di Messina avrebbe ritenuto superfluo, ai fini della confisca, la «sproporzione» tra beni e redditi del proposto, riferendosi unicamente all'agire della «impresa mafiosa», senza fornire alcuna motivazione in ordine alla pericolosità sociale di Molino. Costui, a parte il caso dell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato interessato da altro procedimento penale, nonostante le molte operazioni di polizia avvenute nel territorio barcellonese e i molti collaboratori di giustizia, che nulla avrebbero mai riferito sul suo conto. Infatti, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], Molino sarebbe stato assolto per non avere commesso il fatto dall'accusa di partecipazione al clan dei barcellonesi in epoca successiva al 1989 ovvero proprio nel periodo in cui, secondo il provvedimento impugnato, egli sarebbe stato «appartenente a una struttura criminosa»; né Molino sarebbe stato mai nemmeno indagato con riferimento ai fatti estorsivi, indicati alla pag. 3 del decreto, ai danni dei fratelli Aricò e di [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, il proposto, già prima del matrimonio con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe effettuato, tramite le due ditte individuali, importanti lavori, grazie ai quali avrebbe conseguito elevati guadagni, come documentato dalla difesa. Inoltre, tra il 2000 e il 2013 la M.A. Costruzioni e la Gramey S.r.l. sarebbero state soggette a controlli di trasparenza e regolarità gestionale e avrebbero sempre conseguito il nulla osta antimafia per i lavori effettuati, relativi ad appalti commissionati, da diversi comuni ed enti pubblici, per decine di milioni di euro. Dunque, non si comprenderebbe da quali concreti elementi si sarebbe potuto evincere il carattere intrinsecamente mafioso dell'impresa, affidato a «meri costrutti congetturali» e ai legami familiari di Molino e, dunque, a una motivazione apparente. Quanto, poi, alla riconducibilità dellla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a Molino, la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla ritenuta interposizione fittizia, sebbene con l'atto di appello si fosse evidenziato che per la locazione di attrezzature e personale, la [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva a Molino un canone di 8.400,00 euro, accollandosi però il relativo rischio d'impresa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli att. 4, 10, 20 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, dell'art. 1 del protocollo della [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 17, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il decreto, giustificando la confisca con il fatto che «i beni risultano essere il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego» trasformerebbe la confisca dei profitti e del reimpiego in una forma di confisca generale dei beni, ovvero in una sorta di pena patrimoniale sproporzionata, in contrasto con la tutela costituzionale della proprietà privata e con lo stesso principio di proporzione. Infatti, tanto nell'art. 20 (per il sequestro), quanto nell'art. 24 (per la confisca) del d.lgs. n. 159 del 2011, l'oggetto della misura ablatoria andrebbe individuato nei beni di cui il proposto non sia in grado di giustificare la provenienza e di cui risulti avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica e in quelli che risultino essere il frutto o il reimpiego di attività illecite. Dunque, tali articoli farebbero riferimento anche alla «sproporzione» del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica del soggetto, la quale dovrebbe essere valutata non attraverso un giudizio, globale e omnicomprensivo, del patrimonio della persona, bensì in relazione a ciascun bene di cui il patrimonio del proposto si compone, facendo riferimento al momento dei singoli acquisti e, dunque, al valore dei beni di volta in volta entrati a far parte del patrimonio del soggetto. Inoltre, le Sezioni Unite, con la sentenza "Spinelli", avrebbero abbracciato la tesi della c.d. «correlazione temporale» tra il periodo in cui la persona si è manifestata «pericolosa» e il momento in cui il bene risulta essere stato acquistato o comunque confluito nella disponibilità patrimoniale del proposto, siccome fondante la «ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita». Per tale ragione, sarebbe necessario procedere, preliminarmente, alla specifica individuazione dei beni temporalmente correlati alla condizione soggettiva di pericolosità, sproporzionati rispetto al reddito del periodo in questione o direttamente frutto della condizione soggettiva di pericolosità. Tale interpretazione, accolta dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe più aderente ai principi costituzionali della libera iniziativa economica e della proprietà privata (artt. 41 e 42 Cost.) e ai principi convenzionali sovranazionali (art. 1, Protocollo 1, CEDU), richiedendosi che venga provata la sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità (o la disponibilità) e il suo reddito o l'attività economica espletata; prova nella specie mancante, avendo le allegazioni offerte dalla difesa dimostrato l'assenza di sproporzione reddituale (come nel caso della relazione del consulente Morgante, da cui emergerebbe un residuo attivo di oltre 479.000,00 euro). In conclusione, la Corte di merito costruirebbe artificiosamente gli elementi previsti per disporre la confisca, basandosi su elementi non provati, con un grave vizio di violazione di legge. Al fine di contemperare le generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle di garanzia della proprietà privata, il provvedimento ablativo avrebbe dovuto essere limitato al valore del bene, proporzionato all'incremento patrimoniale ingiustificato per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti, confiscando soltanto la quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata all momento della confisca. In buona sostanza, la Corte avrebbe dovuto valutare non solo se si potesse parlare di «impresa mafiosa», ma da quanto tempo e con riferimento a quali beni.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 4, 10, 20 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione all'estensione della confisca all'intero compendio immobiliare a fronte di una sproporzione di gran lunga inferiore, quantificata dal primo Giudice in soli 114.287,00 euro. La motivazione offerta sul punto sarebbe solo apparente, non spiegando la Corte territoriale da quali elementi di fatto abbia tratto il convincimento dell'esistenza di un flusso ininterrotto di profitti ragionevolmente traibili dal costante supporto ottenuto dalle cosche barcellonesi. In ogni caso, secondo il cd. codice antimafia il sequestro di prevenzione dovrebbe avere a oggetto beni esattamente determinati e non genericamente individuati, non risultando nemmeno che i beni sequestrati siano stati acquistati con la «provvista» accumulata grazie all'attivil:à delittuosa, come richiesto dalla sentenza "Spinelli", sicché, ancora una volta, il sequestro e la confisca avrebbero dovuto limitarsi ai beni per i quali vi era sproporzione. 3. In data 26/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto dei ricorsi. 4. In data 29/05/2023 è pervenuta, presso la Cancelleria di questa Sezione, una memoria contenente motivi aggiunti, a firma del difensore dei tre ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si ribadisce la dedotta violazione degli artt. 4, 10, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. In particolare, si evidenzia che Molino e i suoi «più stretti congiunti» sarebbero già stati sottoposti, con sentenza 3/04/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, alla confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo nel processo cd. Gotha 7; confisca disposta a partire dalla stessa provvista indiziaria utilizzata nel procedimento di prevenzione de quo, con una irrituale duplicazione della decisione adottata nel procedimento di merito, peraltro ampliata, nella sua portata applicativa, agli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, non attinti dall'iniziale provvedimento ablativo. Dunque, il provvedimento impugnato avrebbe rimodulato la misura patrimoniale senza attingere a elementi di prova diversi e acquisiti successivamente a quelli già valutati, in violazione delle preclusioni processuali ritenute sussistenti dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.2. Va premesso che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione può essere proposto unicamente per violazione di legge, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 dei 2011 (nonché dal precedente art. 4, legge n. 1423 del 1956, a sua volta richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965). Ne consegue che eventuali patologie della motivazione possono rilevare unicamente ove riconducibili alla motivazione assente o, comunque, apparente, la quale può ricondursi alla violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice della prevenzione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, la motivazione resa con riferimento alla nozione di appartenenza del proposto a una associazione mafiosa non può affatto ritenersi apparente. 2.1. Va ricordato, al riguardo, che il concetto di «appartenenza» a una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, comprende le condotte, non identificabili con quelle di «partecipazione» al sodalizio, che si sostanziano in azioni, anche isolate, funzionali agli scopi associativi, con esclusione, dunque, delle sole situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 - 01). In tale prospettiva, è stato, quindi, ritenuto che, l'assoluzione dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non precluda un'autonoma valutazione, da parte del giudice della prevenzione, dei profili di pericolosità soggettiva del proposto, ove risulti adeguatamente motivato "in fatto" l'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate dagli artt. 1 e 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Rv. 279805 - 01). 2.2. Nel caso qui considerato, l'appartenenza di Molino alla cosca barcellonese, sia pure sino al 2009, è stata puntualmente motivata dai Giudici di merito con il riferimento: 1) ai legami di affinità tra Molino e la famiglia della moglie, [OSCURATO:PERSONA], il cui padre, [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA]; 2) alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, che lo hanno indicato c:ome imprenditore «organico» al gruppo dei barcellonesi; 3) alla condanna di Molino, della moglie e del suocero, nel procedimento c.d. Gotha 7, per il reato di cui agli artt. 110, 629, primo e secondo comma, cod. pen., 7, d.l. n. 152 del 1991 (estorsione, commessa da [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla concessione di un subappalto in favore di Molino); alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]Amico, secondo cui Molino aveva partecipato all'estorsione commessa da [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Una volta correttamente ricondotta la posizione di Molino nell'ambito dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, il provvedimento impugnato ha, altresì, offerto una adeguata motivazione in relazione alla riconducibilità dei beni sottoposti a confisca alla nozione di «frutto di attività illecite» o, comunque, di beni che «ne costituiscano il reimpiego» delineata dal cornma 1 dell'art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011. 3.1. Innanzitutto, la Corte di appello ha posto in luce gli elementi in base ai quali ritenere che i beni del patrimonio aziendale fossero riconducibili a Molino. In particolare, quanto alla Gramey S.r.I.,, il decreto ha evidenziato come la società sia formalmente intestata alla moglie del proposto e come essa abbia tratto diretto beneficio, come attestato dalla vicenda relativa all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e come riferito dai collaboratori di giustizia, da una sistematica azione di controllo preventivo sulla distribuzione degli appalti, realizzata in pregiudizio della concorrenza grazie al sostegno dei vertici della cosca barcellonese nel territorio di pertinenza. 3.2. Poscia, la Corte ha evidenziato la stretta connessione dei profitti messi a disposizione delle due imprese e le attività criminali di matrice mafiosa, non emergendo, quale «provvista» per l'acquisto dei beni di esse, l'esistenza di risorse personali lecite slegate dalla globale attività di impresa. E a partire da tale assunto ha ritenuto che dovesse procedersi alla confisca di tutti i beni ad esse riferibili, facendo corretta applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta inevitabilmente contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale. Ciò in quanto essi stessi divengono parti dell'impresa «a partecipazione mafiosa» e devono essere, conseguentemente, assoggettati a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci. Infatti, non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima (ex plurimis Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo, Rv. 283462 - 01). 4. A fronte di tale percorso ricostruttivo, che ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia di confisca di prevenzione e che, al contempo, ha sviluppato un coerente e del tutto logico percorso motivazionale, il ricorso si è prettamente incentrato su una serie di argomenti che attengono alla impossibilità di ritenere sussistente il requisito della sproporzione e alla necessità di ravvisare una relazione di pertinenzialità tra i beni confiscati e l'attività illecita, a sua volta implicante una prossimità temporale tra l'acquisto e i fatti oggetto di condanna. Nondimeno, con riferimento alle censure rispetto al profilo della sproporzione, l'ordinanza ha chiarito, in maniera molto puntuale, che tale nozione non veniva qui in specifico rilievo, essendosi proceduto alla confisca del patrimonio aziendale delle due società riferibili a Molino in ragione della natura mafiosa delle stesse. Mentre con riferimento ai profili della pertinenzialità e della prossimità temporale, valgono qui le considerazioni già espresse circa l'indissolubilità del legame tra le quote lecite e la porzione riconducibile all'utilizzo di risorse illecite (v. supra § 3.2 del «considerato in diritto»). 5. In ultimo, con riferimento a quanto dedotto con i motivi aggiunti (v. supra §4 del «ritenuto in fatto»), è appena il caso di osservare che l'identità tra i beni oggetto dei due provvedimenti di confisca è soltanto affermata, in maniera non autosufficiente, nel ricorso, così come la circostanza che il provvedimento ablativo sia stato adottato, nel giudizio di cognizione, ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 e a partire dalla medesima provvista indiziaria. In ogni caso, la diversità dei presupposti che hanno consentito l'applicazione delle due misure rende, comunque, irrilevante la circostanza dedotta dai ricorrenti, così come la citazione dei precedenti di legittimità, afferenti al caso, affal:to diverso, di una duplicazione della richiesta di applicazione di una misura reale conseguente alla precedente esclusione di un elemento di fattispecie comune alle due ipotesi di confisca. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condan
Decreto Cassazione n. 36209/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris